RU 2015 5639
Ordinanza
sulla cinematografia
(OCin)
Modifica del 25 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 luglio 20021 sulla cinematografia è modificata come segue:
Sostituzione di termini In tutta l’ordinanza «legge» è sostituito con «LCin», «Dipartimento» con «DFI» e «Ufficio» con «UFC», con i necessari adeguamenti grammaticali.
Ingresso visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 della legge del 14 dicembre 20012 sul cinema (LCin),
Art. 1 lett. c–e
La presente ordinanza disciplina:
l’obbligo di registrazione per le imprese di distribuzione e proiezione;
l’obbligo di notifica per le imprese di produzione, distribuzione e proiezione nonché per le imprese che commercializzano film al di fuori dei cinema;
gli organi esecutivi della promozione cinematografica.
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
regione cinematografica: un gruppo di cinema in concorrenza per un pubblico cinematografico proveniente dalla stessa area geografica;
commercializzazione: l’utilizzo di film a scopi commerciali, segnatamente: 1. la proiezione in un cinema registrato, 2. la vendita su supporti audiovisivi come DVD o video, 3. la diffusione attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici.
Art. 15 cpv.1, frase introduttiva
Per ogni film proiettato in un cinema registrato, le imprese di produzione sostenute e le imprese di distribuzione notificano:
Art. 16a Obbligo di notifica per le imprese che commercializzano film al di fuori dei cinema
Le imprese svizzere ed estere che vendono in Svizzera film su supporti audiovisivi o li offrono attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici, nonché i titolari dei rispettivi diritti di commercializzazione notificano annualmente per ogni film di durata superiore a 60 minuti:
il titolo originale, i titoli nelle lingue ufficiali della Svizzera e i numeri ISAN;
i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnatamente: 1. il regista, 2. lo sceneggiatore, 3. il produttore e il coproduttore;
il genere di film;
il Paese produttore e i Paesi coproduttori;
le versioni linguistiche in cui il film è disponibile;
l’anno di produzione;
la data di inizio della commercializzazione per ogni tipo di utilizzazione;
la durata (in minuti);
il titolare dei diritti di commercializzazione per la Svizzera.
Il capoverso1 lettera b numeri2 e 3 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l’estero.
Per la vendita di supporti audiovisivi va notificato anche il numero di supporti venduti annualmente per ogni film.
Per la vendita attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici va notificato anche il numero di visionamenti pagati per ogni film.
Le imprese devono annunciarsi all’UFC prima della prima notifica dei dati.
Titolo dopo l’art. 16a
Capitolo 4 Organi esecutivi
Art. 17, rubrica, nonché cpv. e 21
Rilevazione di dati e statistica
Il DFI designa l’organo incaricato di raccogliere i dati conformemente all’articolo 24 LCin e agli articoli 15–16a della presente ordinanza. La raccolta è di competenza dell’Ufficio federale di statistica.
L’Ufficio federale di statistica può affidare la raccolta dei dati a un’organizzazione privata. Quest’ultima è soggetta all’obbligo di notifica nei confronti dell’Ufficio federale di statistica. Un contratto di diritto pubblico disciplina i diritti e i doveri dell’organizzazione privata.
Titolo prima dell’art. 18
Abrogato
Art. 18 Composizione della Commissione federale della cinematografia
La Commissione federale della cinematografia si compone di esperti dei settori della creazione cinematografica, della diffusione di film, della formazione continua, dell’archiviazione e della cultura cinematografica.
Le autorità culturali dei Cantoni vi hanno un rappresentante.
Art. 18a Delega di compiti esecutivi a privati
Il DFI può delegare singoli compiti esecutivi della promozione cinematografica a organizzazioni private.
Art. 21a Disposizione transitoria della modifica del 25 novembre 2015
L’obbligo di notifica di cui all’articolo 16a si applica a tutti i film venduti o visionati dal 1° gennaio 2017.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |