RU 2016 403
Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale
(ONC)
Modifica del 18 dicembre 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 94 cpv. 3
L’autorità cantonale può, tuttavia, permettere:
gare di velocità con motoveicoli su prato;
gare di abilità su terreno accidentato;
gare di velocità con veicoli speciali di cilindrata massima di 250 cm3;
slalom automobilistici;
gare di velocità nell’ambito dei campionati di formula E.
Art. 95 cpv. 5
Per le gare nell’ambito dei campionati di formula E l’autorità cantonale definisce nell’autorizzazione una velocità massima adeguata al circuito e ai veicoli. L’autorità cantonale garantisce il controllo e il rispetto della velocità massima.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.
La modifica degli articoli 94 capoverso 3 lettera e nonché 95 capoverso 5 si applica fino al 31 marzo 2021; dopo tale data essa decade.
18 dicembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |