RU 2016 3101
Legge
sull’asilo
(LAsi)
Modifica del 25 settembre 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20141,
decreta:
I
La legge del 26 giugno 19982 sull’asilo è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «centro di registrazione e procedura» e «centri di registrazione e procedura» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «centro della Confederazione», rispettivamente «centri della Confederazione».
Art. 3 cpv.3
Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati.
Art. 6 Norme procedurali
Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
Art. 6a cpv.2, frase introduttiva
Oltre agli Stati dell’UE e dell’AELS, il Consiglio federale designa:
Art. 8 cpv.1 lett. b ed f, nonché 3bis
Il richiedente l’asilo è tenuto a collaborare all’accertamento dei fatti. Deve in particolare:
consegnare i documenti di viaggio e d’identità;
sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a).
Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all’asilo per più di20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all’asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 7 sullo statuto dei rifugiati.
Art. 12 Notificazione e recapito in caso di soggiorno in un Cantone
La notificazione di una decisione o il recapito di una comunicazione all’ultimo indirizzo del richiedente o a quello del suo procuratore conosciuto dalle autorità è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni anche se il richiedente o il suo procuratore ne ha conoscenza soltanto più tardi sulla base di una convenzione speciale con la Posta svizzera oppure nel caso in cui l’invio ritorni al mittente come non recapitabile.
Se il richiedente è rappresentato da più procuratori senza che questi abbiano indicato un recapito comune, l’autorità notifica le decisioni o recapita le comunicazioni al procuratore designato per primo dal richiedente.
Ove giustificato, le decisioni possono essere notificate oralmente e motivate sommariamente. La notificazione orale e la relativa motivazione devono essere messe a verbale. Il richiedente o il suo procuratore ne riceve un estratto.
Art. 12a Notificazione e recapito nei centri della Confederazione
Nei centri della Confederazione le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate di persona. Se il richiedente l’asilo è entrato in clandestinità, la notificazione e il recapito sono effettuati secondo l’articolo12.
Se al richiedente l’asilo è stato assegnato un rappresentante legale, le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale. Il giorno stesso della ricezione della decisione o della comunicazione, quest’ultimo informa il rappresentante legale designato.
Se al richiedente l’asilo non è stato assegnato alcun rappresentante legale, le decisioni sono notificate e le comunicazioni recapitate al richiedente stesso. Un procuratore designato dal richiedente l’asilo è informato senza indugio dell’avvenuta notificazione o dell’avvenuto recapito.
La notificazione orale e la motivazione sommaria sono disciplinate dall’articolo 12 capoverso3.
Art. 13 Notificazione e recapito nell’ambito della procedura all’aeroporto e in casi urgenti
Le autorità competenti possono notificare alla persona che presenta la domanda d’asilo alla frontiera o a un posto di controllo di un aeroporto svizzero (art. 21–23) anche decisioni firmate, trasmesse per telefax. La persona interessata deve confermarne il ricevimento per scritto; altrimenti l’autorità competente registra come avvenuta la consegna. Non è applicabile l’articolo11 capoverso 3 PA8. La notificazione è comunicata al procuratore.
Alla procedura all’aeroporto si applica per analogia l’articolo 12a.
In altri casi urgenti, la SEM può autorizzare un’autorità cantonale, una missione diplomatica svizzera o un posto consolare all’estero (rappresentanza svizzera) a notificare decisioni firmate trasmesse per telefax.
Art. 16 cpv.1 e 3
Le istanze alle autorità federali possono essere inoltrate in qualsivoglia lingua ufficiale svizzera. Il Consiglio federale può prevedere che le istanze di richiedenti l’asilo rappresentati da un procuratore siano depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale del Cantone d’ubicazione del centro.
La SEM può derogare alla disposizione di cui al capoverso2 se:
il richiedente l’asilo o il suo rappresentante legale parla un’altra lingua ufficiale;
in considerazione del numero di domande presentate o della situazione a livello del personale, ciò è necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande;
il richiedente l’asilo è attribuito da un centro della Confederazione a un Cantone con un’altra lingua ufficiale.
Art. 17 cpv.3 e 4
Per la durata della procedura gli interessi dei richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati sono difesi:
a. nei centri della Confederazione e all’aeroporto, dal rappresentante legale assegnato, in qualità di persona di fiducia; questi garantisce il coordinamento con le competenti autorità cantonali;
b. dopo l’attribuzione a un Cantone, dalla persona di fiducia designata senza indugio dalle competenti autorità cantonali.
Abrogato
Art. 19 Deposito della domanda
La domanda d’asilo deve essere depositata al posto di controllo di un aeroporto svizzero oppure, all’atto dell’entrata in Svizzera, presso un passaggio di frontiera aperto o in un centro della Confederazione. È fatto salvo l’articolo 24a capoverso3.
Può depositare una domanda solo chi si trova alla frontiera svizzera o sul territorio svizzero.
Art. 20
Art. 21 cpv.1
Le autorità competenti assegnano a un centro della Confederazione le persone che presentano una domanda d’asilo alla frontiera o dopo l’intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all’interno del Paese. È fatto salvo l’articolo 24a capoverso3.
Art. 22 cpv. 3bis,4 e 6
Al richiedente l’asilo che presenta una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero, la Confederazione garantisce una consulenza e una rappresentanza legale gratuite per analogia con gli articoli 102f–102k.
La decisione relativa al rifiuto dell’entrata e all’assegnazione di un luogo di soggiorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito.
La SEM può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione. Negli altri casi, l’ulteriore procedura all’aeroporto è retta dagli articoli23, 29, 36 e 37.
Art. 23 cpv.2
La decisione è notificata entro20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, la SEM attribuisce il richiedente a un Cantone o a un centro della Confederazione.
Titolo prima dell’articolo24
Sezione 2a Centri della Confederazione
Art. 24 Centri della Confederazione
La Confederazione istituisce centri gestiti dalla SEM. Al riguardo tiene conto dei principi dell’adeguatezza e dell’economicità.
Coinvolge tempestivamente i Cantoni e i Comuni nell’istituzione dei centri.
I richiedenti l’asilo sono alloggiati in centri della Confederazione a partire dal deposito della domanda d’asilo:
nella procedura celere, fino alla concessione dell’asilo, fino alla decisione d’ammissione provvisoria o fino alla partenza;
nella procedura Dublino, fino alla partenza;
nella procedura ampliata, fino all’attribuzione al Cantone.
Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. Alla scadenza della durata massima del soggiorno il richiedente l’asilo è attribuito a un Cantone.
La durata massima può essere adeguatamente prolungata se ciò consente di concludere rapidamente la procedura d’asilo o di eseguire l’allontanamento. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli relativi al prolungamento della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione.
L’attribuzione a un Cantone può essere decisa anche prima dello scadere della durata massima di soggiorno nei centri della Confederazione, in particolare in caso di aumento rapido e significativo delle domande d’asilo. La ripartizione e l’attribuzione sono rette dall’articolo27.
Art. 24a Centri speciali
I richiedenti l’asilo che compromettono considerevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio e la sicurezza dei centri della Confederazione sono collocati in centri speciali istituiti e gestiti dalla SEM o dalle autorità cantonali. La collocazione in un centro speciale può essere accompagnata da un’assegnazione di un luogo di soggiorno o da un divieto di accedere a un dato territorio ai sensi dell’articolo 74 capoverso1 bis LStr9; la procedura è retta dall’articolo 74 capoversi2 e 3 LStr.
Nei centri speciali possono, alle stesse condizioni, essere collocati richiedenti l’asilo attribuiti a un Cantone. La Confederazione e i Cantoni partecipano alle spese dei centri proporzionalmente all’uso che ne fanno.
Nei centri speciali si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione di cui all’articolo24; è eccettuato il deposito di una domanda d’asilo.
Le domande d’asilo presentate da persone collocate nei centri speciali sono trattate prioritariamente ed eventali decisioni di allontanamento eseguite prioritariamente.
Art. 24b Esercizio dei centri
La SEM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l’esercizio dei centri della Confederazione. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un esercizio ordinato dei centri della Confederazione.
Art. 24c Utilizzo provvisorio di edifici e infrastrutture militari della Confederazione
Se le esistenti strutture di alloggio non sono sufficienti, gli edifici e le infrastrutture militari della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale e senza procedura di approvazione dei piani per l’alloggio di richiedenti o per lo svolgimento di procedure d’asilo per al massimo tre anni, se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene alcuna modifica essenziale in relazione all’occupazione dell’infrastruttura o dell’edificio.
Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso1 in particolare:
i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;
le trasformazioni edilizie di esigua entità;
le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;
le costruzioni mobiliari.
Gli edifici o le infrastrutture di cui al capoverso1 possono essere riutilizzati al più presto dopo un’interruzione di due anni, salvo che il Cantone e il Comune d’ubicazione accettino di rinunciare a un’interruzione; sono fatte salve le circostanze eccezionali di cui all’articolo 55.
Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d’ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell’alloggio.
Art. 24d Centri d’alloggio cantonali e comunali
I richiedenti l’asilo possono essere alloggiati in centri gestiti da un Cantone o da un Comune se non sono disponibili posti sufficienti nei centri della Confederazione di cui all’articolo24. Per l’alloggio nei centri comunali è necessario il consenso del Cantone d’ubicazione.
Il Cantone o il Comune d’ubicazione:
garantisce un alloggio, un’assistenza e un’occupazione adeguati;
concede l’aiuto sociale o il soccorso d’emergenza;
garantisce l’assistenza medica e l’istruzione scolastica di base per i bambini;
adotta i provvedimenti di sicurezza necessari per garantire un esercizio ordinato.
Il Cantone o il Comune d’ubicazione può delegare a terzi l’adempimento di tutti o parte dei compiti di cui al capoverso2.
La concessione dell’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.
Sulla base di un accordo, la Confederazione versa al Cantone o al Comune d’ubicazione sussidi federali per l’indennizzo delle spese amministrative, delle spese per il personale e di altre spese sostenute nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso2. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente, i sussidi possono essere fissati in funzione delle spese effettive, in particolare per l’indennizzo di spese uniche.
Le rimanenti disposizioni vigenti per i centri della Confederazione sono applicabili per analogia anche ai centri cantonali e comunali. Nei centri di cui al capoverso1 si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione di cui all’articolo24.
Art. 24e Misure complementari
La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti al fine di poter reagire tempestivamente alle fluttuazioni del numero delle domande d’asilo con le necessarie risorse, in particolare per quanto concerne l’alloggio, il personale e il finanziamento, o con altre misure.
Art 25a
Art. 26 Fase preparatoria
Con la presentazione della domanda d’asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo dieci giorni nella procedura Dublino e al massimo21 giorni nelle altre procedure.
Durante la fase preparatoria la SEM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può rilevare altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l’età (art.17 cpv. 3bis), verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d’identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull’identità del richiedente.
La SEM informa il richiedente dei suoi diritti e doveri nella procedura d’asilo. Può interrogarlo sulla sua identità, sull’itinerario seguito e sommariamente sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese. La SEM può interrogare il richiedente su un eventuale traffico di migranti a scopo di lucro. Accerta con il richiedente se la domanda d’asilo è sufficientemente motivata. Se questa condizione non è adempiuta e il richiedente ritira la domanda, questa è stralciata senza formalità ed è avviata la procedura per il ritorno.
Durante la fase preparatoria sono effettuati il confronto dei dati secondo l’articolo 102abis capoversi 2–3 e la verifica delle impronte digitali secondo l’articolo 102ater capoverso1 ed è presentata la domanda di presa o ripresa in carico al competente Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino.
La SEM può incaricare terzi di svolgere i compiti di cui al capoverso2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.
Art. 26a
Art. 26b Procedura Dublino
La procedura in vista di una decisione di cui all’articolo 31a capoverso1 lettera b ha inizio con la presentazione della domanda a uno Stato Dublino di prendere o riprendere in carico il richiedente l’asilo. Dura fino al trasferimento nello Stato Dublino competente o fino alla sua interruzione e alla decisione relativa allo svolgimento di una procedura celere o ampliata.
Art. 26c Procedura celere
Al termine della fase preparatoria inizia immediatamente la procedura celere con l’audizione sui motivi d’asilo o la concessione del diritto di essere sentiti secondo l’articolo36. Il Consiglio federale stabilisce le singole fasi procedurali.
Art. 26d Procedura ampliata
Se dall’audizione del richiedente sui motivi d’asilo risulta che non è possibile pronunciare una decisione nel quadro della procedura celere, segnatamente perché sono necessari accertamenti supplementari, la domanda d’asilo è trattata nel quadro della procedura ampliata e il richiedente attribuito a un Cantone secondo l’articolo27.
Art. 27, rubrica, cpv. 1bis e 4
Ripartizione e attribuzione ai Cantoni
Nella ripartizione dei richiedenti l’asilo si tiene conto in modo adeguato delle prestazioni particolari fornite dai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione o un aeroporto.
Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento e per le quali la decisione sull’asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione.
Art. 29 Audizione sui motivi d’asilo
La SEM procede all’audizione del richiedente sui motivi d’asilo; l’audizione si svolge nei centri della Confederazione.
Se necessario, la SEM fa capo a un interprete.
Il richiedente può inoltre farsi accompagnare, a sue spese, da una persona e da un interprete di sua scelta che non siano essi stessi richiedenti l’asilo.
L’audizione è messa a verbale. Il verbale deve essere firmato dai partecipanti.
Art. 30
Art. 31a cpv.4
Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d’asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d’esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.
Art. 37 Termini procedurali di prima istanza
Nella procedura Dublino (art. 26b) le decisioni devono essere notificate entro tre giorni lavorativi dall’approvazione da parte dello Stato Dublino interessato dalla domanda di trasferimento secondo gli articoli21 e 23 del regolamento (UE)
n. 604/201310.
Nella procedura celere (art. 26c) le decisioni devono essere notificate entro otto giorni lavorativi dalla conclusione della fase preparatoria.
Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà presa nel centro della Confederazione, i termini di cui ai capoversi1 e 2 possono essere superati di alcuni giorni.
Nella procedura ampliata (art. 26d) le decisioni devono essere prese entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria.
Nei casi rimanenti le decisioni di non entrata nel merito devono essere prese entro cinque giorni lavorativi e le altre decisioni entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.
Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, la SEM decide senza indugio e in via prioritaria.
Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), GU L 180 del 29.6.2013, pag.31.
Art. 43 cpv.1 e 4
Durante il soggiorno nei centri della Confederazione i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa.
I richiedenti autorizzati a esercitare un’attività lucrativa conformemente alle disposizioni di polizia degli stranieri o che partecipano a programmi d’occupazione non sottostanno al divieto di lavorare.
Art. 45 cpv.1 lett. c,2 e 2bis
La decisione d’allontanamento indica:
c. i mezzi coercitivi;
Con la decisione d’allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Nel caso di decisioni prese nella procedura celere, il termine di partenza è di sette giorni. Nella procedura ampliata il termine è compreso tra sette e 30 giorni.
Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.
Art. 46 cpv. 1bis, 1ter,2 e 3
Durante il soggiorno di un richiedente l’asilo in un centro della Confederazione l’esecuzione dell’allontanamento compete al Cantone d’ubicazione. Per le persone di cui all’articolo27 capoverso4 l’esecuzione dell’allontanamento compete al Cantone d’ubicazione anche dopo il loro soggiorno in un centro della Confederazione. Il Consiglio federale può prevedere che a causa di circostanze particolari sia competente un Cantone diverso da quello d’ubicazione.
In caso di domanda multipla ai sensi dell’articolo 111c, l’esecuzione dell’allontanamento e la concessione del soccorso d’emergenza spettano al Cantone competente per la precedente procedura d’asilo e d’allontanamento.
Seper ragioni tecniche l’allontanamento non può essere eseguito, il Cantone domanda alla SEM di ordinare l’ammissione provvisoria.
La SEM vigila sull’esecuzione e allestisce congiuntamente ai Cantoni un monitoraggio dell’esecuzione dell’allontanamento.
Art. 52 cpv.2
Art. 68 cpv.3
Art. 69 cpv.1
Gli articoli18, 19 e 21–23 si applicano per analogia alle domande presentate da persone bisognose di protezione che si trovano alla frontiera o in Svizzera.
Art. 72 Procedura
Per il rimanente, alle procedure secondo gli articoli 68, 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni1, 2a e 3 del capitolo 2. Alle procedure secondo gli articoli 69 e 71 si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 8.
Art. 75 cpv.4
Le persone bisognose di protezione autorizzate a esercitare un’attività lucrativa conformemente alle disposizioni della polizia degli stranieri o che partecipano a programmi di occupazione non soggiacciono al divieto di lavorare.
Art. 76 cpv.5
Ai capoversi 2–4 si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capitolo 8.
Art. 78 cpv.4
Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un’audizione secondo l’articolo29. Si applicano per analogia le disposizioni della sezione 1a del capitolo 8.
Titolo prima dell’articolo 80
Capitolo 5 Aiuto sociale e soccorso d’emergenza
Sezione 1 Concessione dell’aiuto sociale, del soccorso d’emergenza e degli assegni
per figli, nonché istruzione scolastica di base
Art. 80 Competenza nei centri della Confederazione
La Confederazione garantisce aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e sono alloggiate in un centro della Confederazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati. Assicura, in collaborazione con il Cantone d’ubicazione, l’assistenza sanitaria e l’istruzione scolastica di base. Può delegare a terzi l’adempimento di tutti o parte di questi compiti. Gli articoli 81–83a si applicano per analogia.
La SEM indennizza i terzi incaricati, sulla base di un contratto, per le spese amministrative e di personale, nonché per le altre spese sostenute nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso1. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l’indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l’indennizzo di spese uniche.
La SEM può convenire con il Cantone d’ubicazione che quest’ultimo stipuli l’assicurazione malattie obbligatoria. La SEM rimborsa a titolo forfettario le spese per i premi, le aliquote percentuali e la franchigia dell’assicurazione malattie.
Il Cantone d’ubicazione organizza l’istruzione scolastica di base per i richiedenti l’asilo in età di scuola dell’obbligo che soggiornano in un centro della Confederazione. Se necessario, l’istruzione è impartita nel centro stesso. La Confederazione può versare sussidi per l’istruzione scolastica di base. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l’indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare per l’indennizzo di spese uniche.
Art. 80a Competenza nei Cantoni
I Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.
Art. 82 cpv. 2bis e 3bis
Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso2.
Nel collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.
Art. 88 cpv.1 e 3bis
La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall’esecuzione della presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussidi di cui agli articoli 91–93b.
Per le persone accolte in Svizzera nell’ambito della concessione dell’asilo a gruppi di rifugiati secondo l’articolo 56, la Confederazione può versare per più di cinque anni la somma forfettaria di cui al capoverso3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.
Art. 89b Rimborso e rinuncia al versamento di indennizzi a titolo forfettario
La Confederazione può chiedere il rimborso degli indennizzi a titolo forfettario già versati di cui all’articolo 88 della presente legge e agli articoli 55 e 87 LStr11 se un Cantone non adempie gli obblighi in materia d’esecuzione secondo l’articolo 46 della presente legge o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza.
Se l’inadempimento o l’adempimento parziale degli obblighi in materia d’esecuzione secondo l’articolo46 determina un prolungamento della durata del soggiorno in Svizzera dell’interessato, la Confederazione può rinunciare a versare al Cantone gli indennizzi a titolo forfettario di cui all’articolo 88 della presente legge e agli articoli 55 e 87 LStr per coprire le spese corrispondenti.
Art. 91 cpv. 2ter e 4bis
La Confederazione può versare ai Cantoni in cui è ubicato un centro della Confederazione un contributo forfettario alle spese per la sicurezza.
Può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione destinati a persone che soggiornano nei centri della Confederazione. A tal fine conclude convenzioni di prestazioni con i Cantoni e i Comuni d’ubicazione o con terzi incaricati.
Art. 93a Consulenza per il ritorno
La Confederazione promuove il ritorno volontario fornendo una consulenza per il ritorno. Quest’ultima si svolge nei centri della Confederazione e nei Cantoni.
La SEM provvede a organizzare consulenze regolari nei centri della Confederazione. Può affidare questi compiti ai consultori cantonali per il ritorno o a terzi.
Art. 93b Sussidi per la consulenza per il ritorno
La Confederazione versa, sulla base di un accordo, sussidi ai fornitori della consulenza per il ritorno nei centri della Confederazione al fine di indennizzarne le spese amministrative e di personale per l’informazione e la consulenza dei richiedenti l’asilo e delle persone allontanate. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente l’indennizzo può essere fissato in funzione delle spese effettive, in particolare l’indennizzo di spese uniche.
Per la consulenza per il ritorno offerta nei Cantoni il versamento dei sussidi è retto dall’articolo 93 capoverso4.
Art. 94
Titolo prima dell’articolo 95a
Capitolo 6a Approvazione dei piani per edifici e infrastrutture
della Confederazione
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 95a Principio
Gli edifici e le infrastrutture che servono alla Confederazione per alloggiare richiedenti l’asilo o per espletare procedure d’asilo necessitano dell’approvazione dei piani da parte del DFGP (autorità d’autorizzazione) se sono:
edificati ex novo;
modificati o destinati a tale nuovo scopo.
Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Nella procedura di approvazione dei piani e nella ponderazione degli interessi va considerato il diritto cantonale.
L’approvazione dei piani per progetti che hanno un impatto notevole sul territorio e sull’ambiente presuppone fondamentalmente un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 197912 sulla pianificazione del territorio.
Art. 95b Diritto d’espropriazione e diritto applicabile
L’acquisto di fondi per edifici e infrastrutture destinati all’alloggio di richiedenti l’asilo o all’espletamento di procedure d’asilo e la costituzione di diritti reali su tali fondi competono al DFGP. Se necessario, il DFGP è autorizzato a procedere all’espropriazione.
La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge e, sussidiariamente, dalla legge federale del 20 giugno 193013 sull’espropriazione (LEspr).
Titolo prima dell’articolo 95c
Sezione 2 Procedura di approvazione dei piani
Art. 95c Avvio della procedura ordinaria di approvazione dei piani
La domanda di approvazione dei piani deve essere presentata all’autorità competente corredata della documentazione necessaria. Questa esamina la documentazione e, se del caso, chiede di completarla.
Art. 95d Picchettamento
Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve rendere visibili mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno causate dagli edifici e dalle infrastrutture previste.
Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate immediatamente all’autorità competente per l’approvazione, in ogni caso prima della scadenza del termine di deposito dei piani.
Art. 95e Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani
L’autorità competente per l’approvazione trasmette la domanda per parere ai Cantoni e ai Comuni interessati. L’intera procedura di consultazione dura tre mesi. In casi motivati, tale termine può eccezionalmente essere prorogato.
La domanda è pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente durante
giorni.
Ildeposito pubblico dei piani ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42–44 LEspr14.
Art. 95f Avviso personale
Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, il richiedente trasmette a tutti gli aventi diritto a un’indennità secondo l’articolo 31 LEspr15 un avviso personale sui diritti da espropriare.
Art. 95g Opposizione
Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte in virtù della PA16 o della LEspr17 può fare opposizione. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.
Entro il termine di deposito dei piani devono essere fatte valere tutte le obiezioni relative al diritto di espropriazione nonché le domande di indennizzo o di prestazione in natura. Opposizioni e domande successive secondo gli articoli 39–41 LEspr vanno presentate all’autorità d’approvazione.
I Comuni interessati tutelano i propri interessi mediante opposizione.
Art. 95h Procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale
La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è retta dall’articolo 62b della legge del 21 marzo 199718 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Art. 95i Durata di validità
Con l’approvazione dei piani l’autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto d’espropriazione.
L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione.
Per gravi motivi, l’autorità d’approvazione può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione.
Art. 95j Procedura semplificata di approvazione dei piani
La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
edifici e infrastrutture la cui modifica o il cui cambiamento di destinazione non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sul territorio e sull’ambiente;
edifici e infrastrutture che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
Ai piani particolareggiati basati su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.
L’autorità d’approvazione può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità d’approvazione sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso scritto; questi possono fare opposizione entro30 giorni. L’autorità d’approvazione può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
Titolo prima dell’articolo 95k
Sezione 3 Procedura di stima; immissione in possesso anticipata
Art. 95k
Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr19. Sono discusse soltanto le pretese annunciate.
L’autorità d’approvazione trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate.
Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.
Titolo prima dell’articolo 95l
Sezione 4 Procedura di ricorso
Art. 95l
La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
I Cantoni e i Comuni interessati sono legittimati a ricorrere.
Titolo prima dell’articolo 99a
Sezione 1a Sistema d’informazione per i centri della Confederazione e gli alloggi
negli aeroporti
Art. 99a cpv.3 lett. b
MIDES contiene i dati personali seguenti:
b. verbali degli interrogatori sommari effettuati nei centri della Confederazione e negli aeroporti secondo gli articoli22 capoverso1 e 26 capoverso3;
Art. 99b lett. d
Hanno accesso a MIDES, in quanto necessario all’adempimento dei loro compiti:
d. i collaboratori dei centri cantonali o comunali di cui all’articolo 24d responsabili dell’alloggio e dell’assistenza ai richiedenti l’asilo.
Titolo prima dell’art. 102f
Capitolo 8 Tutela giurisdizionale, procedura di ricorso, riesame e domande
multiple
Sezione 1 Protezione giuridica nei centri della Confederazione
Art. 102f Principio
I richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione hanno diritto a una consulenza e una rappresentanza legale gratuite.
La SEM affida l’adempimento dei compiti di cui al capoverso1 a uno o più fornitori di prestazioni.
Art. 102g Consulenza sulla procedura d’asilo
Durante il soggiorno in un centro della Confederazione, i richiedenti l’asilo beneficiano della consulenza sulla procedura d’asilo.
La consulenza comprende segnatamente l’informazione dei richiedenti l’asilo sui loro diritti e obblighi nella procedura d’asilo.
Art. 102h Rappresentante legale
Dall’inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d’asilo, a ogni richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l’asilo non vi rinunci esplicitamente.
Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l’asilo sulle probabilità di riuscita della procedura d’asilo.
La rappresentanza legale è assicurata fino al passaggio in giudicato della decisione emanata nel quadro di una procedura celere e di una procedura Dublino, oppure fino alla decisione in merito allo svolgimento di una procedura ampliata. È fatto salvo l’articolo 102l.
La rappresentanza legale cessa nel momento in cui il rappresentante legale designato comunica al richiedente l’asilo di non voler interporre ricorso, in quanto esso non avrebbe alcuna probabilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima una volta notificata la decisione negativa sull’asilo.
I compiti del rappresentante legale sono retti dall’articolo 102k.
Art. 102i Compiti del fornitore di prestazioni
Il fornitore di prestazioni di cui all’articolo 102f capoverso2 è tenuto in particolare a garantire, organizzare ed eseguire la consulenza e la rappresentanza legale nei centri della Confederazione. Assicura la qualità della consulenza e della rappresentanza legale.
Il fornitore di prestazioni designa le persone incaricate della consulenza e della rappresentanza legale. Assegna le persone incaricate della rappresentanza legale ai richiedenti l’asilo.
Sono ammesse a fornire consulenza le persone che svolgono per professione attività di consulenza dei richiedenti l’asilo.
