RU 2015 4299
Codice civile svizzero
(Mantenimento del figlio)
Modifica del 20 marzo 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20131,
decreta:
I
Il Codice civile2 è modificato come segue:
Art. 89a cpv.6 n. 4a
Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità concernenti: 4a. le misure in caso d’inosservanza dell’obbligo di mantenimento (art. 40);
Art. 131
IV. Esecuzione 1 Se l’obbligo di mantenimento non è adempiuto, un ufficio specializ- 1. Aiuto zato designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e di all’incasso regola gratuitamente l’avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l’esecuzione della pretesa di mantenimento.
Il Consiglio federale definisce le prestazioni di aiuto all’incasso.
Art. 131a
2. Anticipi 1 È fatta salva la competenza del diritto pubblico di disciplinare l’erogazione di anticipi allorché l’obbligato non adempia l’obbligo di mantenimento.
La pretesa di mantenimento passa, con i diritti ad essa connessi, all’ente pubblico nella misura in cui quest’ultimo assuma il mantenimento dell’avente diritto.
Art. 132, titolo marginale
3. Diffida ai debitori e garanzia
Art. 176 cpv.1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese)
e n. 1
Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: 1. stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge;
Art. 176a
4. Esecuzione Sono applicabili le disposizioni relative all’aiuto all’incasso e agli
a. Aiuto anticipi previste in caso di divorzio e nell’ambito degli effetti della all’incasso e anticipi filiazione.
Art. 177, titolo marginale
b. Diffida ai debitori
Art. 276, titolo marginale, cpv. e 21
A. In genere 1 Il mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni I. Oggetto e pecuniarie. estensione
I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.
Art. 276a
II. Priorità 1 L’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenne predell’obbligo di mantenimento vale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia. nei confronti del figlio minorenne 2 In casi motivati, il giudice può derogare a questa regola, in particolare per non penalizzare il figlio maggiorenne avente diritto al mantenimento.
Art. 285
IV. Commisura- 1 Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni zione del contributo di mante- del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene nimento inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio. 1. Contributo dei genitori 2 Il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi.
Il contributo è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento.
Art. 285a
2. Altre presta- 1 Gli assegni familiari versati al genitore tenuto al mantenimento sono zioni destinate al mantenimento pagati in aggiunta al contributo di mantenimento. del figlio
Salvo diversa disposizione del giudice, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, spettanti al genitore tenuto al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo di mantenimento.
Il genitore tenuto al mantenimento che, per motivi d’età o d’invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell’importo di tali nuove prestazioni.
Art. 286, titolo marginale e cpv.1
V. Modificazio- 1 Ilgiudice può ordinare che il contributo di mantenimento sia ne delle circostanze senz’altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei 1. In genere bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita.
Art. 286a
2. Casi di 1 Se in un contratto di mantenimento approvato o in una decisione è ammanco stabilito che non è stato possibile fissare un contributo sufficiente ad assicurare il debito mantenimento del figlio e se la situazione del genitore tenuto al mantenimento è da allora migliorata in modo straordinario, il figlio ha il diritto di esigere che tale genitore versi gli importi mancanti per coprire il debito mantenimento degli ultimi cinque anni nei quali il contributo di mantenimento era dovuto.
Tale diritto deve essere fatto valere entro un anno dal momento in cui si viene a conoscenza del miglioramento straordinario della situazione del genitore tenuto al mantenimento.
Tale diritto passa, con i diritti ad esso connessi, all’altro genitore o all’ente pubblico, in quanto abbia provveduto a versare l’importo mancante per coprire il debito mantenimento del figlio.
Art. 287 cpv.2
2I contributi di mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall’autorità di protezione dei minori.
Art. 287a
II. Contenuto Il contratto che fissa i contributi di mantenimento deve menzionare: del contratto di mantenimento a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo;
quale importo è assegnato a ciascun figlio;
quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio;
se e in quale misura i contributi di mantenimento devono essere adattati alle variazioni del costo della vita.
Art. 288, titolo marginale
III. Tacitazione
Art. 289 cpv.1
Salvo diversa disposizione del giudice, i contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia.
