RU 2015 5319
Ordinanza commissionale
sulle offerte pubbliche di acquisto
(Ordinanza commissionale OPA, O-COPA)
Modifica del 19 ottobre 2015
Approvata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) il 3 dicembre 2015
La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (Commissione)
ordina:
I
L’ordinanza commissionale OPA del 21 agosto 20081 è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 126, 131, 132 capoverso3, 133 capoverso2, 134 capoversi3 e 5, 136 capoverso1 e 138 della legge del 19 giugno 20152 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi), Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «società mirata» è sostituito con «società bersaglio».
Art. 1, rubrica
Scopo (art.1 e 131 lett. c LInFi)
Art. 2 Definizioni
(art.2 lett. b, c e i LInFi) Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:
titoli di partecipazione: azioni, buoni di partecipazione e buoni di godimento;
derivati su titoli di partecipazione: derivati su titoli di partecipazione ai sensi dell’articolo15 dell’ordinanza FINMA del 3 dicembre 20153 sull’infrastruttura del mercato finanziario (OInFi-FINMA).
Art. 3, rubrica
Compito (art. 126 cpv.3, 136 cpv.1 e 138 cpv. 1 LInFi)
Art. 4, rubrica e cpv.2
Deroghe (art. 131 LInFi)
In particolare può esonerare l’offerente dall’osservanza di singole disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto, se la sua offerta riguarda propri titoli di partecipazione e se:
la parità di trattamento, la trasparenza, la lealtà e la buona fede sono assicurate; e
non esistono sospetti di un’elusione della LInFi o di altre disposizioni legali.
Art. 5, rubrica e cpv. lett. c2
Principio e contenuto
L’annuncio preliminare contiene le seguenti indicazioni:
c. i titoli di partecipazione e i derivati su titoli di partecipazione oggetto dell’offerta;
Art. 6, rubrica e cpv.2
Lingue (art. 131 lett. a e b LInFi)
Se l’annuncio preliminare è pubblicato o fatto circolare tra gli investitori in un’altra lingua, questa versione deve corrispondere al testo in lingua tedesca e francese e anche tutti gli altri documenti dell’offerta devono essere redatti in questa lingua. I documenti dell’offerta in quest’altra lingua devono essere pubblicati contemporaneamente.
Art. 6a e 6b
Abrogati
Art. 7 Pubblicazione
(art. 131 lett. a e b LInFi)
L’offerente pubblica l’annuncio preliminare:
a. rendendolo accessibile sul suo sito Internet o su un sito Internet dedicato all’offerta pubblica;
trasmettendolo ai principali media svizzeri, alle principali agenzie di stampa attive in Svizzera nonché ai principali media elettronici che diffondono informazioni borsistiche (fornitori di informazioni); e
trasmettendolo alla Commissione.
L’annuncio preliminare deve essere pubblicato almeno 90 minuti prima dell’inizio o dopo la fine delle negoziazioni della borsa presso la quale sono quotati i titoli di partecipazione della società bersaglio.
I destinatari dell’offerta devono poter accedere all’annuncio preliminare sul sito Internet dell’offerente o su un sito Internet dedicato all’offerta pubblica fino all’esecuzione dell’offerta.
La Commissione riproduce l’annuncio preliminare sul suo sito Internet.
Unitamente all’annuncio preliminare bisogna comunicare alla Commissione il nome del rappresentante della società in Svizzera.
Sono fatte salve le disposizioni sulla pubblicità ad hoc.
Art. 8 Effetti
Entro le sei settimane che seguono l’annuncio preliminare, l’offerente deve pubblicare un prospetto dell’offerta che soddisfi le condizioni di tale annuncio. Sempre che interessi preponderanti lo giustifichino, la Commissione può prorogare questo termine, segnatamente quando l’offerente deve ottenere un’autorizzazione da parte di un’autorità, in particolare da un’autorità in materia di concorrenza.
Il prospetto dell’offerta può essere modificato rispetto all’annuncio preliminare solo se le modifiche sono nel complesso favorevoli ai destinatari (p. es. aumento del prezzo dell’offerta, soppressione di condizioni).
Il momento della pubblicazione dell’annuncio preliminare è determinante per:
il calcolo del prezzo minimo (art. 135 cpv. 2 LInFi; art. 9 cpv.6 della presente ordinanza);
l’obbligo di dichiarazione delle transazioni (art. 134 LInFi; art. 38–43 della presente ordinanza);
i provvedimenti di difesa della società bersaglio (art. 132 cpv.2 e 3 LInFi; art. 35–37 della presente ordinanza);
l’obbligo dell’offerente di osservare il Best Price Rule (art. 10);
il calcolo del termine secondo l’articolo 19 capoverso1 lettera g.;
l’obbligo di offrire un’alternativa in contanti (art. 9a).
Art. 9 Principio della parità di trattamento
Il principio della parità di trattamento si applica a tutte le categorie di titoli di partecipazione e a tutti i derivati su titoli di partecipazione cui l’offerta si riferisce.
L’offerta deve estendersi a tutte le categorie di titoli di partecipazione quotati della società bersaglio. Se l’offerta si estende inoltre a titoli di partecipazione non quotati della società bersaglio o a derivati su titoli di partecipazione, il principio della parità di trattamento si applica anche ad essi.
L’offerente deve badare che sia garantito un adeguato rapporto tra i prezzi offerti per i differenti titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione.
L’offerta deve estendersi anche a titoli di partecipazione provenienti da derivati su titoli di partecipazione sino alla fine del termine suppletivo (art.14 cpv. 5), ma non necessariamente ai derivati su titoli di partecipazione stessi.
Se l’offerta riguarda titoli di partecipazione il cui acquisto non esigerebbe l’obbligo di sottoporre un’offerta, l’offerente può fissare liberamente il prezzo dell’offerta. Al riguardo deve badare che sia garantito un adeguato rapporto tra i prezzi offerti per i differenti titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione. Se non può soddisfare tutte le dichiarazioni di accettazione, l’offerente le deve prendere in considerazione proporzionalmente.
Se riguarda titoli di partecipazione il cui acquisto esigerebbe l’obbligo di sottoporre un’offerta (offerta di cambiamento di controllo), l’offerta deve estendersi a tutti i titoli di partecipazione quotati della società bersaglio. Il prezzo dell’offerta deve essere conforme alle regole sull’offerta obbligatoria, ad eccezione dell’articolo 45 capoverso 2 OInFi-FINMA4.
Art. 9a, rubrica
Offerte di permuta volontarie
Art. 9b, rubrica
Valore dell’alternativa in contanti
Art. 10, rubrica e cpv.2
Best Price Rule
Il Best Price Rule si applica anche all’acquisto di derivati su titoli di partecipazione e a offerte riguardanti derivati su titoli di partecipazione.
Art. 11, rubrica e cpv.1
Operazioni effettuate d’intesa o come gruppi organizzati (art. 127 cpv.3 e 131 lett. f LInFi)
Alle persone che, in vista di un’offerta, agiscono d’intesa o come gruppo organizzato con l’offerente si applica per analogia l’articolo12 capoverso 1 OInFi- FINMA5.
Art. 12, rubrica
Obblighi delle persone che collaborano con l’offerente (art. 127 cpv.3 e 131 lett. f LInFi)
Art. 13, rubrica e cpv.1
Condizioni dell’offerta (art. 131 lett. b LInFi)
In caso di interesse giustificato da parte dell’offerente, l’offerta può essere subordinata a condizioni. Alle offerte obbligatorie si applica l’articolo 38 OInFi-FINMA6.
Art. 14, rubrica e cpv.2
Durata dell’offerta (art. 130 cpv.2 e 131 lett. e LInFi)
Di regola il termine di carenza è di dieci giorni di borsa a decorrere dalla pubblicazione del prospetto dell’offerta. Esso può essere prolungato o ridotto dalla Commissione.
Art. 15, rubrica
Modifica dell’offerta (art. 131 lett. e LInFi)
Art. 16, rubrica
Termine di recesso in caso di offerta vietata (art. 129 e 131 lett. b LInFi)
Art. 17, rubrica
Principi
Art. 18 Pubblicazione del prospetto dell’offerta
L’offerente pubblica il prospetto dell’offerta secondo gli articoli6 e 7.
Art. 19, rubrica, cpv. lett. g e 21
Informazioni sull’offerente
Il prospetto dell’offerta contiene le seguenti informazioni:
g. il numero dei titoli di partecipazione della società bersaglio e dei derivati su titoli di partecipazione riferiti a tali titoli acquistati o venduti dall’offerente nei dodici mesi precedenti l’offerta, con indicazione del prezzo più elevato degli acquisti.
Per le indicazioni di cui al capoverso1 lettere f e g, i derivati su titoli di partecipazione e le indicazioni secondo l’articolo 22 capoversi2 e 3 OInFi-FINMA7 devono essere presentati separatamente.
Art. 20, rubrica
Informazioni sul finanziamento dell’offerta
Art. 21, rubrica
Informazioni sull’oggetto e sul prezzo dell’offerta
Il prospetto dell’offerta contiene dati riguardanti il capitale della società bersaglio e indica i titoli di partecipazione nonché i derivati su titoli di partecipazione che sono oggetto dell’offerta; in caso di offerta parziale, esso indica anche il numero massimo di titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione che dovrebbero essere acquistati.
Il prospetto indica il prezzo offerto per titolo di partecipazione e derivato su titoli di partecipazione, oppure, in caso di un’offerta pubblica di permuta, il tasso di conversione.
Art. 22 Offerta concernente diverse categorie di titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione
Il prospetto dell’offerta precisa come sono stati stabiliti i rapporti tra i prezzi e il tasso di conversione delle diverse categorie di titoli di partecipazione e derivati su titoli di partecipazione.
Il controllore deve attestare l’adeguatezza di questi rapporti.
Art. 23, rubrica
Informazioni sulla società bersaglio
Art. 24, rubrica e cpv.6
Informazioni supplementari in caso di offerte pubbliche di permuta
In caso di offerta di permuta di valori mobiliari non quotati in borsa o il cui mercato è illiquido, il prospetto dell’offerta deve contenere una valutazione dei valori mobiliari offerti in permuta (art. 46 OInFi-FINMA8.
Art. 25, rubrica
Ulteriori informazioni
Art. 26 Controllore
I commercianti di valori mobiliari e le società di revisione abilitate a controllare i commercianti di valori mobiliari (art. 9a cpv.1 della legge del 16 dicembre 20059 sui revisori) sono autorizzati a verificare le offerte.
Il controllore deve essere indipendente dall’offerente, dalla società bersaglio e dalle persone che agiscono d’intesa con essi.
Art. 27, rubrica e cpv., frase introduttiva1
Compiti del controllore prima della pubblicazione dell’offerta
Il controllore verifica prima della pubblicazione dell’offerta se il prospetto dell’offerta è conforme alla LInFi e alle ordinanze nonché a eventuali decisioni della Commissione in relazione all’offerta. Esso verifica in particolare:
Art. 28, rubrica e cpv., frase introduttiva e lett. a1
Compiti del controllore dopo la pubblicazione dell’offerta
Dopo la pubblicazione dell’offerta il controllore verifica se le disposizioni della LInFi e delle ordinanze nonché delle eventuali decisioni della Commissione in relazione all’offerta sono state rispettate per tutta la durata dell’offerta. Esso verifica in particolare:
a. le dichiarazioni delle transazioni secondo l’articolo 134 LInFi;
Art. 29, rubrica e cpv.2
Cooperazione con la Commissione
Se il controllore ha motivo di pensare che la LInFi, le ordinanze o eventuali decisioni della Commissione in relazione all’offerta siano state violate dopo la pubblicazione dell’offerta, lo deve segnalare immediatamente alla Commissione e le presenta un rapporto speciale.
Art. 30, rubrica e cpv.4
Principi
Il rapporto comprende una motivazione chiara e indica tutti gli elementi essenziali che hanno influenzato la presa di posizione del consiglio di amministrazione. Esso indica il rapporto dei voti.
Art. 31, rubrica e cpv.2
Informazioni particolari
Il rapporto indica, all’occorrenza, i provvedimenti di difesa che la società bersaglio intende prendere o che ha già preso e le deliberazioni che sono state prese dall’assemblea generale in applicazione dell’articolo 132 capoverso 2 LInFi.
Art. 32, rubrica
Conflitti di interessi
Art. 33 Pubblicazione del rapporto
Il rapporto può essere pubblicato nel prospetto dell’offerta.
Se non è pubblicato nel prospetto dell’offerta, la società bersaglio pubblica il rapporto al più tardi il quindicesimo giorno di borsa che segue la pubblicazione del prospetto dell’offerta.
Si applicano gli articoli6 e 7.
I capoversi1 e 2 si applicano anche alla pubblicazione delle aggiunte al rapporto.
Art. 34 Modifica dell’offerta
Un’aggiunta al rapporto del consiglio d’amministrazione deve essere pubblicata dopo ogni modifica dell’offerta. Questa aggiunta può essere breve.
L’aggiunta può essere pubblicata con l’offerta modificata.
Se l’aggiunta non viene pubblicata con l’offerta modificata, la società bersaglio la pubblica entro otto giorni di borsa dalla pubblicazione del prospetto dell’offerta.
Si applicano gli articoli6 e 7.
Art. 35, rubrica
Obbligo di notifica (art. 132 cpv.2 e 3 LInFi)
Art. 36, rubrica, cpv. lett. e e 32
Provvedimenti di difesa illeciti (art. 132 cpv. 2 LInFi)
La società bersaglio agisce in modo illecito, quando in assenza di una deliberazione dell’assemblea generale:
e. vende o acquista titoli di partecipazione propri o valori mobiliari della società i cui valori mobiliari sono offerti in permuta, nonché derivati basati su di essi;
Le transazioni ai sensi del capoverso2 lettere e ed f sono ammesse, se risultano:
da un programma di partecipazione dei collaboratori; oppure
dall’adempimento di impegni relativi a derivati assunti prima della pubblicazione dell’offerta.
Art. 37 Provvedimenti di difesa inammissibili
(art. 132 cpv.3 lett. b LInFi) I provvedimenti di difesa che violano in modo manifesto il diritto societario costituiscono provvedimenti inammissibili ai sensi dell’articolo 132 capoverso3 lettera b LInFi.
Art. 38 Dichiarazione delle parti
(art. 134 cpv.1 e 2 LInFi)
Dal momento della pubblicazione dell’offerta sino allo spirare del termine suppletivo tutte le parti coinvolte nella procedura dichiarano alla Commissione e al competente organo per la pubblicità:
tutte le transazioni effettuate dalle parti su titoli di partecipazione della società bersaglio e sui derivati su titoli di partecipazione basati su di essi;
in caso di un’offerta pubblica di permuta, anche tutte le transazioni sui valori mobiliari offerti in permuta e sui derivati su titoli di partecipazione basati su di essi.
Lo stesso obbligo di dichiarazione incombe a chiunque agisca d’intesa con l’offerente (art. 11).
Art. 39 Obbligo di dichiarazione degli azionisti principali
(art. 134 cpv. 1–3 e 5 LInFi) Sottostà all’obbligo di dichiarazione anche:
chiunque detiene direttamente o indirettamente una partecipazione di almeno il3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio o della società, i cui valori mobiliari sono offerti in permuta;
chiunque agisce d’intesa con terzi ai sensi dell’articolo 12 OInFi-FINMA10 e detiene quindi una partecipazione di almeno il3 per cento ai sensi della lettera a.
Art. 40 Applicazione dell’OInFi-FINMA
(art. 134 LInFi) Gli articoli 10–19 OInFi-FINMA11 si applicano per analogia all’obbligo di dichiarazione previsto nel presente capitolo.
Art. 41 Contenuto della dichiarazione
(art. 134 cpv. 5 LInFi) La dichiarazione deve essere fatta quotidianamente e per ogni transazione contiene le indicazioni seguenti:
oggetto della transazione (titoli di partecipazione o derivati su titoli di partecipazione con le indicazioni di cui all’art. 22 OInFi-FINMA12;
genere della transazione (acquisto, alienazione, prestiti su titoli e operazioni simili, esercizio di derivati su titoli di partecipazione ecc.);
prezzo;
ora della chiusura;
esecuzione in borsa o fuori borsa e identità del commerciante di valori mobiliari;
genere e numero di tutti i titoli di partecipazione o derivati su titoli di partecipazione e dei diritti di voto ad essi legati, detenuti alla fine della giornata dalla persona assoggettata all’obbligo di dichiarazione.
Art. 42, rubrica
Momento della dichiarazione (art. 134 cpv. 5 LInFi)
Art. 43, rubrica
Pubblicazione (art. 131 lett. c e 134 LInFi)
Art. 44 Pubblicazione dell’esito intermedio
Il primo giorno di borsa che segue lo spirare dell’offerta l’offerente pubblica l’annuncio provvisorio dell’esito intermedio determinato nel modo più esatto possibile. Egli trasmette questo annuncio al competente organo per la pubblicità.
L’offerente pubblica l’annuncio definitivo dell’esito intermedio al più tardi il quarto giorno di borsa dopo lo spirare dell’offerta.
L’annuncio dell’esito intermedio deve indicare:
il numero di titoli di partecipazione offerti all’offerente nel quadro dell’offerta: in cifre assolute e in percento dei titoli di partecipazione cui si riferisce l’offerta (tasso di esito positivo);
la partecipazione globale dell’offerente alla società bersaglio allo spirare dell’offerta (diritti di voto – esercitabili o no – e capitale): in percento di tutti i titoli di partecipazione della società bersaglio (tasso di partecipazione).
Queste indicazioni devono essere pubblicate per ogni categoria di titoli di partecipazione e ogni derivato su titoli di partecipazione cui si estende l’offerta nonché per il capitale globale.
Gli articoli6 e 7 si applicano alla pubblicazione dell’esito intermedio.
Art. 45, rubrica
Offerta condizionale
Art. 46, rubrica
Termine suppletivo (art. 130 cpv.2 e 131 lett. c LInFi)
Art. 47, rubrica e cpv.2
Pubblicazione dell’esito finale
Per il resto si applicano gli articoli6, 7 e 44.
Art. 48, rubrica e cpv., frase introduttiva3
Principi in caso di diverse offerte
Se le disposizioni relative al prezzo minimo si applicano all’offerta concorrente, il corso della borsa secondo l’articolo 135 capoverso 2 LInFi corrisponde al corso medio ponderato in funzione del volume delle chiusure borsistiche degli ultimi
giorni prima:
Art. 49, rubrica
Parità di trattamento degli offerenti da parte della società bersaglio
Art. 50, rubrica e cpv. 2bis
Pubblicazione
Si applicano gli articoli 6–7.
Art. 51, rubrica
Effetti
Art. 52, rubrica
Modifica dell’offerta iniziale e dell’offerta concorrente
Art. 53, rubrica
Art. 54, rubrica
Delegazioni
Art. 55, rubrica e cpv., frase introduttiva4
Segretariato
Il segretariato può rilasciare informazioni sull’interpretazione della LInFi e delle disposizioni di ordinanze che disciplinano il settore delle offerte pubbliche di acquisto, qualora la persona interessata:
Art. 56, rubrica e cpv.4
Parti (art. 126 cpv.1 e 5, 131 lett. g, 139 cpv.2 e 3 LInFi)
La partecipazione secondo il capoverso3 deve essere detenuta:
nelle procedure concernenti la verifica dell’offerta (art. 59 e 60): dal momento della pubblicazione dell’annuncio preliminare o, se non è stato pubblicato nessun annuncio preliminare, dal momento della pubblicazione del prospetto dell’offerta;
in tutte le altre procedure (art. 61): dal momento della pubblicazione della prima decisione.
