RU 2016 4845
Ordinanza dell’IPI
sulle tasse
(OTa-IPI)
del 14 giugno 2016
Approvata dal Consiglio federale il 2 dicembre 2016
L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), visto l’articolo13 della legge federale del 24 marzo 19951 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le tasse che l’IPI riscuote per lo svolgimento dei suoi compiti sovrani; sono fatte salve le convenzioni internazionali applicabili.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Art. 3 Tariffe delle tasse
Le tasse che devono essere versate secondo la LIPI, come pure secondo la legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d’autore (LDA), la legge del 9 ottobre 19924 sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 19925 sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 20016 sul design (LDes), la legge del 25 giugno 19547 sui brevetti (LBI), la legge del 20 marzo 20098 sui consulenti in brevetti (LCB) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell’allegato.
RS 232.148
Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l’IPI può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo e gli esborsi. La tariffa oraria è definita al numero7 dell’allegato.
Il Consiglio dell’IPI può adeguare le tariffe all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo all’inizio di un esercizio finanziario dell’IPI, sempre che dal 1° gennaio 2017 o dall’ultimo adeguamento l’aumento sia pari o superiore al 5 per cento.
Art. 4 Pagamento
Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall’IPI.
Sono fatte salve le disposizioni degli atti normativi di cui all’articolo3 capoverso1.
Art. 5 Modi di pagamento
Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:
mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell’IPI;
mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall’IPI.
Art. 6 Dati inerenti al pagamento
Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua, nonché i dati che permettono di determinare facilmente l’oggetto del pagamento. Anziché descrivere la tassa è possibile indicare il codice corrispondente secondo l’allegato.
Se i dati necessari mancano, l’IPI invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l’oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall’IPI, il pagamento è considerato non avvenuto.
Art. 7 Data e validità del pagamento
È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell’IPI è stato accreditato.
Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l’importo dovuto è versato alla Posta Svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’IPI.
Art. 8 Pagamento mediante autorizzazione di addebito
In caso di pagamento mediante un modo di pagamento autorizzato dall’IPI in base a un’autorizzazione di addebito, quale una carta di credito o un ordine di addebito, è considerato giorno del pagamento quello in cui l’IPI riceve l’autorizzazione di addebito per la tassa specifica. Qualora l’autorizzazione riguardi una tassa per la quale l’IPI non ha ancora emesso una fattura, è considerato giorno del pagamento quello in cui è emessa la fattura.
Il pagamento è valido unicamente se la somma, all’occorrenza dedotta la commissione riscossa dal fornitore di servizi finanziari, è accreditata su un conto dell’IPI.
Se, in seguito a un reclamo della persona che ha effettuato il pagamento, l’IPI è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa al fornitore di servizi finanziari, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l’IPI può richiedere una tassa speciale di elaborazione; quest’ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.
L’IPI può esigere che le autorizzazioni di addebito siano trasmesse elettronicamente. Pubblica i dettagli tecnici in una forma adeguata.
Art. 9 Pagamento tempestivo
Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L’IPI non accetta pagamenti parziali; ove l’equità lo richieda, può ignorare somme mancanti di entità esigua senza pregiudicare i diritti della persona debitrice.
La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.
Art. 10 Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica
Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l’IPI può accordare una riduzione delle tasse.
La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.
Art. 11 Disposizioni transitorie
Le modalità di pagamento e l’ammontare delle tasse dovute per un evento antecedente il 1° gennaio 2017 si fondano sul diritto previgente.
La disposizione transitoria di cui al capoverso1 si applica per analogia anche in caso di successive modifiche delle modalità di pagamento e dell’ammontare delle tasse.
Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo
Il regolamento del 28 aprile 19979 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale è abrogato.
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
14 giugno 2016 In nome dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale: La direttrice, Catherine Chammartin Il presidente del Consiglio d’Istituto, Felix Hunziker-Blum
Allegato
(art.3 cpv.1 e 2, nonché art. 6 cpv. 1) Tariffe delle tasse
1. Tasse riscosse in materia di marchi e indicazioni geografiche
Art. 28 cpv. 3 LPM10 Tassa di deposito 1000 550.–
Art. 18 cpv. 1 OPM11
Art. 18 cpv. 2 OPM Soprattassa per ogni classe 1100 100.–
supplementare
Art. 18a OPM Tassa per la procedura d’esame accelerata 1200 400.–
Art. 31 cpv. 2 LPM Tassa di opposizione 1300 800.–
Art. 10 cpv. 2 LPM Tassa di proroga 1400 700.–
Art. 26 cpv. 4 OPM
Art. 26 cpv. 5 OPM Soprattassa in caso di pagamento 1450 50.–
dopo la scadenza della registrazione
Art. 17a OPM Tassa per il proseguimento della 1500 100.– procedura
Art. 45 cpv. 2 LPM Tassa nazionale per la richiesta di 1600 100.–
Art. 47 cpv. 4 OPM una registrazione internazionale
Art. 45 cpv. 2 LPM Tassa individuale per la designazione
Art. 8 cpv. 7 PM12 della Svizzera
– per tre classi 1700 450.– – per ogni classe supplementare 1730 50.– Tassa individuale per il rinnovo 1760 500.–
Art. 35a cpv. 3 LPM Tassa di cancellazione 1800 800.–
Art. 50a cpv. 3 LPM Tasse riscosse in relazione al registro
Art. 14 O-DOP/ delle indicazioni geografiche: – Tassa d’iscrizione 1900 4000.– – Tassa di opposizione 1930 2000.– – Tassa per la modifica dell’elenco 1960 800.– degli obblighi
2. Tasse riscosse in materia di design
Art. 17 cpv. 1 ODes14 Tassa di registrazione
Art. 19 cpv. 2 LDes15 – Tassa di base per il primo periodo
Art. 17 cpv. 2 ODes di protezione (1°–5° anno)
lett. a – per un design depositato 3000 200.– separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo – per ogni design supplementare 3100 100.– di un deposito cumulativo ma al massimo 3200 700.–
Art. 17 cpv. 2 ODes – Tassa per la pubblicazione per ogni 3300 20.–
lett. b ulteriore raffigurazione, dalla seconda
Art. 21 cpv. 3 ODes Tassa per il rinnovo della protezione
– per il secondo periodo (6°–10° anno), il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno) per ogni periodo di protezione: – per un design depositato 3400 200.– separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo – per ogni design supplementare 3500 100.– di un deposito cumulativo ma al massimo 3600 700.–
Art. 21 cpv. 3 ODes Soprattassa in caso di pagamento dopo 3650 50.–
la scadenza del periodo di protezione
Art. 31 cpv. 2 LDes Tassa per il proseguimento 3700 100.–
della procedura
3. Tasse riscosse in materia di brevetti d’invenzione
Art. 138 cpv.1 lett. c LBI16 Tassa di deposito 2000 200.–
Art. 17a cpv.1 lett. a OBI17
Art. 49 cpv. 1 OBI
Art. 118 cpv.1 lett. a OBI
Art. 124 cpv.1 lett. c OBI
Art. 17a cpv.1 lett. b OBI Tassa di rivendicazione per ogni 2030 50.–
Art. 31a OBI rivendicazione a contare
Art. 53a cpv. 1 OBI dall’undicesima
Art. 61a cpv. 2 OBI
Art. 53 cpv. 1 OBI Tassa di ricerca 2060 500.–
Art. 57 cpv. 2 OBI
Art. 59 cpv. 2 OBI
Art. 17a cpv.1 lett. c OBI Tassa di esame 2100 500.–
Art. 61a OBI
Art. 63 cpv. 2 OBI Tassa per la procedura d’esame 2150 200.–
accelerata
Art. 73 cpv. 2 OBI Tassa di opposizione 2200 800.–
Art. 17a cpv.1 lett. e OBI Tasse annuali
Art. 18 OBI – per il 4° anno a contare 2340 100.–
Art. 18a cpv. 3 OBI dal deposito
Art. 118 cpv. 2 OBI – per il 5° anno a contare 2350 150.–
Art. 118a OBI dal deposito – per il 6° anno a contare 2360 200.– – per il 7° anno a contare 2370 250.– – per l’8° anno a contare 2380 300.– – per il 9° anno a contare 2390 350.– – per il 10° anno a contare 2400 400.– – per l’11° anno a contare 2410 450.– – per il 12° anno a contare 2420 500.– – per il 13° anno a contare 2430 550.–
– per il 14° anno a contare 2440 600.– – per il 15° anno a contare 2450 650.– – per il 16° anno a contare 2460 700.– – per il 17° anno a contare 2470 750.– – per il 18° anno a contare 2480 800.– – per il 19° anno a contare 2490 850.– – per il 20° anno a contare 2500 900.–
Art. 18 cpv. 3 OBI Soprattassa 2550 50.–
Art. 46a cpv. 2 LBI Tassa di proseguimento 2600 100.–
della procedura
Art. 15 cpv. 2 OBI Tassa di reintegrazione 2650 500.–
Art. 96 cpv. 3 OBI Tassa per il trattamento di una 2700 500.–
dichiarazione di rinuncia parziale
Art. 133 cpv. 2 LBI Tassa di trasmissione 2800 100.–
Art. 121 cpv. 1 OBI
Art. 140h cpv. 1 LBI Tassa di deposito per certificati 2900 2500.–
di protezione complementari
Art. 140h cpv. 1 LBI Tasse annuali per certificati 2910
Art. 127l OBI di protezione complementari – per il 1° anno 950.– – per il 2° anno 1000.– – per il 3° anno 1050.– – per il 4° anno 1100.– – per il 5° anno 1150.–
Art. 127l cpv. 3 OBI – soprattassa 2950 50.–
4. Tasse riscosse in virtù della legge sui consulenti in brevetti
Art. 12 cpv. 1 LCB18 Tassa per l’iscrizione nel registro 5000 200.–
Art. 19 cpv. 1 LCB dei consulenti in brevetti
5. Tasse riscosse in materia di diritto d’autore
Art. 13 cpv. 1 LIPI Tasse per decisioni prese in relazione
alla sorveglianza sulle società di gestione – per ogni periodo di5 minuti 4000 15.– iniziato Ricorso a esperti esterni 4100 spese
6. Tasse riscosse in materia di topografie
Art. 14 cpv. 2 LTo19 Tassa per il deposito della domanda 4500 450.–
d’iscrizione 7. Tasse diverse di cancelleria Descrizione Codice Fr.
Autenticazione da parte della Cancelleria federale 5100 spese Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l’articolo 3 capoverso2, secondo il tempo impiegato – inoltre per ogni periodo di cinque minuti 5200 15.– iniziato Soprattassa per richieste urgenti 5300 fino al 50 % della tassa dovuta