Fonte

RU 2017 2585

Ordinanza
sulla protezione delle acque
(OPAc)

Modifica del 22 marzo 2017

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Sostituzione di un termine In tutta l’ordinanza «cifra» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «numero».

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo francese

Art. 41a cpv. 4 e 5 lett. d

Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata:

  1. alla situazione di edificazione nelle zone densamente edificate;

  2. alle condizioni topografiche nei tratti di corsi d’acqua: 1. in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle, e 2. che sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l’utilizzazione a scopo agricolo.

Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:

d. sono molto piccole.

Art. 41c cpv.1 lett. abis e d nonché 4bis

Nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d’interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti, l’autorità può inoltre autorizzare la realizzazione dei seguenti impianti:

  1. abis. impianti conformi alla destinazione della zona al di fuori di zone densamente edificate su singole particelle non edificate all’interno di una successione di particelle edificate;

  2. piccoli impianti per l’utilizzazione delle acque.

Se, sul lato opposto al corso d’acqua, lo spazio riservato alle acque comprende una porzione che si estende solo per pochi metri al di là di una strada o di una via con strato portante o di una linea ferroviaria, l’autorità può concedere deroghe alle limitazioni di utilizzazione previste ai capoversi 3 e 4 per questa parte di spazio riservato alle acque, a condizione che nessun concime o prodotto fitosanitario possa finire nelle acque.

Art. 41cbis Superfici coltive aventi la qualità di superfici per l’avvicendamento delle colture all’interno dello spazio riservato alle acque

Le superfici coltive idonee aventi la qualità di superfici per l’avvicendamento delle colture all’interno dello spazio riservato alle acque devono essere indicate separatamente dai Cantoni in sede di inventariazione delle superfici per l’avvicendamento delle colture di cui all’articolo 28 dell’ordinanza del 28 giugno 20002 sulla pianificazione del territorio. Esse possono continuare a essere computate nell’estensione totale minima delle superfici per l’avvicendamento delle colture relativa al Cantone. In presenza di un apposito decreto del Consiglio federale (art. 5 LPAc), tali superfici possono essere sfruttate in modo intensivo in situazioni di emergenza.

Le superfici coltive idonee aventi la qualità di superfici per l’avvicendamento delle colture all’interno dello spazio riservato alle acque, necessarie per attuare provvedimenti edilizi di protezione contro le piene o di rivitalizzazione, devono essere compensate conformemente alle disposizioni del piano settoriale per l’avvicendamento delle colture (art. 29 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio).

Art. 51c cpv. 3

Il termine di pagamento è di 60 giorni a partire dall’esigibilità. La tassa diventa esigibile al momento della ricezione della fattura oppure, qualora la fattura sia contestata, con il passaggio in giudicato della decisione relativa all’emolumento di cui al capoverso1. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora del

per cento.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

22 marzo 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr