RU 2016 1117
Ordinanza
sul traffico di rifiuti
(OTRif)
Modifica del 23 marzo 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 giugno 20051 sul traffico di rifiuti è modificata come segue:
Art. 2 cpv.1, 2 lett. b e c
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) emana un’ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti e un elenco dei metodi di smaltimento. A tal fine, tiene conto degli elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento dell’Unione europea2 e della Convenzione di Basilea.
Nell’elenco dei rifiuti designa quali:
altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera;
altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell’ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera.
Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo1, lettera
a) , della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3); modificata da ultimo dalla decisione 2014/955/UE (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).
Art. 6, rubrica e cpv.1
Obbligo di modulo di accompagnamento
Per la consegna di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, le aziende fornitrici devono utilizzare i moduli di accompagnamento secondo l’allegato1 e compilarli con le indicazioni richieste.
Art. 10 cpv. 4
L’autorità cantonale inserisce le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b nella banca dati dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) (art. 41 cpv. 1).
Art. 11, rubrica e cpv. e 41
Controllo al momento della ricezione di rifiuti con obbligo di modulo di accompagnamento
A ogni ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, prima di apporre la loro firma sui moduli di accompagnamento a conferma dell’avvenuta ricezione di tali rifiuti, le imprese di smaltimento verificano se:
sono autorizzate a ricevere i rifiuti;
i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento.
Se constata che non è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento o che i rifiuti non corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento, l’impresa di smaltimento rispedisce i rifiuti all’azienda fornitrice o, d’intesa con tale azienda, si occupa della loro consegna a un terzo autorizzato. In caso di pericolo per l’ambiente, informa l’autorità cantonale.
Art. 12 cpv.1, frase introduttiva, 2, frase introduttiva, e 3
Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un’autorizzazione devono notificare all’UFAM e all’autorità cantonale ogni ricezione di rifiuti muniti di moduli di accompagnamento o per i quali l’azienda fornitrice deve conservare un documento giustificativo, fornendo le seguenti indicazioni:
Le imprese di smaltimento che ricevono altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un’autorizzazione devono notificarli all’UFAM e all’autorità cantonale fornendo le seguenti indicazioni:
La notifica va effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre per i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento ed entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni anno civile per gli altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento, mediante la registrazione on line nella banca dati elettronica messa a disposizione dall’UFAM.
Titolo prima dell'art. 13
Sezione 3 Trasporto di rifiuti con obbligo di modulo di accompagnamento
Art. 13 cpv.1, frase introduttiva
I trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono o devono supporre la natura di rifiuti che devono essere consegnati con moduli di accompagnamento soltanto se:
Art. 15 cpv.1
Chi esporta rifiuti necessita di un’autorizzazione dell’UFAM.
Art. 22 cpv.1
I rifiuti possono essere importati soltanto previo consenso dell’UFAM.
Art. 28
Abrogato
Art. 29 cpv.1bis
Non è necessaria nessuna notifica per il transito:
di rifiuti destinati al riciclaggio secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell’OCSE o secondo l’allegato IX della Convenzione di Basilea;
di campioni di rifiuti che vengono fatti transitare per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto il transito della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.
Art. 30
Abrogato
Titolo prima dell'art. 31
Sezione 5 Moduli di notifica e di accompagnamento, etichettatura
Art. 31 cpv.1, frase introduttiva, 2, 3, 4, 4bis, 5, 7 e 8
Per l’esportazione, l’importazione e il transito di rifiuti, fatto salvo il capoverso 7, devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:
Concerne soltanto il testo tedesco
Chi esporta rifiuti deve:
compilare nella banca dati dell’UFAM, almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del trasporto, il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste;
provvedere affinché al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all’Amministrazione delle dogane e che siano portati con sé il modulo di accompagnamento stampato e firmato e una copia dell’autorizzazione all’esportazione;
conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento rispedito dall’impresa di smaltimento con sede all’estero, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento.
Chi importa rifiuti deve provvedere affinché:
al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all’Amministrazione delle dogane;
siano portati con sé il modulo di accompagnamento firmato e una copia del consenso dell’UFAM.
Chi fa transitare rifiuti deve dichiararli come tali nei documenti doganali di transito e portare con sé il modulo di accompagnamento firmato.
