RU 2016 4507
Ordinanza
sul personale federale
(OPers)
Modifica del 2 dicembre 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 10b cpv. 8
I Dipartimenti sono competenti per l’autorizzazione di impieghi nel quadro di piani di servizio fissi e per l’approvazione di tali piani. Nelle autorizzazioni, i Dipartimenti possono eccezionalmente prevedere deroghe motivate ai capoversi 1–5, qualora l’applicazione rigorosa di queste disposizioni comporti difficoltà straordinarie e sia dato il consenso della maggioranza degli impiegati interessati.
Art. 24 cpv.2
Art. 25a Contratto di lavoro per praticanti universitari: disposizioni generali
(art.4 cpv.2 lett. j LPers)
I i diplomandi e i diplomati delle scuole universitarie possono essere assunti con un contratto a tempo determinato per svolgere un praticantato della durata massima seguente:
studenti senza diploma: sei mesi;
diplomati titolari di un bachelor o di un master: 12 mesi.
I diplomati titolari di un bachelor o di un master devono iniziare il praticantato entro 12 mesi dal conseguimento del diploma.
Lo stipendio dei praticanti universitari è stabilito dal DFF. Non è prevista l’evoluzione dello stipendio (art. 39). Mensilmente è versato 1/12 dello stipendio annuo.
I praticanti universitari non ricevono né l’indennità di residenza (art. 43) né la compensazione del rincaro (art. 44).
Art. 25b Contratto di lavoro per praticanti universitari: disposizioni speciali
(art.4 cpv.2 lett. j LPers)
La persona che svolge un praticantato universitario come bibliotecario scientifico è impiegata per una durata massima di 24 mesi. Il praticantato deve iniziare entro
mesi dal conseguimento del master.
La persona che svolge un praticantato come aspirante avvocato o notaio è impiegata per una durata massima di 24 mesi. Il praticantato deve iniziare entro 24 mesi dal conseguimento del master.
La persona che svolge un praticantato presso l’Istituto svizzero di diritto comparato deve iniziare il praticantato entro cinque anni dal conseguimento del master o entro un anno dalla conclusione di uno studio post-diploma in campo giuridico. All’inizio del praticantato non deve possedere esperienza professionale superiore a 12 mesi nell’ambito del diritto comparato.
La persona che svolge un praticantato in vista di un reinserimento professionale dopo una lunga interruzione dell’attività lavorativa è impiegata per una durata massima di sei mesi e con un tasso di occupazione di almeno il 60 per cento.
Lo stipendio e le indennità sono disciplinati nell’articolo 25a capoversi3 e 4.
Art. 27 cpv.2 lett. f
Per le seguenti categorie di personale il periodo di prova può essere fissato per contratto a sei mesi al massimo:
f. periti revisori ed esperti in valutazioni del Controllo federale delle finanze.
Art. 31 cpv.2
Art. 31a cpv.1 e 3, terzo periodo
In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio, una volta decorso il periodo di prova il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro in via ordinaria al più presto al termine di un periodo di impedimento al lavoro durato almeno due anni.
… In caso di passaggio a un’altra unità amministrativa secondo l’articolo1 capoverso1 nel quadro di un provvedimento d’integrazione secondo l’articolo 11a, il periodo non riprende a decorrere.
Art. 35 Limite d’età
(art. 10 cpv. 2 LPers) Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19462 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), l’autorità competente secondo l’articolo 2 può costituire, d’accordo con la persona interessata, un nuovo rapporto di lavoro fino al 70° anno d’età al massimo. L’articolo 52a non è applicabile.
Art. 56 Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio
In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio, il datore di lavoro paga l’intero stipendio secondo gli articoli 15 e 16 LPers durante 12 mesi.
Allo scadere di questo periodo il datore di lavoro paga il 90 per cento dello stipendio durante 12 mesi.
La continuazione del pagamento dello stipendio secondo il capoverso2 può avvenire, in casi eccezionali debitamente motivati, fino al termine degli accertamenti medici o fino al versamento di una rendita, al più tardi tuttavia durante ulteriori
mesi.
Le prestazioni secondo i capoversi 1–3 sono concesse su presentazione di un certificato medico e a condizione che le prescrizioni mediche siano seguite. L’autorità competente secondo l’articolo2 può chiedere che l’impiegato sia visitato da un medico di fiducia o dal servizio medico.
Art. 56a Interruzione e nuova decorrenza del termine per la continuazione del pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio
Se un impiegato dopo l’inizio dell’impedimento al lavoro a seguito di malattia o infortunio riprende a lavorare temporaneamente secondo il proprio tasso di occupazione, i periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1–3 sono prorogati del numero di giorni in cui è prestata l’intera durata giornaliera del lavoro convenuta e sono soddisfatti i requisiti fissati nella descrizione del posto.
In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio oppure a seguito della ricomparsa di una malattia o di conseguenze di un infortunio, i periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1–3 riprendono a decorrere, a condizione che precedentemente l’impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi. Le assenze di breve durata non sono prese in considerazione. In caso di passaggio a un’altra unità amministrativa secondo l’articolo1 capoverso1 nel quadro di un provvedimento d’integrazione secondo l’articolo 11a, i periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1–3 non riprendono a decorrere.
Se prima di un impedimento al lavoro secondo il capoverso2 l’impiegato è stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per meno di 12 mesi consecu- tivi, allo scadere dei periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1–3 gli è versato il
per cento dello stipendio per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo sino al quinto anno di servizio e per 180 giorni dal sesto anno di servizio. Nei casi di rigore la continuazione del pagamento dello stipendio può essere prorogata di 12 mesi al massimo.
Se il rapporto di lavoro di un impiegato è disdetto in virtù dell’articolo 31a capoverso5, l’obbligo di continuare a pagare lo stipendio secondo l’articolo 56 capoversi1 e 2 prosegue finché lo prevede il contratto disdetto. In tal caso sono computati lo stipendio secondo il nuovo rapporto di lavoro nonché le prestazioni finanziarie dell’assicurazione per l’invalidità e di PUBLICA.
In caso di rapporti di lavoro di durata determinata, la continuazione del pagamento dello stipendio secondo l’articolo 56 capoversi 1–3 termina al più tardi con la fine del rapporto di lavoro.
Art. 56b Calcolo del diritto allo stipendio a seguito di malattia o infortunio per gli impiegati remunerati con stipendio orario
Per gli impiegati remunerati con stipendio orario che hanno un orario di lavoro irregolare, come base per il calcolo del diritto allo stipendio in caso di impedimento al lavoro a seguito di malattia o infortunio si applica lo stipendio medio percepito nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’impedimento al lavoro. Se prima dell’impedimento al lavoro l’impiegato è stato occupato per meno di 12 mesi, si applica come base lo stipendio medio percepito durante il periodo in cui è stato occupato.
Per gli impiegati remunerati con stipendio orario che hanno un orario di lavoro regolare disciplinato contrattualmente il diritto allo stipendio in caso di impedimento al lavoro a seguito di malattia o infortunio è calcolato sulla base dello stipendio orario percepito per questo tempo di lavoro.
Art. 56c
Art. 67a cpv.3
Per il calcolo della riduzione delle vacanze secondo il capoverso1, la somma delle assenze integrali e parziali è divisa per il numero di giorni di lavoro del corrispondente anno. Per gli impiegati remunerati con stipendio orario, la riduzione è effettuata sul supplemento sostitutivo del diritto alle vacanze.
Art. 73 cpv.3
Il premio di fedeltà viene in linea di principio corrisposto in contanti. D’intesa con il superiore e a titolo eccezionale gli impiegati lo possono percepire per intero o per metà sotto forma di congedo pagato.
Art. 75b lett. d
I costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono rimborsati all’impiegato, se:
d. il reddito lordo annuo complessivo delle persone che vivono in comunione di vita di cui alla lettera a o il reddito lordo annuo della famiglia monoparentale cui è affidata l’educazione, compresa in entrambi i casi la quota del 13° stipendio mensile, non supera i 240 000 franchi.
Art. 76 rimando tra parentesi
(art. 32 lett. a e g LPers)
Art. 78 cpv.3 lett. b e d, nonché4
Non è versata alcuna indennità a persone:
il cui rapporto di lavoro è risolto allo scadere dei termini di cui all’articolo 31a per incapacità o inattitudine;
il cui rapporto di lavoro è stato risolto di comune intesa per motivi di politica aziendale o del personale e alle quali il datore di lavoro fornisce prestazioni secondo l’articolo 106.
Le persone che entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro iniziano un nuovo rapporto di lavoro presso uno dei datori di lavoro di cui all’articolo 3 LPers devono restituire la parte di indennità di cui ai capoversi 1–2bis corrispondente alla durata dell’impiego presso il nuovo datore di lavoro durante tale anno.
Abrogata
Art. 94 cpv.3
Gli impiegati possono deporre in giudizio come parti, testimoni, persone informate sui fatti o periti giudiziari intorno a constatazioni attinenti ai loro compiti fatte in virtù di questi ultimi o nell’esercizio delle loro funzioni solo con l’autorizzazione scritta dell’autorità competente secondo l’articolo2. L’autorizzazione non è necessaria se le deposizioni concernono fatti che giustificano un obbligo di denuncia o di segnalazione degli impiegati secondo l’articolo 302 del Codice di procedura penale3 o l’articolo 22a capoversi1 e 2 LPers.
Art. 105b cpv.2 lett. c
Per motivi validi, in aggiunta al pensionamento anticipato secondo il piano sociale, il datore di lavoro può fornire le seguenti prestazioni:
c. assunzione completa o parziale dei contributi dovuti sul reddito in forma di rendita secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 31 ottobre 19474 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al massimo fino al raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS5;
Art. 116 cpv.2 lett. a n. 1bis
Esso può, d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno, emanare disposizioni derogatorie:
a. per il personale degli uffici doganali e del Corpo delle guardie di confine nei settori seguenti: 1bis articolo 10b capoversi1, 2 lettera d,3 e 8: tutela della salute e tempo di lavoro per gli impieghi nel quadro di piani di servizio fissi,
II
L’allegato1 è sostituito dalla versione qui annessa.
Allegato 1
Partecipazione percentuale del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria Piano standard Piano per quadri (classi di stipendio) (classi di stipendio) Età di pensionamento 1–11 12–17 18–23 24–38
5% 5% 5% 5%
5% 5% 5% 5%
65 % 60 % 45 % 40 %
70 % 65 % 50 % 45 %
75 % 70 % 55 % 50 %
III
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 23 febbraio 20056 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti
Art. 1 cpv.1 lett. e
La presente ordinanza disciplina:
e. il rifornimento di carburante.
Art. 13 cpv.6
Il rifornimento di carburante di veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio non può essere effettuato presso distributori della Confederazione.
Art. 21a Risarcimento dei danni in caso di utilizzo di veicoli privati per ragioni di servizio
I danni alle persone e alle cose subiti dagli impiegati durante l’utilizzo di veicoli privati per ragioni di servizio e non coperti dall’assicurazione dei veicoli a motore privata sono risarciti.
In caso di concorso di colpa dell’impiegato l’entità del risarcimento può essere ridotta.
Non è accordato nessun risarcimento se l’impiegato ha causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.
Art. 22 cpv.2
Le aziende della Confederazione non sono autorizzate ad effettuare lavori di riparazione su veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio.
2. Ordinanza del 2 dicembre 20057 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario
Art. 35 cpv.2
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr