Fonte

RU 2016 3451

Legge federale
sull’imposta preventiva
(LIP)

Modifica del 18 marzo 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 settembre 20151,
decreta:

I

La legge federale del 13 ottobre 19652 sull’imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 5 cpv.1 lett. g ed i

Non sono soggetti all’imposta preventiva:

  1. gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 11–13 della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche, sempre che: 1. l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) abbia approvato, secondo l’articolo 11 capoverso4 della legge sulle banche, il computo del prestito nei fondi propri richiesti, e 2. il prestito sia stato emesso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021;

  2. gli interessi dei prestiti obbligazionari di banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche, sempre che: 1. il prestito obbligazionario possa essere ridotto o convertito in capitale proprio nell’ambito di un piano di risanamento ai sensi dell’articolo 31 capoverso3 della legge sulle banche, 2. ai fini dell’adempimento di esigenze prudenziali la FINMA abbia approvato il prestito obbligazionario: – per le banche senza rilevanza sistemica o le società di gruppi finanziari: al momento dell’emissione – per le banche di rilevanza sistemica ai sensi degli articoli 7–10a della legge sulle banche: al momento dell’emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e 3. il prestito obbligazionario sia emesso tra l’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016 della presente legge e il 31 dicembre 2021 oppure durante questo periodo si verifichi un cambiamento di emittente secondo il numero2.

II

La legge federale del 27 giugno 19734 sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 6 cpv.1 lett. l e m

Non soggiacciono alla tassa:

  1. i diritti di partecipazione a banche costituiti o aumentati mediante capitale convertibile secondo l’articolo 13 capoverso1 della legge dell’8 novembre 19345 sulle banche;

  2. i diritti di partecipazione a banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche costituiti o aumentati nell’ambito della conversione del capitale di terzi in capitale proprio ai sensi dell’articolo 31 capoverso3 della legge sulle banche.

III

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Entra in vigore, se del caso retroattivamente, il 1° gennaio 2017.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2016 Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 luglio 20166.

Conformemente alla sua cifra III capoverso2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

18 ottobre 2016 Cancelleria federale