Chi riceve rifiuti importati ai fini dello smaltimento deve:
confermare nel modulo di accompagnamento destinato all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all’UFAM, entro tre giorni lavorativi dal conferimento, la ricezione dei rifiuti;
confermare nel modulo di accompagnamento destinato all’esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all’UFAM entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento, ma al più tardi entro un anno dal conferimento dei rifiuti, che lo smaltimento è avvenuto in modo rispettoso dell’ambiente;
inserire le indicazioni di cui alle lettere a e b nella banca dati dell’UFAM e, per quanto possibile e ammissibile, trasmetterle per via elettronica alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito, nonché all’esportatore;
conservare il modulo di accompagnamento, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento, per almeno cinque anni.
I moduli di accompagnamento non sono necessari per:
l’esportazione di rifiuti secondo l’articolo 15 capoverso 2 senza autorizzazione;
l’importazione di rifiuti secondo l’articolo 22 capoverso 2 senza consenso;
il transito di rifiuti secondo l’articolo 29 capoverso 1bis senza notifica.
Deve portare con sé il modulo debitamente compilato di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 chi esporta, importa o fa transitare campioni di rifiuti secondo il capoverso 7 od oltre 20 kg di rifiuti.
Art. 40 cpv.1 e 3
1I Cantoni inseriscono nella banca dati dell’UFAM, con il rispettivo numero d’esercizio, le aziende fornitrici di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, nonché le imprese di smaltimento che necessitano di un’autorizzazione secondo l’articolo 8.
Forniscono sostegno all’Amministrazione delle dogane nell’ambito del prelievo e dell’analisi di campioni di rifiuti.
Art. 41 cpv.1, 2 e 3
L’UFAM gestisce una banca dati per i dati che, ai sensi della presente ordinanza sul traffico di rifiuti, devono essere rilevati per via elettronica.
Abrogato
I Cantoni e l’Amministrazione delle dogane hanno accesso ai dati che li riguardano.
Art. 43, rubrica e cpv., 2, frase introduttiva, e 31
Compiti dell’Amministrazione delle dogane
L’Amministrazione delle dogane esamina a ogni esportazione, importazione o transito di rifiuti i moduli di accompagnamento e il modulo secondo l’articolo 31 capoverso 8 mediante controlli a campione.
Si oppone:
Se si oppone all’esportazione, all’importazione o al transito di rifiuti, l’Amministrazione delle dogane informa l’UFAM. Questi decide in merito alla ripresa o al respingimento dei rifiuti.
II
Gli allegati1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore come segue:
tutte le disposizioni, tranne gli articoli 28 e 31 capoversi 3–5, il 1° luglio 2016;
gli articoli 28 e 31 capoversi 3–5, il 1° luglio 2017.
23 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato 1
(art. 6 cpv.1, 11 cpv. 2, 13 cpv.1 e 2) Titolo dell’allegato Moduli di accompagnamento per il traffico di rifiuti in Svizzera
Art. N. 1 .1,1.2 lett. c n. 2 e 1.4
1.1 Per il traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento che avviene esclusivamente in Svizzera devono essere utilizzati moduli di accompagnamento svizzeri. 1.2 Sui moduli di accompagnamento vanno riportate le seguenti indicazioni:
c. da parte dell’impresa di smaltimento, al momento della ricezione dei rifiuti: 2. il codice del metodo di smaltimento utilizzato e la quantità dei rifiuti, 1.4 Le imprese di smaltimento devono rispedire all’azienda fornitrice un modulo di accompagnamento entro 25 giorni lavorativi dal conferimento dei rifiuti e conservare l’altro modulo di accompagnamento per almeno cinque anni.
Art. N. 2 .1 lett. b, frase introduttiva
2.1 Si applicano le seguenti deroghe al numero1:
b. per il trasporto di un’ingente quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento provenienti da un sito inquinato, di fanghi dei pozzetti stradali su incarico di un Comune o di oli esausti consegnati alla stessa impresa di smaltimento si applica quanto segue:
Allegato 2
(art. 16 cpv.1 lett. b, 23 cpv.1 lett. g) Contratto di smaltimento relativo al traffico transfrontaliero di rifiuti
Art. N. 1 lett. b
Il contratto concluso tra l’esportatore con sede in Svizzera e l’impresa di smaltimento con sede all’estero deve riportare quanto segue:
b. un attestato dell’impresa di smaltimento certificante che in base al diritto del proprio Stato è autorizzata a ricevere i rifiuti ai fini dello smaltimento e che li smaltirà entro un anno in modo rispettoso dell’ambiente;
Art. N. 2 lett. b
Il contratto concluso tra l’impresa di smaltimento con sede in Svizzera e l’esportatore con sede all’estero deve riportare quanto segue:
b. un attestato dell’impresa di smaltimento certificante che è autorizzata a ricevere i rifiuti ai fini dello smaltimento e li smaltirà entro un anno in modo rispettoso dell’ambiente;