Sono ammessi ad assumere la rappresentanza legale gli avvocati. Sono pure ammessi i titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l’asilo.
Il fornitore di prestazioni e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità.
Art. 102j Partecipazione del rappresentante legale
La SEM comunica al fornitore di prestazioni le date della prima interrogazione nel quadro della fase preparatoria, dell’audizione sui motivi d’asilo e delle ulteriori fasi della procedura in cui è necessaria la partecipazione del rappresentante legale. Il fornitore di prestazioni comunica senza indugio tali date al rappresentante legale.
Se la comunicazione delle date è tempestiva, le azioni della SEM esplicano effetto giuridico anche senza la presenza o la collaborazione del rappresentante legale. Sono fatti salvi impedimenti a breve termine per motivi gravi scusabili.
Se il rappresentante legale non presenta o non presenta entro i termini fissati il proprio parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo, sebbene il fornitore di prestazioni gliel’abbia trasmessa in tempo utile, si considera che rinunci a pronunciarsi.
Art. 102k Indennità per la consulenza e la rappresentanza legale
Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al fornitore di prestazioni un’indennità per l’adempimento segnatamente dei seguenti compiti:
l’informazione e la consulenza ai richiedenti l’asilo;
la partecipazione del rappresentante legale alla prima interrogazione nel quadro della fase preparatoria e all’audizione sui motivi d’asilo;
la presentazione di un parere sulla bozza di decisione negativa sull’asilo nella procedura celere;
l’assunzione della rappresentanza legale durante la procedura di ricorso, in particolare la redazione di un atto di ricorso;
la difesa, in veste di persona di fiducia, degli interessi di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati nei centri della Confederazione e all’aeroporto;
in caso di passaggio alla procedura ampliata, l’informazione del consultorio giuridico da parte del rappresentante legale designato sullo stato della procedura oppure il proseguimento della rappresentanza legale nelle fasi procedurali rilevanti per la decisione ai sensi dell’articolo 102l.
L’indennità comprende un contributo per le spese amministrative e di personale del fornitore di prestazioni, in particolare per l’organizzazione della consulenza e della rappresentanza legale, nonché un contributo per interpreti indipendenti. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente può essere fissato in funzione del dispendio effettivo, in particolare a titolo di indennizzo per spese uniche.
Titolo prima dell’art. 102l
Sezione 1a Consulenza e rappresentanza legale nella procedura
ampliata dopo l’attribuzione a un Cantone
Art. 102l
Dopo l’attribuzione a un Cantone, nelle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione, in particolare se si procede a un’audizione supplementare sui motivi d’asilo, i richiedenti l’asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico o al rappresentante legale designato.
Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al consultorio giuridico un’indennità per le attività di cui al capoverso1. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente può essere fissato in funzione del dispendio effettivo, in particolare a titolo di indennizzo per spese uniche.
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni necessarie per l’autorizzazione a esercitare l’attività di consultorio giuridico e definisce le fasi procedurali rilevanti per la decisione ai sensi del capoverso1.
Titolo prima dell’art. 102m
Sezione 1b Gratuito patrocinio
Art. 102m
Su domanda del richiedente l’asilo dispensato dal pagamento delle spese procedurali, il Tribunale amministrativo federale nomina un patrocinatore d’ufficio esclusivamente per ricorsi contro:
decisioni di non entrata nel merito, di rifiuto dell’asilo e di allontanamento secondo gli articoli 31a e 44 nell’ambito della procedura ampliata;
decisioni di revoca e di termine dell’asilo secondo gli articoli 63 e 64;
la revoca dell’ammissione provvisoria per le persone del settore dell’asilo secondo l’articolo 84 capoversi2 e 3 LStr20;
decisioni relative alla concessione della protezione provvisoria secondo il capitolo 4.
Il capoverso1 non si applica ai ricorsi presentati nell’ambito di procedure di riesame e di revisione e di procedure relative a domande multiple. Ai ricorsi di questo genere e a tutti gli altri ricorsi, eccettuati quelli di cui al capoverso1, si applica l’articolo 65 capoverso 2 PA21.
Per i ricorsi presentati in base alla presente legge il gratuito patrocinio può essere garantito anche da titolari di un diploma universitario in giurisprudenza che svolgono per professione attività di consulenza e rappresentanza dei richiedenti l’asilo.
I capoversi 1–3 si applicano anche alle persone in merito alla cui domanda si è deciso in procedura celere e che rinunciano a una rappresentanza legale ai sensi dell’articolo 102h. Lo stesso vale se nella procedura celere il rappresentante legale designato rinuncia a interporre ricorso (art. 102h cpv. 4).
Titolo prima dell’art. 103
Sezione 1c Procedura di ricorso a livello cantonale
Art. 108 Termini di ricorso
Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l’articolo 31a capoverso4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l’articolo 31a capoverso4 deve essere interposto entro30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli23 capoverso1 e 40 in combinato disposto con l’articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
Il ricorso contro il rifiuto dell’entrata in Svizzera secondo l’articolo22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l’articolo23 capoverso1.
La verifica della legalità e dell’adeguatezza dell’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all’articolo 22 capoversi3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
Negli altri casi il termine di ricorso è di30 giorni dalla notificazione della decisione.
Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l’invio ulteriore dell’originale firmato, conformemente alle norme dell’articolo 52 capoversi2 e 3 PA22.
Art. 109 Termini d’evasione dei ricorsi
Nella procedura celere, il Tribunale amministrativo federale decide entro20 giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 31a capoverso4.
Nella procedura ampliata, il Tribunale amministrativo federale decide entro
giorni sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 31a capoverso4.
Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, nonché contro le decisioni di cui agli articoli23 capoverso1 e 40 in combinato disposto con l’articolo 6a capoverso 2 lettera a.
I termini di cui ai capoversi1 e 3 possono essere superati di alcuni giorni in presenza di motivi fondati.
Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo22 capoversi 2–3 e 4.
Negli altri casi, il Tribunale amministrativo federale decide sui ricorsi entro
giorni.
Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione su domanda dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, il Tribunale amministrativo federale decide in via prioritaria e senza indugio.
Art. 110 cpv.1, 3 e 4
Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, contro le decisioni di cui agli articoli23 capoverso1 e 40 in combinato disposto con l’articolo 6a capoverso2 lettera a e contro le decisioni di cui all’articolo 111b.
Il termine di cui al capoverso2 può essere prorogato se il ricorrente o il suo rappresentante ha un impedimento ad agire entro tale termine, segnatamente per ragioni di salute o infortunio.
I termini sono al massimo di due giorni lavorativi per le procedure concernenti il rifiuto dell’entrata in Svizzera e l’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto secondo l’articolo22 capoversi 2–3 e 4.
Art. 110a
Art. 111 lett. d
Abrogata
Art. 111abis Misure istruttorie e notificazione orale delle sentenze
Nella procedura di ricorso contro decisioni in materia d’asilo secondo l’articolo 31a della presente legge pronunciate nella procedura celere o nella procedura Dublino, il Tribunale amministrativo federale può attuare, nei centri della Confede- razione, le misure istruttorie di cui all’articolo39 capoverso2 della legge del 17 giugno 200523 sul Tribunale amministrativo federale, se ciò permette di emanare una decisione sul ricorso in tempi più brevi.
La sentenza può essere notificata oralmente. La notificazione orale e la motivazione sommaria devono essere messe a verbale.
Le parti possono richiedere il testo integrale della sentenza entro cinque giorni dalla sua notificazione orale. Ciò non ne sospende la forza esecutiva.
Art. 111ater Indennità alle parti
Nella procedura di ricorso contro decisioni in materia d’asilo secondo l’articolo 31a pronunciate nella procedura celere o nella procedura Dublino non è riconosciuta alcuna indennità alle parti. Se il richiedente l’asilo ha rinunciato alla rappresentanza legale secondo l’articolo 102h o se il rappresentante legale designato ha rinunciato a interporre ricorso (art. 102h cpv. 4) si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 111b cpv.1
La domanda di riesame debitamente motivata deve essere indirizzata per scritto alla SEM entro30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Non si svolge alcuna fase preparatoria.
Art. 111c cpv.1
Le domande d’asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d’asilo e di allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Non si svolge alcuna fase preparatoria. Si applicano i motivi di non entrata nel merito di cui all’articolo 31a capoversi 1–3.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015
Alle procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 si applica il diritto anteriore. È fatto salvo il capoverso2.
Le procedure celeri e Dublino pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica ed espletate in virtù delle disposizioni esecutive relative all’articolo 112b capoversi2 e 3 nel tenore conformemente alla cifra I della modifica del 28 settembre 201224 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (Modifiche urgenti della legge sull’asilo) sono rette dal corrispondente diritto applicabile prima dell’entrata in vigore della presente modifica.
Le domande d’asilo che non possono essere trattate nei centri della Confederazione sono rette dal diritto anteriore per al massimo due anni. Le procedure ancora pendenti al momento della scadenza di questo termine sono rette dal diritto anteriore fino alla decisione definitiva passata in giudicato.
Le procedure di approvazione dei piani per la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture possono proseguire fino alla loro conclusione definitiva se la domanda è stata presentata durante la durata di validità dell’articolo 95a capoverso1 lettera a.
Le procedure di autorizzazione pendenti in prima istanza all’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 per la costruzione di edifici o infrastrutture che servono alla Confederazione per alloggiare richiedenti l’asilo o per espletare procedure d’asilo proseguono secondo la procedura di cui al capitolo 6a.
IV
Coordinamento con la modifica del 20 marzo 2015 del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 20 marzo 201525 del Codice penale svizzero26 e del Codice penale militare del 13 giugno 192727 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso avranno il seguente tenore:
1. Legge federale del 16 dicembre 200528 sugli stranieri
Art. 76 cpv.1, frase introduttiva
Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, o una decisione di prima istanza di espulsione secondo l’articolo 66a o 66abis CP29 o l’articolo 49a o 49abis CPM30, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può:
Art. 86 cpv.1
I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d’emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi31 concernenti i richiedenti l’asilo. In particolare il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. Per quanto concerne gli standard dell’aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente e per i rifugiati condannati con sentenza passata in giudicato all’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP32 o dell’articolo 49a o 49abis CPM33 si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.
2. Legge del 26 giugno 199834 sull’asilo
Art. 37 cpv.4 e 6
Nella procedura ampliata (art. 26d) le decisioni devono essere prese entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria.
Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione su richiesta dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, la SEM decide senza indugio e in via prioritaria. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l’espulsione secondo l’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)35 o l’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM)36.
Art. 109 cpv.5 e 7
Il Tribunale amministrativo federale decide senza indugio, sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo22 capoversi 2–3 e 4.
Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione su domanda dello Stato da cui cerca protezione in Svizzera, il Tribunale amministrativo federale decide in via prioritaria e senza indugio. Lo stesso vale anche se nei suoi confronti è stata pronunciata l’espulsione secondo l’articolo 66a o 66abis CP37 o l’articolo 49a o 49abis
V
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
L’articolo 95a capoverso1 lettera a ha effetto per dieci anni dopo la sua entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015 Consiglio nazionale, 25 settembre 2015 Il presidente: Claude Hêche Il presidente: Stéphane Rossini La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
La presente legge è stata accettata dal popolo il 5 giugno 2016.39
Entrano in vigore il 1° ottobre 2016:
gli articoli46 capoverso3, 80, 80a, 82 capoverso 2bis e 89b della legge sull’asilo;
l’articolo 86 capoverso1 della legge federale sugli stranieri (allegato, n. 1);
l’articolo 93bis della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (allegato, n. 3).
Le altre disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.
31 agosto 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
Allegato
(cifra II) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 200540 sugli stranieri
Art. 31 cpv.3
Art. 71b Trasmissione di dati medici per valutare l’idoneità al trasporto
Lo specialista competente per l’esame medico trasmette, su richiesta, i dati medici necessari per valutare l’idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione alle seguenti autorità, in quanto ne necessitino per l’adempimento dei loro compiti legali:
le autorità cantonali cui compete l’allontanamento o l’espulsione;
i collaboratori della SEM responsabili per l’organizzazione centrale e il coordinamento dell’esecuzione coattiva dell’allontanamento o dell’espulsione;
il personale medico specializzato che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione al momento della partenza.
Il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati.
Art. 74 cpv. 1bis e 2
L’autorità cantonale competente impone a uno straniero collocato in un centro speciale di cui all’articolo 24a LAsi41 di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio.
Queste misure sono ordinate dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, è competente il Cantone in cui è ubicato il centro. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall’autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.
Art. 76 cpv.1 lett. b n. 3 e 5
Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può:
b. incarcerare lo straniero se: 3. indizi concreti fanno temere ch’egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all’obbligo di collaborare secondo l’articolo 90 della presente legge e l’articolo8 capoverso1 lettera a o capoverso 4 LAsi42, 5. la decisione d’allontanamento è notificata in un centro della Confederazione e l’esecuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile.
Art. 80 cpv.1, 1bis e 2bis
La carcerazione è ordinata dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro.
Nei casi di cui all’articolo 76 capoverso1 lettera b numero5, la carcerazione è ordinata dal Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione; se in virtù dell’articolo46 capoverso 1bis terzo periodo LAsi43 il Cantone designato per eseguire l’allontanamento non è quello in cui è ubicato il centro, detto Cantone è competente anche per ordinare la carcerazione.
Su richiesta dello straniero incarcerato, la legalità e l’adeguatezza della carcerazione secondo l’articolo 76 capoverso1 lettera b numero5 sono esaminate da un’autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.
Art. 80a cpv.1 lett. a, nonché2 e 3
La competenza di ordinare la carcerazione secondo l’articolo 76a spetta:
a. nei riguardi di uno straniero che soggiorna in un centro della Confederazione: al Cantone in cui è ubicato il centro;
Abrogato
Su richiesta dello straniero incarcerato la legalità e l’adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un’autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.
Art. 86 cpv.1
I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d’emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi44 concernenti i richiedenti l’asilo. In particolare il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. Per quanto concerne gli standard dell’aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.
Art. 87 cpv.1 lett. b e d, nonché3 e 4
La Confederazione versa ai Cantoni:
per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente e per ogni apolide secondo l’articolo31 capoverso2, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso3 e 89 LAsi;
per ogni apolide secondo l’articolo31 capoverso1, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso3 e 89 LAsi.
Le somme forfettarie di cui al capoverso1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l’entrata in Svizzera.
La somma forfettaria di cui al capoverso1 lettera d è versata per un periodo massimo di cinque anni dopo il riconoscimento dell’apolidia.
Art. 126d Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi
Per i richiedenti l’asilo la cui domanda d’asilo non può essere trattata nei centri della Confederazione si applica per al massimo due anni il diritto anteriore.
Le procedure pendenti di cui agli articoli 76 capoverso1 lettera b numero5 e 76a capoverso3 sono rette dagli articoli 80 capoversi1 terzo periodo e 2bis e 80a capoversi1 e 2 della presente legge, nonché dagli articoli 108 capoverso4, 109 capoverso3, 110 capoverso4 lettera b e 111 lettera d LAsi45 nella loro versione anteriore.
2. Legge federale del 20 giugno 200346 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo
Art. 1 cpv.2
Sono fatti salvi gli articoli 101, 102, 103, 104–107, 110 e 111a–111i della legge federale del 16 dicembre 200547 sugli stranieri (LStr), gli articoli 96–99, 102– 102abis e 102b–102e della legge del 26 giugno 199848 sull’asilo (LAsi) nonché l’articolo44 della legge del 20 giugno 201449 sulla cittadinanza (LCit).
3. Legge federale del 20 dicembre 194650 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 93bis Informazione della Segreteria di Stato della migrazione
L’Ufficio centrale di compensazione confronta periodicamente i numeri d’assicurato delle persone dei settori dell’asilo e degli stranieri comunicatigli dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per le quali i Cantoni ricevono indennizzi a titolo forfettario con le registrazioni nei conti individuali notificategli dalle casse di compensazione.
Se constata che una persona notificata ha realizzato un reddito da attività lucrativa, l’Ufficio centrale di compensazione lo comunica d’ufficio alla SEM per la verifica degli indennizzi versati a titolo forfettario e il conteggio corretto del contributo speciale.
La Confederazione versa un contributo forfettario per indennizzare proporzionalmente le spese sostenute dall’Ufficio centrale di compensazione e dalle casse di compensazione per il confronto, la trasmissione e la gestione dei dati.