Fonte

RU 2016 3643

Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF)
(Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo)

Modifica del 25 settembre 2015

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 20141,
decreta:

I

La legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Art. 27

5. Rappresentanza 1 Chiunque ha l’esercizio dei diritti civili è autorizzato a rappresentare nel procedimento esecutivo altre persone nel procedimento esecutivo. Ciò vale anche per la rappresentanza professionale. I Cantoni possono, per motivi gravi, vietare a una persona di esercitare la rappresentanza professionale.

Le spese per la rappresentanza davanti agli uffici d’esecuzione e agli uffici dei fallimenti non possono essere accollate alla controparte.

Art. 68d cpv.2

Gli atti esecutivi si notificano pure al debitore se non è limitato nell’esercizio dei diritti civili.

II

Il Codice di procedura civile3 è modificato come segue:

Art. 198 lett. d

La procedura di conciliazione non ha luogo:

d. nelle cause di scioglimento e di annullamento dell’unione domestica registrata;

Art. 229 cpv.1 lett. a

Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e:

a. sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa; oppure

Art. 230 cpv.1 lett. b

Durante il dibattimento, la mutazione dell’azione è ancora ammissibile se:

b. la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.

Art. 250 lett. c n. 6, 7 e 13

La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:

c. diritto societario: 6. fissazione del termine in caso di numero insufficiente di membri o mancanza di organi (art. 731b, 819, 908 e 941a CO), 7. fornitura di ragguagli ad azionisti e creditori di una società anonima, a soci di una società a garanzia limitata e a soci di una società cooperativa (art. 697 cpv.4, 802 cpv.4, 857 cpv.3 e 958e CO),

13. Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 258 cpv.1, primo periodo

Concerne soltanto il testo francese

Art. 305, frase introduttiva

La procedura sommaria è applicabile segnatamente per:

Art. 317 cpv.2 lett. b

Una mutazione dell’azione è ammissibile soltanto se:

b. la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.

III

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015 Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 14 gennaio 2016.4

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

17 agosto 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr