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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto

AS 2017 2549 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 5 apr 2017

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2017-2549/it/ordinanza-concernente-l-entrata-e-il-rilascio-del-visto

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (RS 142.204), Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (RS 142.201)

RU 2017 2549

Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)

Modifica del 5 aprile 2017

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 2 cpv.1

Le condizioni d’entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni o per un transito sono rette dall’articolo 6 del codice frontiere Schengen2.

Art. 21 cpv. 2

I controlli delle persone alle frontiere esterne Schengen al momento dell’entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono disciplinate dall’articolo 8 e dall’allegato VI numeri1 e 2 del codice frontiere Schengen3.

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag.1; modificato dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag.1.

Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv.1.

Footnotes

  1. [1] RS 142.204

II

L’ordinanza del 24 ottobre 20074 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 83a cpv.1

Le autorità cantonali degli stranieri impongono senza formalità, in base alla direttiva 2001/40/CE5, la partenza dalla Svizzera, e se necessario il rinvio coatto, agli stranieri che sono già stati allontanati da uno Stato vincolato dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen6 perché non adempievano le condizioni d’entrata secondo l’articolo 6 paragrafo1 del codice frontiere Schengen7.

Footnotes

  1. [4] RS 142.201

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

5 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.

Gli Acc. di associazione alla normativa di Schengen sono menzionati nell’all. 3.

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag.1; modificato dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag.1.