Art. 57, rubrica e cpv., 1bis e 31
Richiesta di un azionista qualificato (art. 139 cpv. 3 LInFi)
La richiesta di un azionista qualificato di ottenere la qualità di parte deve essere presentata alla Commissione entro cinque giorni di borsa:
dalla pubblicazione del prospetto dell’offerta o, se l’offerta è oggetto di una prima decisione della Commissione pubblicata prima del prospetto dell’offerta, dalla pubblicazione della decisione; oppure
in tutte le altre procedure dal momento della pubblicazione della prima decisione (art. 61).
La pubblicazione sul sito Internet della Commissione determina l’inizio della decorrenza del termine.
Concerne soltanto il testo francese
Art. 58, rubrica e cpv.1
Opposizione di un azionista qualificato
Un azionista qualificato che sinora non ha preso parte alla procedura può fare opposizione presso la Commissione:
contro la prima decisione della Commissione relativa all’offerta: entro cinque giorni di borsa dalla pubblicazione di tale decisione;
in tutte le altre procedure (art. 61): entro cinque giorni di borsa dalla pubblicazione della decisione.
Art. 59, rubrica
Verifica preliminare dell’offerta
Art. 60, rubrica
Verifica successiva dell’offerta
Art. 61 Altre procedure
In tutte le altre procedure, in particolare se viene inoltrata alla Commissione una richiesta di concessione di una deroga all’obbligo di presentare un’offerta o una richiesta di constatazione di non esistenza di tale obbligo oppure se essa verifica d’ufficio una simile questione, la Commissione avvia una procedura e invita le parti a prendere posizione.
Prima della notifica della decisione, la società bersaglio può presentare una presa di posizione del suo consiglio di amministrazione che intende pubblicare contemporaneamente alla decisione della Commissione.
La Commissione emana una decisione e la pubblica sul suo sito Internet.
La società bersaglio pubblica:
l’eventuale presa di posizione del suo consiglio di amministrazione (presa di posizione);
il dispositivo della decisione della Commissione; e
il termine e le condizioni nei quali un azionista qualificato può fare opposizione contro la decisione della Commissione.
Gli articoli 6–7 si applicano alla pubblicazione.
Art. 62, rubrica
Denuncia
Art. 63, rubrica e cpv. e 54
Principi di procedura (art. 126 cpv.1 e 5, 131 lett. g, 139 cpv.4 e 5 LInFi)
Il presidente della Commissione o il presidente della delegazione può convocare le parti e il controllore dell’offerta, che verifica l’offerta, ai fini di una trattativa. È tenuto un verbale della trattativa. Esso è trasmesso ai partecipanti.
Gli articoli 139 capoverso 5 LInFi e 8 OInFi-FINMA14 si applicano alle particolarità dello scambio di lettere.
Art. 64, rubrica
Segreto d’ufficio
Art. 65, rubrica
Pubblicazioni
Art. 66, rubrica
Lingue
Art. 67, rubrica e cpv.1
Termini
Per il calcolo dei termini si applica l’articolo 9 OInFi-FINMA15.
Art. 68 Impugnabilità delle decisioni
(art. 140 LInFi) Le decisioni della Commissione possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) conformemente all’articolo 140 LInFi.
Art. 69
Abrogato
Art. 70, rubrica
Regolamento
Art. 71, rubrica
Diritto previgente: abrogazione
Art. 72, rubrica
Entrata in vigore
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
3 dicembre 2015 Commissione delle offerte pubbliche di acquisto: Il presidente, Luc Thévenoz