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RU 2016 1287

Codice penale svizzero
(Disposizioni penali sulla corruzione)

Modifica del 25 settembre 2015

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 aprile 20141,
decreta:

I

Il Codice penale2 è modificato come segue:

Art. 102 cpv.2

Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260 ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies capoverso1 o 322octies, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

Art. 322quinquies

Concessione Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un memdi vantaggi bro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322sexies

Accettazione di Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra vantaggi autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322octies

3. Corruzione 1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un di privati Corruzione attiva lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.

Art. 322novies

Corruzione 1 Chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausiliapassiva rio di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.

Art. 322decies

4. Disposizioni 1 Non sono indebiti vantaggi: comuni

  1. i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio o accettati contrattualmente dal terzo;

  2. i vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali. 2 Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 19863 contro la concorrenza sleale

Art. 23 cpv.1

Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Codice penale militare del 13 giugno 19274

Art. 141a cpv.1

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 143 cpv.1

Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

III

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015 Consiglio nazionale, 25 settembre 2015 Il presidente: Claude Hêche Il presidente: Stéphane Rossini La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 14 gennaio 2016.5

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2016.6

20 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 15 aprile 2016.