RU 2015 4111
Legge federale
sul credito al consumo
(LCC)
Modifica del 20 marzo 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 28 gennaio 20141; visto il parere del Consiglio federale del 2 aprile 20142,
decreta:
I
La legge federale del 23 marzo 20013 sul credito al consumo è modificata come segue:
Art. 7 cpv.1 lett. f
La presente legge non si applica:
f. ai contratti di credito in base ai quali il consumatore è tenuto a rimborsare il credito entro tre mesi;
Art. 8 Limitazione
I contratti di leasing di cui all’articolo1 capoverso2 lettera a sottostanno solo agli articoli 11, 13–16, 17 capoverso3, 18 capoversi2 e 3, 19–24, 25 capoversi1 e 34, 26, 29 e 31–40.
I conti connessi a carte di credito o a carte-cliente con opzione di credito e i crediti sotto forma di anticipo su conto corrente sottostanno solo agli articoli 12–16,
capoversi1 e 2, 18 capoversi1 e 3, 19–24, 25 capoversi1 e 35, 27 e 30–40.
Art. 31 cpv.1 e 3
Il creditore può fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in merito alla situazione finanziaria (art. 28 cpv.2 e 3) o alla situazione economica (art. 29 cpv.2 e 30 cpv. 1). Può chiedere al consumatore l’estratto del registro delle esecuzioni e un’attestazione del salario o, se questi non esercita un’attività dipendente, altri documenti che ne indichino il reddito.
Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).
In caso di dubbio sull’esattezza delle indicazioni fornite dal consumatore, il creditore le verifica sulla base di pertinenti documenti ufficiali o privati. Non può limitare la verifica ai documenti indicati nel capoverso1.
Art. 32 Sanzioni
Il creditore che violi in modo grave l’articolo 28, 29, 30 o 31 perde l’importo del credito concesso, compresi gli interessi e le spese. Il consumatore può esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, secondo le norme sull’indebito arricchimento.
Il creditore che violi l’articolo 25, 26 o 27 capoverso1 o, in modo lieve, l’articolo 28, 29, 30 o 31 perde unicamente gli interessi e le spese.
Art. 36, rubrica
Principio Inserire prima del titolo della sezione 9
Art. 36a Pubblicità aggressiva
La pubblicità per i crediti al consumo non deve essere aggressiva.
I creditori definiscono in modo adeguato in una convenzione di diritto privato quale pubblicità è considerata aggressiva.
Se la convenzione non è conclusa entro congruo termine o se la reputa insufficiente, il Consiglio federale disciplina quale pubblicità è considerata aggressiva.
Art. 36b Disposizione penale
È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente contravviene al divieto di pubblicità aggressiva.
Art. 40 cpv.1 lett. a
L’autorizzazione è rilasciata se il richiedente:
a. offre garanzie per un’attività ineccepibile e la sua situazione economica è sana;
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 marzo 2015 Consiglio degli Stati, 20 marzo 2015 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 9 luglio 20156.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20167.
21 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 19 ottobre 2015.