RU 2015 3155
Ordinanza
sul personale federale
(OPers)
Modifica dell’11 settembre 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 39 cpv. 2–4
Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 4, lo stipendio è aumentato del 2,5–3 per cento ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio.
Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 3, lo stipendio è aumentato dell’1–2 per cento ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio.
Se le prestazioni corrispondono al livello di valutazione 2, lo stipendio può essere aumentato dello 0,5 per cento al massimo ogni anno fino a raggiungere l’importo massimo della classe di stipendio.
Art. 49b cpv.1
La somma dei premi di prestazione e dei premi spontanei non può superare, per anno civile, il 10 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.
Art. 73 cpv.1 e 2 lett. a
Un premio di fedeltà è attribuito dopo dieci anni d’impiego e, in seguito, ogni cinque anni fino a che l’impiegato ha compiuto il 45° anno d’impiego.
Il premio di fedeltà consiste:
a. Abrogata
II
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
L’articolo 39 capoversi 2–4 entra in vigore il 1° ottobre 2015.
11 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |