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Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli

AS 2015 4545 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 28 ott 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2015-4545/it/ordinanza-concernente-l-importazione-di-prodotti-agricoli

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (RS 916.01)

RU 2015 4545

Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 19 cpv.3 e 4

Abrogati

Footnotes

  1. [3] RS 631.01

Art. 27 cpv. 2bis

Il contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) è scaglionato in due parti e liberato secondo scadenze. Le parti sono liberate come segue:

  1. 1° gennaio–31 dicembre (1a parte): 3000 animali più il numero di animali stabilito in base a un eventuale aumento del contingente doganale conformemente all’allegato1 numero1;

  2. 1° ottobre–31 dicembre (2a parte): 822 animali.

Art. 29 cpv.2 e 3

Nella media di un anno civile, i cereali grezzi importati all’ADC devono essere utilizzati per l’alimentazione umana nella misura di almeno il 15 per cento nel caso dell’avena commestibile e dell’orzo commestibile e di almeno il 45 per cento nel caso del granoturco commestibile.

Chi importa cereali grezzi secondo il capoverso2 sottostà alle disposizioni sull’impegno d’impiego di cui agli articoli 51–54 dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane.

Footnotes

  1. [2] RS 631.01

Art. 30 cpv.3

Chi importa grano duro secondo il capoverso2 sottostà alle disposizioni sull’impegno d’impiego di cui agli articoli 51–54 dell’ordinanza del 1° novembre 20063 sulle dogane.

Art. 32 cpv.2

Se un’azienda di trasformazione non rispetta i valori minimi di resa di cui agli articoli 29 capoverso2 e 30 capoverso2 o non utilizza i prodotti della macinazione conformemente all’articolo 30 capoverso2, sulla differenza è percepita posticipatamente l’aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) applicabile nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, si applica l’aliquota di dazio più elevata valida nel trimestre in oggetto.

Footnotes

  1. [1] RS 916.01

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova