RU 2016 929
Ordinanza
sulla procedura di consultazione
(Ordinanza sulla consultazione, OCo)
Modifica dell’11 marzo 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 agosto 20051 sulla consultazione è modificata come segue:
Art. 1
La presente ordinanza si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale o da un’unità dell’Amministrazione federale (autorità che indice la consultazione).
Per quanto una legge o un’ordinanza non disponga diversamente, le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia anche alle commissioni parlamentari.
Art. 2
Abrogato
Titolo prima dell’art.3
Sezione 2 Pianificazione e coordinamento
Art. 3 Pianificazione
Le autorità competenti per lo svolgimento di consultazioni (autorità responsabili) allestiscono una pianificazione delle loro consultazioni e l’aggiornano costantemente.
Art. 4 Coordinamento
(art. 5 cpv. 3 LCo)
Le autorità responsabili informano la Cancelleria federale sulla pianificazione delle loro consultazioni; per ogni progetto le comunicano il titolo nelle tre lingue ufficiali e il termine per l’invio dei pareri.
La Cancelleria federale provvede a coordinare le consultazioni sul piano temporale.
Art. 4a Esame da parte della Cancelleria federale
Prima dell’indizione della procedura di consultazione l’autorità responsabile sottopone per tempo la documentazione alla Cancelleria federale per esame.
Essa sente la Cancelleria federale anche quando intende rinunciare a svolgere una consultazione in virtù dell’articolo 3a LCo.
Art. 5 cpv.2
Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni previste, che aggiorna costantemente e rende accessibile al pubblico.
Art. 6 Obbligo di motivare
Nella proposta all’autorità che indice la consultazione occorre indicare in particolare il motivo per cui:
la procedura di consultazione deve essere svolta secondo l’articolo3 capoverso 1 LCo oppure secondo l’articolo3 capoverso 2 LCo;
se del caso, occorre derogare eccezionalmente al termine di cui all’articolo 7 capoverso 3 LCo.
Art. 7 Contenuto e lingua della documentazione
La documentazione comprende:
il progetto da porre in consultazione;
il rapporto esplicativo;
le lettere d’informazione ai destinatari;
l’elenco dei destinatari.
Essa deve essere allestita nelle tre lingue ufficiali.
Nei casi seguenti il progetto da porre in consultazione e il rapporto esplicativo possono essere allestiti soltanto in una o in due lingue ufficiali:
per i trattati internazionali, se il progetto è urgente;
per le consultazioni di cui all’articolo3 capoverso 2 LCo, se il progetto è esclusivamente di importanza locale o regionale.
Art. 8 Rapporto esplicativo
Il rapporto esplicativo dà una visione d’insieme del progetto e ne spiega i principi e gli obiettivi.
Nel caso di progetti di atti normativi, commenta le singole disposizioni.
Contiene spiegazioni e, se necessario, domande rivolte ai destinatari, riguardanti in particolare:
le ripercussioni sul personale, sull’organizzazione e sulle finanze della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e di eventuali altri organi preposti all’esecuzione;
la necessità di pianificare l’attuazione in modo coordinato con gli organi preposti all’esecuzione;
il tempo necessario per l’attuazione nei Cantoni e nei Comuni;
le ripercussioni economiche.
Nel caso di progetti di atti normativi che verosimilmente avranno ripercussioni notevoli per gli organi preposti all’esecuzione e altri destinatari della norma, contiene spiegazioni relative al presumibile contenuto delle pertinenti ordinanze da emanare.
Per il rimanente, si applicano per analogia le direttive sul contenuto e sulla struttura dei messaggi del Consiglio federale.
Art. 9 Lettera d’informazione ai destinatari
La lettera d’informazione ai destinatari della consultazione indica:
la decisione di indire la consultazione;
il termine di consultazione e, se del caso, il motivo per cui il termine è abbreviato;
l’indirizzo elettronico dove è possibile ottenere la documentazione.
La lettera d’informazione invita espressamente i Cantoni e gli eventuali altri organi preposti all’esecuzione a esprimere il proprio parere sulle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo e su eventuali domande poste nel rapporto.