Art. 290
II. Esecuzione 1 Se il padre o la madre non adempie l’obbligo di mantenimento, un 1. Aiuto ufficio specializzato designato dal diritto cantonale aiuta in maniera all’incasso adeguata e gratuitamente il figlio o l’altro genitore che ne faccia richiesta a ottenere l’esecuzione della pretesa di mantenimento.
Il Consiglio federale definisce le prestazioni di aiuto all’incasso.
Art. 298 cpv. 2bis e 2ter
Per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla cura, il giudice tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori.
In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio il giudice valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata.
Art. 298b cpv.3, secondo periodo, 3bis e 3ter
… È fatta salva l’azione di mantenimento dinanzi al giudice competente; in tal caso il giudice decide anche in merito all’autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli.
Per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla cura, l’autorità di protezione dei minori tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori.
In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio l’autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata.
Art. 298d cpv.3
È fatta salva l’azione di modifica del contributo di mantenimento dinanzi al giudice competente; in tal caso il giudice decide se necessario anche in merito all’autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli.
Art. 329 cpv. 1bis
L’azione di assistenza non può essere proposta se la situazione di bisogno è dovuta a una limitazione dell’attività lucrativa al fine di prendersi cura dei propri figli.
Titolo finale, art. 13c IVter. Contributi I contributi di mantenimento del figlio fissati prima dell’entrata in di mantenimento 1. Titoli di vigore della modifica del 20 marzo 2015 in un contratto di mantenimantenimento mento approvato o in una decisione sono ridefiniti ad istanza del esistenti figlio. Se sono stati fissati unitamente ai contributi di mantenimento per il genitore, possono essere modificati soltanto se le circostanze sono notevolmente mutate.
Titolo finale, art. 13cbis 2. Procedimenti 1 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della pendenti modifica del 20 marzo 2015 si applica il nuovo diritto.
Il Tribunale federale applica il diritto anteriore se la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015; lo stesso vale anche in caso di rinvio all’autorità cantonale.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 marzo 2015 Consiglio degli Stati, 20 marzo 2015 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 9 luglio 20154.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.
4 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato
(cifra II) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice delle obbligazioni5
Art. 134 cpv.1 n. 1
La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:
1. per i crediti dei figli contro i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli;
2. Codice di procedura civile6
Art. 166 cpv.1 lett. d
Un terzo può rifiutarsi di cooperare:
d. quando fosse chiamato a deporre in merito a fatti di cui è venuto a conoscenza nell’ambito della sua attività di difensore civico, di consulente matrimoniale o familiare, oppure di mediatore;
Art. 198 lett. bbis
La procedura di conciliazione non ha luogo:
bbis. nelle cause sul mantenimento e sulle altre questioni riguardanti i figli, se uno dei genitori si è rivolto all’autorità di protezione dei minori prima che fosse
Art. 218 cpv.2, frase introduttiva
Nelle cause in materia di filiazione le parti hanno diritto alla gratuità della mediazione, se:
Titolo prima dell’art. 297
Abrogato
Art. 299 cpv.2 lett. a e c n. 1
Il giudice esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi:
i genitori propongono conclusioni differenti in merito: 1. all’attribuzione dell’autorità parentale, 2. all’attribuzione della custodia, 3. a questioni importanti inerenti alle relazioni personali, 4. alla partecipazione alla cura, 5. al contributo di mantenimento;
l’audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi: 1. fanno sorgere notevoli dubbi sull’adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa le questioni di cui alla lettera a, oppure
Art. 300 Competenze del curatore
Il curatore del figlio può proporre conclusioni e presentare impugnazioni ove si tratti delle seguenti questioni:
attribuzione dell’autorità parentale;
attribuzione della custodia;
questioni importanti inerenti alle relazioni personali;
partecipazione alla cura;
contributo di mantenimento;
misure di protezione del figlio.
Art. 301 lett. c
La decisione è comunicata:
c. all’eventuale curatore, per quanto si tratti di una delle seguenti questioni: 1. attribuzione dell’autorità parentale, 2. attribuzione della custodia, 3. questioni importanti inerenti alle relazioni personali, 4. partecipazione alla cura, 5. contributo di mantenimento, 6. misure di protezione del figlio.
Art. 301a Contributi di mantenimento
Il contratto di mantenimento o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:
a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo;
quale importo è assegnato a ciascun figlio;
quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio;
se e in quale misura i contributi di mantenimento devono essere adattati alle variazioni del costo della vita.
Titolo prima dell’art. 302
Capitolo 2 Procedura sommaria: campo d’applicazione
Art. 302, rubrica
Abrogata
Titolo prima dell’art. 303
Capitolo 3 Azione di mantenimento e di paternità
Art. 304 cpv.2
Il giudice competente per l’azione di mantenimento decide anche sull’autorità parentale e sulle altre questioni riguardanti i figli.
Titolo prima dell’art. 407b
Capitolo 3 Disposizione transitoria della modifica del 20 marzo 2015
Art. 407b
1I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 sono retti dal nuovo diritto.
Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della decisione che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva.
3. Legge federale del 25 giugno 19828 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 40 Misure in caso d’inosservanza dell’obbligo di mantenimento
Se un assicurato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di alimenti, l’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 capoverso1 e 290 del Codice civile9 lo può notificare all’istituto di previdenza.
Le notifiche hanno effetto a contare dalla loro trattazione, ma al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la loro trasmissione.
L’istituto di previdenza annuncia senza indugio all’ufficio specializzato l’esigibilità delle seguenti pretese degli assicurati che gli sono stati notificati:
il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno
il pagamento in contanti, secondo l’articolo 5 LFLP10, di un importo pari ad almeno 1000 franchi;
il prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni secondo l’articolo 30c della presente legge e l’articolo 331e del Codice delle obbligazioni11.
L’istituto di previdenza annuncia all’ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l’articolo 30b delle prestazioni di previdenza di questi assicurati nonché la realizzazione del pegno.
Gli annunci e le notifiche di cui ai capoversi1, 3 e 4 devono essere effettuati, per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
L’istituto di previdenza può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso3 al più presto 30 giorni dopo la notifica all’ufficio specializzato.
Art. 49 cpv.2 n. 5a
Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti: 5a. le misure in caso d’inosservanza dell’obbligo di mantenimento (art. 40);
Art. 86a cpv.1 lett. abis
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:
abis. all’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale (art. 40), qualora ne necessiti per riscuotere alimenti non pagati o garantire il versamento di alimenti futuri;
4. Legge del 17 dicembre 199312 sul libero passaggio
Titolo prima dell’art. 24a
Sezione 6a Obblighi d’annuncio, Ufficio centrale del 2° pilastro e misure in caso
d’inosservanza dell’obbligo di mantenimento
Art. 24fbis Misure in caso d’inosservanza dell’obbligo di mantenimento
Se un assicurato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di alimenti, l’ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 capoverso1 e 290 CC13 lo può notificare all’istituto di libero passaggio.
In caso di libero passaggio l’istituto di previdenza o di libero passaggio trasmette la notificazione dell’ufficio specializzato al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio. Se perviene dopo il versamento della prestazione d’uscita, la notificazione dev’essere trasmessa entro dieci giorni lavorativi al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio.
Le notificazioni di cui ai capoversi1 e 2 hanno effetto a contare dalla loro trattazione, ma al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la loro trasmissione.
L’istituto di libero passaggio annuncia senza indugio all’ufficio specializzato l’esigibilità delle seguenti pretese degli assicurati che gli sono stati notificati:
il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno
il pagamento in contanti secondo l’articolo5 di un importo pari ad almeno
il prelievo anticipato nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni secondo l’articolo 30c LPP14.
L’istituto di libero passaggio annuncia all’ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l’articolo 30b LPP delle prestazioni di previdenza di questi assicurati nonché la realizzazione del pegno.
Gli annunci e le notificazioni di cui ai capoversi1, 4 e 5 devono essere effettuati, per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
L’istituto di libero passaggio può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso4 al più presto 30 giorni dopo la notificazione all’ufficio specializzato.
5. Legge federale del 24 giugno 197715 sull’assistenza
Art. 7 cpv.1 e 2
Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.
Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.
Art. 32 cpv. 3bis
Il figlio minorenne che ha un proprio domicilio assistenziale secondo l’articolo 7 capoverso2 è considerato, sotto il profilo contabile, un caso assistenziale a sé stante.