RU 2016 1673
Ordinanza dell’UFCOM
sugli impianti di telecomunicazione
(OOIT)
del 26 maggio 2016
L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), visto l’articolo 31 capoverso5 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC);
visti gli articoli3, 7 capoverso3, 8 capoverso2, 17 capoverso3, 26 capoverso5, 27 capoverso1, 33 capoversi1 e 3 e 35 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 2 sugli impianti di telecomunicazione (OIT),
ordina:
Art. 1 Requisiti essenziali supplementari
I requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo7 capoverso 3 OIT e gli impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono figurano nell’allegato1.
Art. 2 Interfacce
Le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo3 capoverso 1 OIT figurano nell’allegato2.
Le prescrizioni relative all’ubicazione delle interfacce prescritte figurano nell’allegato1 n. 4 dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 19973 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo.
Art. 3 Obblighi per gli organismi di valutazione della conformità
Gli organismi di valutazione della conformità devono partecipare alle attività di regolamentazione in materia di impianti di radiocomunicazione e di pianificazione delle frequenze dei seguenti enti:
a. Comitato delle comunicazioni elettroniche (Electronic Communications Committee, ECC);
RS 784.101.21
b. sottogruppi dell’ECC pertinenti per i settori contemplati dall’accreditamento o dalla designazione.
Art. 4 Omologazione di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica
La procedura d’omologazione di cui all’articolo 26 OIT figura nell’allegato4.
Le prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità di cui all’articolo 27 capoverso 4 OIT per garantire la sicurezza pubblica figurano nell’allegato5.
Art. 5 Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione destinati ad essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica
Per ottenere un’autorizzazione di mettere a disposizione sul mercato impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica (art. 27 OIT), il richiedente deve disporre di un dirigente tecnico ai sensi dell’articolo 39 capoverso2 dell’ordinanza del 9 marzo 20074 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC).
L’articolo 39 capoverso 3 OGC si applica per analogia.
Art. 6 Impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL
Le prescrizioni tecniche e amministrative concernenti l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL) conformemente all’articolo 33 capoverso 1 OIT sono elencate nell’allegato5.
Art. 7 Cessione di impianti di telecomunicazione
Gli impianti di telecomunicazione elencati nell’articolo 25 capoverso1 lettera a OIT possono essere ceduti solo ad autorità militari, a organismi addetti alla protezione civile o ad altri organismi operanti in situazioni straordinarie. La cessione va effettuata dietro ricevuta.
I trasmettitori per radioamatori disponibili in commercio, nuovi o usati, possono essere ceduti unicamente:
ai titolari di una concessione per radioamatori ai sensi dell’articolo 30 OGC5 dietro ricevuta e presentazione della concessione stessa;
agli operatori economici, dietro ricevuta.
La ricevuta deve recare il numero, il marchio e il tipo degli impianti di radiocomunicazione ceduti, l’indirizzo e la firma della persona a cui sono stati ceduti, nonché, eventualmente, il numero della concessione presentata. La ricevuta non dev’essere firmata se la consegna degli impianti avviene per posta.
Chiunque cede un impianto di radiocomunicazione conformemente al capoverso 2 lettera a deve conservare la ricevuta per due anni.
Chiunque cede impianti conformemente agli articoli6 capoverso2 e 25 capoverso1 lettera a OIT deve conservare per cinque anni le pezze giustificative della messa a disposizione sul mercato, in particolare il bollettino di consegna e la fattura.
Art. 8 Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati
Gli impianti di telecomunicazione usati, per i quali sono state modificate sostanzialmente le norme tecniche applicabili (art. 35 OIT) e le prescrizioni sulla loro installazione e il loro esercizio, figurano nell’allegato3.
Art. 9 Modifica delle norme tecniche designate dall’UFCOM
In caso di modifica di una norma tecnica designata, l’UFCOM pubblica nel Foglio federale la data dalla quale la presunzione di conformità viene a cadere per gli impianti di radiocomunicazione conformi alla versione precedente.
Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 20026 sugli impianti di telecomunicazione è abrogata.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 13 giugno 2016.