La lettera d’informazione ai Cantoni è indirizzata ai Governi cantonali.
Art. 10 Elenco dei destinatari
(art. 4 cpv.2 e 3 LCo)
Nell’elenco dei destinatari figurano i destinatari permanenti di cui all’articolo 4 capoverso 3 LCo e le altre cerchie interessate definite dall’autorità responsabile.
Non vi figurano unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata né delle amministrazioni cantonali; fanno eccezione le commissioni extraparlamentari di cui all’allegato2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione che sono interessate nel singolo caso.
Art. 12 Informazione
(art. 5 LCo)
L’autorità responsabile informa i mezzi di comunicazione immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.
La Cancelleria federale informa gli Uffici delle Camere federali immediatamente dopo la decisione del Consiglio federale di indire una consultazione su un’ordinanza.
Art. 13 Annuncio
(art. 9 cpv.1 lett. a LCo)
La Cancelleria federale annuncia nel Foglio federale l’indizione di ogni consultazione di cui all’articolo3 capoverso 1 LCo.
Essa tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni in corso, che aggiorna costantemente e rende accessibile al pubblico.
Art. 14 Pubblicazione della documentazione
(art. 9 cpv.1 lett. a LCo) La Cancelleria federale rende accessibile al pubblico la documentazione in forma elettronica immediatamente dopo la decisione di indire una consultazione.
Art. 16 Pubblicazione dei pareri
(art. 9 cpv. 1 LCo) Scaduto il termine per rispondere, la Cancelleria federale rende accessibili al pubblico i pareri pervenuti e i verbali di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo.
Art. 17
Abrogato
Art. 18 Proposta
(art. 8 LCo)
Nella proposta all’autorità competente per l’adozione del progetto, i risultati della consultazione sono valutati e ponderati in maniera sintetica. Quando si tratta di questioni riguardanti l’attuazione o l’esecuzione del diritto federale, i pareri espressi dai Cantoni sono tenuti in particolare considerazione.
Se la consultazione è stata indetta dal Consiglio federale e, in base ai risultati della consultazione su punti sostanziali del progetto, vi è incertezza circa il seguito, occorre dapprima presentare al Consiglio federale una proposta in merito.
Art. 20 Rapporto sui risultati
(art. 8 LCo)
Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo strutturato e senza giudizi di valore.
I pareri sulle questioni relative all’attuazione da parte dei Cantoni o di altri organi preposti all’esecuzione sono presentati in un capitolo separato.
I verbali delle sedute di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo sono parte integrante del rapporto sui risultati.
Art. 21 Pubblicazione e informazione
Immediatamente dopo che l’autorità che ha indetto la consultazione ne ha preso atto, la Cancelleria federale rende accessibile il rapporto sui risultati in forma elettronica.
Immediatamente dopo la decisione, l’autorità responsabile informa i partecipanti alla consultazione e i mezzi di comunicazione sulla pubblicazione del rapporto sui risultati.
La Cancelleria federale tiene una lista in forma elettronica delle consultazioni concluse, che aggiorna costantemente e rende accessibile al pubblico.
Titolo prima dell’art. 21a
Sezione 5a Motivazione della rinuncia a una consultazione
Art. 21a
Se, fondandosi sull’articolo 3a LCo, si è rinunciato a una procedura di consultazione, occorre indicarne il motivo:
nella proposta di adozione del progetto interessato;
nelle spiegazioni relative al progetto, in particolare nel messaggio.
II
L’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:
Art. 15a Collaborazione con i Cantoni e altri organi preposti all’esecuzione
Se un progetto della Confederazione tocca interessi cantonali o comunali essenziali, il dipartimento competente o la Cancelleria federale coinvolge in modo adeguato gli organi cantonali competenti e, se opportuno, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna.
Gli interessi essenziali secondo il capoverso1 sono toccati in particolare se:
il progetto deve essere attuato interamente o in parte da organi cantonali o comunali e l’attuazione richiede l’impiego di considerevoli risorse personali o finanziarie di tali organi;
gli organi cantonali o comunali devono essere riorganizzati; o
gli organi cantonali o comunali devono provvedere a modifiche essenziali del diritto.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.
11 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |