RU 2015 4747
Legge federale
sul pacchetto di consolidamento
e di verifica dei compiti 2014
(LPCon 2014)
del 19 giugno 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20121; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 19 settembre 20142,
decreta:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 20 giugno 20143 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza
Art. 14
Abrogato 2. Legge federale del 4 ottobre 19744 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali
Art. 4 Mandati di risparmio
Rispetto al piano finanziario del 22 agosto 2012 e ai decreti finanziari pluriennali successivi, il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi:
2016 in milioni di franchi 1. Misure nel settore proprio dell’Amministrazione federale 60,3 2. Riduzioni nella cooperazione allo sviluppo 38,5 3. Ottimizzazioni della rete esterna6,3 2016 in milioni di franchi 4. Riduzione del tasso d’interesse applicabile al debito dell’AI presso l’AVS 132,5 5. Misure nel settore della migrazione 7,4 6. Ottimizzazione dei sussidi d’esercizio a istituti d’educazione2,0 7. Misure nel settore dell’esercito 13,0 8. Misure del DDPS nel settore dei trasferimenti4,6 9. Riduzioni nelle università 7,7 10. Riduzioni nel settore dei PF 24,0 11. Misure nell’agricoltura 0 12. Riduzioni nel settore dei prestiti ipotecari 10,0 13. Definizione delle misure prioritarie nel settore delle strade nazionali 95,0 14. Definizione delle misure prioritarie e aumenti dell’efficienza nel settore del traffico ferroviario 40,0 15. Misure nel settore dell’ambiente 18,5 16. Misure del DATEC nel settore dei trasferimenti2,9
Il Consiglio federale può, nell’elaborazione del preventivo, derogare a singole misure di risparmio, purché sia complessivamente raggiunto l’obiettivo di risparmio annuale.
È fatta salva la competenza dell’Assemblea federale di stabilire i crediti di spesa e d’investimento nel preventivo e nelle sue aggiunte.
Art. 4a
Abrogato
3. Legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie
Art. 52 Gestione razionale
Le imprese ferroviarie aderiscono ad associazioni professionali e organizzazioni di categoria adatte a rafforzare la propria posizione sul mercato.
La Confederazione può obbligare le imprese ferroviarie a svolgere congiuntamente importanti gare d’appalto.
La Confederazione, sentiti i Cantoni interessati, può ridurre l’indennità fatta valere nella procedura di ordinazione da un’impresa ferroviaria la cui gestione non è razionale.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 giugno 2015 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 ottobre 20156.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
11 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |