RU 2016 1283
Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)
Modifica del 4 maggio 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 2 Condizioni d’entrata
Le condizioni d’entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni o per un transito sono rette dall’articolo 6 del codice frontiere Schengen2.
I mezzi finanziari di cui all’articolo 6 paragrafo1 lettera c del codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti segnatamente se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi denaro contante o depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un’assicurazione sanitaria di viaggio o altre garanzie (art. 7–11).
Gli stranieri che intendono soggiornare in Svizzera per più di 90 giorni devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all’articolo 6 paragrafo1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen, anche le seguenti condizioni d’entrata:
devono, all’occorrenza, essere in possesso di un visto nazionale secondo l’articolo 5;
devono adempiere le condizioni d’ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno.
Nei limiti delle loro competenze, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possono, in determinati
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (versione codificata), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag.1.
casi, autorizzare l’entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 6 par. 5 lett. c del codice frontiere Schengen).
Art. 4 cpv. 2 lett. a
In deroga al capoverso1, le persone seguenti sono esentate dall’obbligo del visto:
a. i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen3 (Stato Schengen) (art. 6 par. 1 lett. b e 39 par.1 lett. a del codice frontiere Schengen4);
Art. 14 lett. c
La procedura per il rilascio del visto e la determinazione della competenza per il rilascio del visto sono rette:
c. dall’articolo 6 paragrafo 5 lettera b del codice frontiere Schengen5;
Art. 17 Durata del soggiorno
Conformemente all’articolo 6 paragrafi1 e 2 del codice frontiere Schengen6, i titolari di un visto Schengen sono autorizzati a soggiornare al massimo 90 giorni su un arco di 180 giorni nel territorio degli Stati Schengen.
Art. 22 cpv.1
Se sono adempiute le condizioni previste all’articolo 25 paragrafo1 del codice frontiere Schengen7, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.
Art. 29 cpv.1 lett. a
In via eccezionale, le autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata possono rilasciare un visto a uno straniero alla frontiera esterna Schengen se:
a. adempie le condizioni d’entrata di cui all’articolo 6 paragrafo1 lettere a, c–e del codice frontiere Schengen8;
Tali accordi sono elencati nell’all.1.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv.1.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv.1.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv.1.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv.1.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv.1.
II
L’ordinanza del 24 ottobre 20079 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 83a cpv.1
Le autorità cantonali degli stranieri impongono senza formalità, in base alla direttiva 2001/40/CE10, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen11 perché non adempievano le condizioni d’entrata secondo l’articolo 6 paragrafo1 del codice frontiere Schengen12.
III
La presente modifica entra in vigore il 16 maggio 2016.
4 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.
Gli Acc. di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell’all. 3.
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (versione codificata), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag.1.