RU 2015 775
Ordinanza
sugli acquisti pubblici
(OAPub)
Modifica del 25 febbraio 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 dicembre 19951 sugli acquisti pubblici è modificata come segue:
Art. 27 cpv. 3
Abrogato
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.
25 febbraio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |