RU 2016 3643
Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF)
(Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo)
Modifica del 25 settembre 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 20141,
decreta:
I
La legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Art. 27
5. Rappresentanza 1 Chiunque ha l’esercizio dei diritti civili è autorizzato a rappresentare nel procedimento esecutivo altre persone nel procedimento esecutivo. Ciò vale anche per la rappresentanza professionale. I Cantoni possono, per motivi gravi, vietare a una persona di esercitare la rappresentanza professionale.
Le spese per la rappresentanza davanti agli uffici d’esecuzione e agli uffici dei fallimenti non possono essere accollate alla controparte.
Art. 68d cpv.2
Gli atti esecutivi si notificano pure al debitore se non è limitato nell’esercizio dei diritti civili.
II
Il Codice di procedura civile3 è modificato come segue:
Art. 198 lett. d
La procedura di conciliazione non ha luogo:
d. nelle cause di scioglimento e di annullamento dell’unione domestica registrata;
Art. 229 cpv.1 lett. a
Nel dibattimento nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente addotti e:
a. sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l’ultima udienza di istruzione della causa; oppure
Art. 230 cpv.1 lett. b
Durante il dibattimento, la mutazione dell’azione è ancora ammissibile se:
b. la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
Art. 250 lett. c n. 6, 7 e 13
La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
c. diritto societario: 6. fissazione del termine in caso di numero insufficiente di membri o mancanza di organi (art. 731b, 819, 908 e 941a CO), 7. fornitura di ragguagli ad azionisti e creditori di una società anonima, a soci di una società a garanzia limitata e a soci di una società cooperativa (art. 697 cpv.4, 802 cpv.4, 857 cpv.3 e 958e CO),
13. Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 258 cpv.1, primo periodo
Concerne soltanto il testo francese
Art. 305, frase introduttiva
La procedura sommaria è applicabile segnatamente per:
Art. 317 cpv.2 lett. b
Una mutazione dell’azione è ammissibile soltanto se:
b. la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
III
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 25 settembre 2015 Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 14 gennaio 2016.4
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.
17 agosto 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr