RU 2015 4487
Ordinanza
sul diritto fondiario rurale
(ODFR)
Modifica del 28 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 ottobre 19931 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:
Art. 2a
Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell’articolo 3 dell’ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015.
A completamento del capoverso1 si applicano i seguenti coefficienti:
vacche da latte in un’azienda d’estivazione 0,016 USM/carico normale
altri animali da reddito in un’azienda 0,011 USM/carico normale d’estivazione
patate 0,039 USM/ha
bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha
vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha
serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha
tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha
produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara
produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara
produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara
produzione di germogli in edifici1,077 USM/ara
ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso)2,585 USM/ha