RU 2016 245
Ordinanza del DFGP
sulle misure di volume
Modifica del 25 novembre 2015
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:
I
L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20061 sulle misure di volume è modificata come segue:
Art. 6 cpv.1 lett. a
La conformità delle misure per lo spaccio ai requisiti essenziali secondo l’articolo 5 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:
a. dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e su controlli ufficiali del prodotto a intervalli irregolari (modulo A2);
II
La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.
25 novembre 2015 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga