RU 2015 315
Ordinanza
sulla responsabilità civile in materia nucleare
(ORCN)
Modifica del 14 gennaio 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 dicembre 19831 sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:
Art. 4 cpv.1 lett. abis e ater
L’assicuratore privato può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato:
abis. i danni nucleari, compresi tra 500 milioni e 1 miliardo di franchi, causati da atti terroristici;
ater. i danni nucleari, compresi tra 500 milioni e 1 miliardo di franchi, che si verificano nonostante siano stati rispettati i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti.
Art. 5 cpv.1
I contributi delle persone civilmente responsabili (art. 14 della legge) ammontano a: Franchi
per le centrali nucleari di Beznau I+II 2 307 000
per la centrale nucleare di Mühleberg 1 359 000
per la centrale nucleare di Gösgen 1 734 000
per la centrale nucleare di Leibstadt 1 734 000
per il reattore dell’Università di Basilea 3 500
per il deposito intermedio di Würenlingen 248 000
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2015.
14 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |