RU 2016 3637
Ordinanza
sul personale federale
(OPers)
Modifica del 12 ottobre 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 78 cpv.1 lett. d e cpv.2 lett. j
Hanno diritto a un’indennità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPers gli impiegati:
d. che hanno più di 40 anni o hanno lavorato per almeno dieci anni presso le unità amministrative secondo l’articolo1 e il cui rapporto di lavoro è risolto a seguito di ristrutturazioni e riorganizzazioni.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le indennità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 LPers possono essere versate:
j. Abrogata
Art. 79 cpv. 1bis
Lʼindennità di cui all’articolo 78 capoverso1 lettera d è disciplinata nell’allegato3.
Art. 88a cpv. 4
Abrogato
Art. 104, rimando contenuto nella rubrica e cpv.1
I Dipartimenti si adoperano con tutti i loro mezzi affinché le misure di ristrutturazione o riorganizzazione di unità amministrative o di settori di attività che prevedo- no il licenziamento di uno o più impiegati o la trasformazione o soppressione di uno o più posti di lavoro siano attuate in modo economico e socialmente sostenibile.
Art. 104f
Abrogato
Art. 105 Misure e prestazioni
Per la protezione sociale degli impiegati in caso di ristrutturazioni e riorganizzazioni possono essere previste in particolare le misure e le prestazioni seguenti:
garanzie salariali nei limiti della presente ordinanza;
collocamento esterno del personale;
garanzia dello stipendio in caso di riduzione del tasso di occupazione per nove mesi al massimo.
In caso di attribuzione a un nuovo luogo di lavoro nell’ambito di ristrutturazioni e riorganizzazioni possono essere previste le misure e le prestazioni seguenti:
partecipazione limitata alle spese del tragitto per recarsi al lavoro;
partecipazione alle spese di trasloco;
mantenimento dell’indennità di residenza attuale per due anni se quest’ultima è superiore a quella del nuovo luogo di lavoro;
riduzione graduale dell’indennità di residenza per quattro anni al massimo se l’indennità di residenza del nuovo luogo di lavoro è inferiore di sei o più zone.
Le misure e le prestazioni del piano sociale (art. 105d) sono applicabili per analogia al singolo caso se la presente ordinanza non prevede una regolamentazione specifica.
Art. 105a Pensionamento anticipato a seguito di ristrutturazioni e riorganizzazioni
In caso di ristrutturazioni e di riorganizzazioni il pensionamento anticipato parziale o integrale è possibile se l’impiegato:
ha compiuto il 60° anno d’età;
ha lavorato ininterrottamente per almeno dieci anni presso le unità amministrative ai sensi dell’articolo1;
non può essere collocato in un altro posto ragionevolmente esigibile con lo stesso tasso di occupazione;
non ha rifiutato altri posti ragionevolmente esigibili;
non è malato e non è interessato da una procedura di accertamento dell’invalidità in corso o imminente.
Inoltre, almeno una delle seguenti condizioni deve essere adempiuta:
il posto dell’impiegato è soppresso;
il suo campo di attività subisce sensibili modifiche e per motivi oggettivi e personali l’introduzione a una nuova tecnica, in una nuova organizzazione o in un nuovo processo non è più ritenuta economica;
il posto di un altro impiegato più giovane non deve essere soppresso a seguito del suo pensionamento anticipato;
deve essere introdotta una regolamentazione successiva sostenibile.
I pensionamenti anticipati sono concessi d’intesa con l’UFPER. Questa disposizione non si applica al DDPS.
Art. 105b Prestazioni in caso di pensionamento anticipato
Se al momento del pensionamento anticipato ha un’età compresa tra 60 e 62 anni, l’impiegato percepisce la rendita di vecchiaia che gli sarebbe spettata in caso di pensionamento al compimento del 63° anno d’età, nonché una rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro.
Se al momento del pensionamento anticipato ha almeno 63 anni, oltre alla rendita di vecchiaia regolamentare, l’impiegato percepisce la rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro.
Per motivi validi, in aggiunta al pensionamento anticipato parziale o integrale, il datore di lavoro può fornire le prestazioni seguenti:
partecipazione ai costi per la continuazione della previdenza secondo l’articolo 88dbis capoverso3;
partecipazione al riscatto finalizzato all’aumento della rendita di vecchiaia
assunzione completa o parziale dei contributi dovuti sul reddito conseguito in forma di rendita secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 31 ottobre 19473 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, ma al massimo fino al raggiungimento dell’età di pensionamento AVS;
partecipazione più elevata al finanziamento della rendita transitoria rispetto a quanto previsto nell’allegato1.
Art. 105c Finanziamento
Le misure e le prestazioni in caso di ristrutturazioni e riorganizzazioni sono finanziate dai Dipartimenti.
Le unità amministrative riservano i mezzi necessari per i riorientamenti professionali e la formazione continua.
La parte della rendita di vecchiaia e della rendita transitoria che al momento del pensionamento anticipato non è finanziata sotto il profilo attuariale viene finanziata dal datore di lavoro tramite un credito centrale.
L’UFPER domanda i mezzi finanziari necessari per i pensionamenti anticipati secondo l’articolo 105b capoversi1 e 2 mediante preventivo.
I capoversi3 e 4 non si applicano al DDPS.
Art. 105d Piano sociale
(art. 31 cpv. 4 LPers)
In caso di ristrutturazioni e di riorganizzazioni che prevedono il licenziamento di almeno cinque impiegati o la soppressione di almeno cinque posti di lavoro viene stabilito un piano sociale.
Il piano sociale è elaborato dall’UFPER d’intesa con le associazioni del personale.
Esso è firmato dal capo del DFF per conto del Consiglio federale e dalle associazioni del personale.
Le misure e le prestazioni previste dal piano sociale sono finanziate per analogia secondo l’articolo 105c.
Titolo prima dell’art. 106
Sezione 2 Prestazioni del datore di lavoro per la protezione sociale del personale
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa
Art. 106, rimando contenuto nella rubrica e cpv., frase introduttiva1
(art. 19 cpv. 4 LPers)
Il datore di lavoro può fornire le prestazioni di cui all’articolo 105 e 105b capoverso3 all’impiegato che ha compiuto il 60° anno d’età se:
II
Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2016.
12 ottobre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
Allegato 3
Calcolo dell’indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di ristrutturazioni e riorganizzazioni
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di ristrutturazioni e riorganizzazioni l’indennità è calcolata secondo la seguente tabella:
Durata d’impiego in anni Indennità in stipendi mensili 0–9 Nessuna indennità 10–151 stipendio mensile 16–202 stipendi mensili 21–243 stipendi mensili superiore ai 25 4 stipendi mensili Età Indennità in stipendi mensili inferiore ai 40 anni Nessuna indennità 40–45 anni1 stipendio mensile 46–50 anni2 stipendi mensili 51–55 anni3 stipendi mensili oltre i 55 anni 4 stipendi mensili
Le indennità corrispondenti alla durata d’impiego e all’età sono sommate.
In presenza di motivi validi, segnatamente situazioni sociali difficili, l’indennità di partenza calcolata secondo il capoverso1 può essere aumentata al massimo a
stipendi mensili.
Le interruzioni della durata d’impiego non sono prese in considerazione, sempre che non superino la durata di tre anni.
Ai fini del calcolo degli anni d’età e d’impiego, gli anni interrotti sono arrotondati per eccesso.