Fonte

RU 2015 645

Decreto federale
concernente il finanziamento e l’ampliamento
dell’infrastruttura ferroviaria
(controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»)

del 20 giugno 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20122,
decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 81a Trasporti pubblici

La Confederazione e i Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, per ferrovia, vie d’acqua e filovia in tutte le regioni del Paese. Al riguardo va tenuto conto in misura adeguata del trasporto di merci per ferrovia.

I costi dei trasporti pubblici sono coperti in misura adeguata dai prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici.

Art. 85 cpv.2

Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.

Art. 87a Infrastruttura ferroviaria

La Confederazione assume l’onere maggiore del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria.

L’infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

  1. al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante di cui all’articolo 85;

  2. il prodotto dell’aumento dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 130 capoverso 3bis;

  1. il2 per cento delle entrate provenienti dall’imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche;

  2. 2300 milioni di franchi all’anno dal bilancio generale della Confederazione; la legge disciplina l’indicizzazione di questo importo.

I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria. La legge disciplina i dettagli.

La legge può prevedere un finanziamento complementare da parte di terzi.

Art. 130 cpv. 3bis

Per finanziare l’infrastruttura ferroviaria le aliquote sono aumentate di 0,1 punti percentuali.

Art. 196 n. 3 cpv.2 e 3, nonché n. 14 cpv.4 e 5

3. Disposizione transitoria dell’art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)

Per finanziare l’infrastruttura ferroviaria fino al 31 dicembre 2018 e in seguito per rimunerare e rimborsare gli anticipi al fondo secondo l’articolo 87a capoverso2 il Consiglio federale può utilizzare il 9 per cento del prodotto netto dell’imposta di consumo a destinazione vincolata di cui all’articolo 86 capoversi1 e 4, ma al massimo 310 milioni di franchi all’anno. La legge disciplina l’indicizzazione di questo importo.

Ilfinanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 avviene tramite il fondo di cui all’articolo 87a capoverso2.

14. Disposizione transitoria dell’art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)

Per garantire il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2018 il Consiglio federale aumenta di 0,1 punti percentuali le aliquote secondo l’articolo 25 della legge del 12 giugno 20093 sull’IVA; in caso di proroga del termine di cui al capoverso1, l’aumento si applica al più tardi sino al 31 dicembre 2030.

Il provento dell’aumento secondo il capoverso4 è devoluto integralmente al fondo di cui all’articolo 87a.

II

Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Sempre che non sia ritirata4 l’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»5, il controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni insieme all’iniziativa, secondo la procedura di cui all’articolo 139b della Costituzione federale.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2013 Consiglio nazionale, 20 giugno 2013 Il presidente: Filippo Lombardi La presidente: Maya Graf Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

Il presente decreto è stato accettato dal Popolo e dai Cantoni il 9 febbraio 20146.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 20167.

6 giugno 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 2 giugno 2014 (FF 2014 3507).