RU 2016 4635
Ordinanza
sull’adeguamento delle strutture tariffali
nell’assicurazione malattie
Modifica del 23 novembre 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 20 giugno 20141 sull’adeguamento delle strutture tariffali nell’assicurazione malattie è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sulla definizione e l’adeguamento delle strutture tariffali nell’assicurazione malattie Ingresso visto l’articolo 43 capoversi 5 e 5bis della legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal),
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la definizione delle strutture tariffali secondo l’articolo 43 capoverso 5 secondo periodo LAMal e l’adeguamento delle strutture tariffali secondo l’articolo 43 capoverso 5 primo periodo LAMal che sono state approvate secondo l’articolo 46 capoverso 4 LAMal.
Art. 2
Abrogato
Art. 2a Struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia
La struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia è definita nell’allegato2.
Art. 3 Informazioni e dati
Su richiesta, i partner tariffali devono trasmettere gratuitamente al Dipartimento federale dell’interno tutte le informazioni e tutti i dati necessari per valutare gli effetti della definizione o degli adeguamenti delle strutture tariffali.
Le informazioni e i dati trasmessi mostrano in particolare:
l’evoluzione globale del volume del punto di tariffa della struttura tariffale corrispondente;
l’evoluzione del volume del punto di tariffa di tutte le posizioni di prestazioni nella struttura tariffale;
gli spostamenti del volume del punto di tariffa conteggiato nella struttura tariffale;
l’interpretazione delle evoluzioni riscontrate dal punto di vista del partner tariffale;
i dati concernenti i costi delle posizioni di prestazioni che si trovano in possesso dei partner tariffali o dell’organizzazione che hanno istituito per la manutenzione delle struttura tariffale.
II
Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 2 secondo la versione qui annessa.
L’allegato1 è abrogato.
III
Fatto salvo il capoverso2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
L’articolo 2a e la cifra II capoverso1 (allegato 2) entrano in vigore retroattivamente il 1° ottobre 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2017.
L’articolo2 e la cifra II capoverso2 (allegato 1) hanno effetto sino al 31 dicembre 2017; dal giorno seguente, le abrogazioni che contengono decadono.
23 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
Allegato 23
Struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia
La struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia non è pubblicata nella RU. Può essere consultata sul sito Internet: www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e prezzi > Fisioterapia.