26 maggio 2016 Ufficio federale delle comunicazioni: Philipp Metzger
Allegato 1
(art. 1) Requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono Impianti di radiocomunicazione ai quali Requisiti essenziali Riferimento/fonte essi si riferiscono supplementari applicabili Impianti di radiocomunicazione art. 7 cpv. 3 Decisione 2000/637/CE della Comsottoposti all’accordo regionale lett. g OIT missione del 22 settembre 2000 concernente il servizio di relativa all’applicazione dell’articolo 3 radiotelefono nelle vie di paragrafo3 lettera e) della Direttiva navigazione interna 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall’accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna Versione GU L 269 du 21.10.2000, pag. 50 Impianti di radiocomunicazione art. 7 cpv. 3 Decisione 2013/638/UE della Commarittimi che devono essere lett. g OIT missione del 12 agosto 2013 sui installati su navi marittime non requisiti essenziali dell’attrezzatura di sottoposte alla Convenzione radiocomunicazione marittima che internazionale del 1° novembre deve essere installata su navi maritti- 19747 per la salvaguardia della vita me non SOLAS e partecipare al umana in mare (convenzione Sistema mondiale di soccorso e SOLAS) per partecipare al sicurezza in mare (SMSSM) sistema mondiale di soccorso e Versione GU L 296 del7.11.2013, sicurezza in mare (SMSSM) pag. 22 Impianti di ricerca in valanga art. 7 cpv. 3 Decisione 2001/148/CE della Comche operano sulla frequenza lett. g OIT missione del 21 febbraio 2001 relativa 457 kHz all’applicazione dell’articolo3 paragrafo3 lettera e) della Direttiva 1999/5/CE agli apparecchi di ricerca in valanga Versione GU L 55 del 24.2.2001, pag. 65 Impianti di radiocomunicazione ai quali Requisiti essenziali Riferimento/fonte essi si riferiscono supplementari applicabili Impianti di radiocomunicazione art. 7 cpv. 3 Decisione 2003/213/CE della Comdel sistema d’identificazione lett.
g OIT missione del 25 marzo 2003 riguarautomatico (AIS) installati dante l’applicazione dell’articolo 3 su imbarcazioni che non sotto- paragrafo3 lettera e) della Direttiva stanno alla convenzione SOLAS 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio agli impianti di radiocomunicazione del sistema d’identificazione automatico (AIS) installati su imbarcazioni che non sottostanno alla convenzione SOLAS Versione GU L81 del 28.3.2003, pag. 46 Luci di localizzazione Cospas- art. 7 l.3 lett. g OIT Decisione 2005/631/CE della Com- Sarsat (406 MHz) missione del 29 agosto 2005 riguardante i requisiti essenziali di cui alla Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per assicurare ai servizi d’emergenza l’accesso alle luci di localizzazione Cospas-Sarsat Versione GU L 225 del 31.8.2005, pag. 28
Allegato 2
(art.2 cpv. 1) Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo3 capoverso 1 OIT8 Numero Titolo del documento Edizione RIR0000 Prescrizioni tecniche d’interfacce: documento di base 8 RIR0101 Comunicazione aeronautica 6 RIR0102 Navigazione aeronautica 6 RIR0103 Sorveglianza aeronautica 5 RIR0104 Sistemi d’emergenza aeronautica 2 RIR0201 Emittenti di radiodiffusione terrestre 11 RIR0203 Impianti ausiliari di radiodiffusione (SAP/SAB e ENG/OB) 16 RIR0301 Ponti radio punto a multipunto 8 RIR0302 Ponti radio punto a punto 22 RIR0501 Telefonia digitale cellulare 14 RIR0503 Telefoni senza filo 6 RIR0504 Impianti di radiocomunicazione del servizio di emergenza 7 RIR0506 Impianti di ricerca di persona (pager) 7 RIR0507 Impianti di radiocomunicazione PMR/PAMR 15 RIR0510 Sistemi intelligenti di trasporto (ITS) 4 RIR0601 Stazioni terminali per il sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare 7 RIR0603 Comunicazione marittima 7 RIR0604 Radionavigazione marittima 8 RIR0702 Sonde meteorologiche 4 RIR0703 Radar meteorologici 5 RIR0705 Wind-Profiler 4 RIR0806 Stazioni terrestri fisse di comunicazioni via satellite (FSS) 10 RIR0808 Stazioni terrestri mobili di comunicazioni via satellite (MSS) 12 RIR0809 Sistemi di navigazione satellitare (RNSS) 2 RIR1001 Sistemi d’allarme 10 RIR1002 Applicazioni ferroviarie 9 RIR1003 Ricerca, seguito ed acquisizione di dati 11 RIR1004 Radiodeterminazione 12 RIR1005 Applicazioni induttive 10 RIR1006 Applicazioni senza filo nel settore sanitario 12 RIR1007 Telecomandi di modelli ridotti 7 RIR1008 Applicazioni non specifiche a corta portata 15
Le prescrizioni applicabili alle interfacce sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne oppure consultabili in rete al seguente indirizzo: www.ufcom.ch > L’UFCOM > Basi legali > Prassi d’esecuzione > Apparecchi e impianti > Prescrizioni tecniche delle interfacce (RIR).
Numero Titolo del documento Edizione RIR1009 Microfoni senza filo 19 RIR1010 Sistemi di trasmissione dati a banda larga 13 RIR1011 Identificazione tramite radiofrequenza (RFID) 9 RIR1012 Telematica dei trasporti e del traffico (TTT) 9 RIR1013 Applicazioni audio senza filo 13 RIR1021 Telecomando, trasmissione di dati e telemetria a potenza elevata 10 RIR1023 Applicazioni a banda ultra larga (UWB) 8 RIR1101 Impianti per radioamatori 9 RIR1102 Impianti di radiocomunicazione CB 7 RIR1108 Radiolocalizzazione (civile)6
Allegato 3
(art. 8) Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati di cui all’art. 35 OIT Impianto/tipo di impianto Prescrizione UHF PMR con un’ampiezza di banda Fatta salva una concessione corrispondi 25 kHz dente, l’esercizio non è più autorizzato (Soppressione dell’ampiezza di banda dal 1° gennaio 2008. di 25 kHz nelle frequenze UHF a seguito della modifica della RIR 05079)
Cfr. allegato 2.
Allegato 4
(art.4 cpv. 1) Procedura di omologazione degli impianti di radiocomunicazione destinati ad essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica
1 Domanda di omologazione
1.1 Chi vuole ottenere l’omologazione di un impianto di radiocomunicazione destinato ad essere impiegato dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica deve farne domanda all’UFCOM mediante l’apposito modulo 10, corredato della documentazione tecnica di cui all’articolo 14 OIT. 1.2 Le relazioni sulle prove effettuate (art. 14 cpv.4 lett. h OIT) vanno allestite da un laboratorio di prova riconosciuto conformemente all’articolo 17 OIT. 1.3 Se il richiedente vuole basarsi su una relazione sulle prove effettuate o un certificato d’omologazione allestiti da terzi, deve provare che il suo impianto di telecomunicazione corrisponde in tutti i punti all’impianto originariamente sottoposto a prova o omologato.
2 Omologazione
2.1 Il certificato d’omologazione è rilasciato a nome del richiedente e non è trasferibile. Non conferisce al suo titolare alcun diritto esclusivo. 2.2 Se l’impianto di radiocomunicazione omologato è il modello di una serie, il certificato d’omologazione è valido pure per gli altri impianti del suo titolare che corrispondono in tutte le parti a quello omologato.
3 Obbligo di notifica
3.1 Il titolare dell’omologazione deve notificare preventivamente all’UFCOM la sua intenzione di modificare il contrassegno (art. 18 cpv. 4 OIT) o di cambiare la ragione sociale o l’indirizzo, oppure, trattandosi di una persona giuridica, se quest’ultima viene sciolta. 3.2 Deve comunicare all’UFCOM, mediante l’apposito modulo11, tutte le modifiche tecniche che intende apportare all’impianto. L’UFCOM decide quanto prima se le modifiche previste necessitano di una nuova omologazione.
Questo formulario è ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne.
4 Durata dell’omologazione
4.1 Di regola, l’omologazione è rilasciata per una durata indeterminata. 4.2 Si estingue con il decesso del titolare o, trattandosi di una persona giuridica, all’atto di scioglimento di quest’ultima. 4.3 L’UFCOM stabilisce se l’estinzione dell’omologazione si ripercuote sugli impianti di radiocomunicazione che sono già immessi in commercio.
5 Numero di omologazione
5.1 La rappresentazione grafica del numero di omologazione è la seguente: CH.yy.iiii 5.2 Le cifre e le lettere contenute nelle rappresentazioni grafiche menzionate al
5.1 hanno il seguente significato:
a) yy: le due ultime cifre dell’anno in cui è stato rilasciato il certificato d’omologazione;
b) iiii: numero individuale a quattro cifre.
Allegato 5
(art.4 cpv.2 e art. 6) Prescrizioni tecniche e amministrative varie N. Titolo del documento12 Edizione PTA5.1 Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti gli impianti 3 (art.6 terminali di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL) nell’ambito dei servizi di telecomunicazione e delle reti private che si estendono a diversi edifici non contigui. PTA5.2 Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di 1 parte delle autorità: impianti che provocano interferenze nei penitenziari. PTA5.3 Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di 1 parte delle autorità: impianti mobili che provocano interferenze esercitati dalle autorità di polizia e di esecuzione delle pene. PTA5.4 Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di 1 parte delle autorità: impianti di localizzazione, di sorveglianza e di comunicazione esercitati dalle autorità di polizia e di perseguimento penale.
Queste prescrizioni tecniche e amministrative sono ottenibili presso l’UFCOM, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne, oppure consultabili in rete all’indirizzo: www.ufcom.ch > L’UFCOM > Basi legali > Prassi d’esecuzione > Apparecchi e impianti > Altre prescrizioni.