RU 2017 2705
Ordinanza
sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e
l’esercizio della professione nelle professioni mediche
universitarie
(Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed)
Modifica del 5 aprile 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 20071 sulle professioni mediche è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Negli articoli2 capoverso1 lettera c, 12 capoversi1 e 2 lettera b nonché allegato 2 titolo, «dentista» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «medico-dentista».
Ingresso visti gli articoli 5 capoversi2 e 3, 18 capoverso3, 25 capoverso2, 33 capoverso3, 33a capoverso4, 35 capoverso1, 36 capoverso3, 39, 47 capoverso1,
capoverso2, 50 capoverso2, 60 e 65 capoverso2 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche (LPMed); visto l’articolo 46a capoverso1 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 1 cpv.4
Non è rilasciato alcun nuovo diploma in caso di perdita dello stesso o di modifiche dello stato civile. Può essere richiesto un duplicato o un facsimile al segretariato della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione «Formazione». Il duplicato e il facsimile recano la firma del direttore dell’UFSP.
Art. 4 cpv.2
2Idiplomi e i titoli di perfezionamento sono riconosciuti rispettivamente dalla MEBEKO, sezione «Formazione», e dalla MEBEKO, sezione «Perfezionamento».
Art. 5 Banca dati della MEBEKO
La MEBEKO iscrive in una banca dati i dati rilevanti che riguardano:
i diplomi federali di cui all’articolo 5 capoverso 1 LPMed;
i diplomi esteri riconosciuti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPMed;
i diplomi di cui all’articolo 33a capoverso2 lettera a LPMed;
i diplomi verificati di cui all’articolo 35 capoverso 1 LPMed;
i diplomi equivalenti di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed;
i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti di cui all’articolo 21 capoverso 1 LPMed;
i titoli di perfezionamento verificati di cui all’articolo 35 capoverso 1 LPMed;
i titoli di perfezionamento equivalenti di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed.
Il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO rileva i seguenti dati riguardanti i titolari di un diploma secondo il capoverso1 lettere a-e:
il cognome e i nomi, i cognomi precedenti;
la data di nascita e il sesso;
la lingua di corrispondenza;
i luoghi di attinenza e le cittadinanze;
il numero d’assicurato di cui all’articolo 50e capoverso1 della legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
un numero di identificazione univoco per le persone appartenenti alle professioni mediche (GLN5);
l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica;
le conoscenze linguistiche del titolare del diploma.
Esso rileva inoltre i seguenti documenti per i titolari di:
a. un diploma federale secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPMed: questo diploma con la data d’emissione e il luogo di rilascio;
GLN è l’acronimo di Global Location Number.
un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 15 capoverso 1 LPMed: questo diploma con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento da parte della MEBEKO;
un diploma secondo l’articolo 33a capoverso2 lettera a LPMed: questo data d’iscrizione nel registro delle professioni mediche universitarie secondo l’ordinanza del 5 aprile 20176 sul registro LPMed (registro delle professioni mediche) da parte della MEBEKO;
un diploma verificato secondo l’articolo 35 capoverso 1 LPMed: questo data di verifica da parte della MEBEKO;
un diploma equivalente secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed: questo data dell’attestato di equivalenza rilasciato dalla MEBEKO.
Ilsegretariato della sezione «Perfezionamento» della MEBEKO rileva i dati riguardanti i titolari di:
un titolo di perfezionamento estero riconosciuto secondo l’articolo 21 capoverso 1 LPMed: il titolo corrispondente con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data del riconoscimento da parte della MEBEKO;
un titolo di perfezionamento verificato secondo l’articolo 35 capoverso 1 LPMed; questo titolo con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica da parte della MEBEKO;
un titolo di perfezionamento equivalente secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed: questo titolo di perfezionamento con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data dell’attestato di equivalenza rilasciato dalla MEBEKO.
I dati di cui ai capoversi 1–4 sono iscritti nel registro delle professioni mediche regolarmente e gratuitamente.
I dati necessari per l’attribuzione del numero GLN di cui ai capoversi2 e 3 sono messi a disposizione dell’organizzazione competente dal segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO.
Titolo prima dell’art.8
Sezione 2 Formazione universitaria
Art. 8 Standard di qualità
Il DFI definisce gli standard di qualità che concretizzano i criteri di accreditamento specifici per ogni professione medica universitaria.
Art. 9, rubrica
Istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta per i cicli di studio
Art. 11 cpv.2
L’organizzazione responsabile del perfezionamento deve presentare la domanda di accreditamento al più tardi due anni prima della scadenza del periodo di validità dell’accreditamento.
Titolo prima dell’art. 11a
Sezione 3a Conoscenze linguistiche secondo l’articolo 33a LPMed
Art. 11a Conoscenze linguistiche necessarie secondo l’articolo 33a capoverso1 lettera b LPMed
Chi esercita una professione medica universitaria deve comprendere nella lingua in cui esercita la professione almeno i contenuti principali di testi complessi relativi a temi concreti e astratti. Deve partecipare a discussioni nel proprio settore specialistico ed essere in grado di esprimersi sull’argomento in maniera spontanea e fluente, affinché sia possibile una conversazione con persone che utilizzano principalmente tale lingua senza grandi difficoltà da entrambe le parti.
Art. 11b Eccezione concernente le conoscenze linguistiche secondo l’articolo 33a LPMed
Le persone che esercitano una professione medica universitaria possono esercitare temporaneamente la loro professione nel settore pubblico o in quello privato sotto sorveglianza specialistica senza provare di possedere le conoscenze linguistiche secondo l’articolo 11a, se:
ciò s’impone per assicurare l’assistenza ai pazienti;
non è stato possibile trovare una persona che esercita una professione medica universitaria in grado di provare tali conoscenze linguistiche;
è garantita la sicurezza dei pazienti.
Queste persone devono provare di possedere le conoscenze linguistiche necessarie entro un anno.
Art. 11c Iscrizione e prova delle conoscenze linguistiche
La MEBEKO iscrive nel registro delle professioni mediche le conoscenze linguistiche se la persona che esercita una professione medica universitaria prova di soddisfare le esigenze di cui all’articolo 11a.
Le conoscenze linguistiche possono essere provate mediante:
a. un diploma di lingue internazionalmente riconosciuto che non risalga a oltre sei anni or sono;
un titolo di formazione o di perfezionamento della professione medica universitaria acquisito nella lingua corrispondente; oppure
un’esperienza lavorativa di tre anni negli ultimi dieci anni, nella lingua corrispondente nella professione medica universitaria in questione.
In linea di principio si presuppone che le conoscenze orali e scritte della lingua principale della persona che esercita una professione medica universitaria siano sufficienti ai fini dell’iscrizione. In caso di dubbio, la MEBEKO può esigere una prova della padronanza della lingua.
Sezione 3b Esigenze minime relative alla formazione finalizzata all’ottenimento
di un diploma secondo l’articolo 33a capoverso2 lettera a LPMed
Art. 11d
Un diploma conseguito all’estero il quale nello Stato che lo ha rilasciato autorizza all’esercizio di una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale secondo la LPMed è iscritto nel registro delle professioni mediche solo se si fonda su una formazione che soddisfa le seguenti esigenze minime:
per i medici: una durata di formazione di almeno sei anni di studio a tempo pieno o 5500 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto;
per i medici-dentisti: una durata di formazione di almeno cinque anni o 5000 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto;
per i chiropratici: una durata di formazione di almeno sei anni di studio a tempo pieno o 5500 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto;
per i farmacisti: una durata di formazione di almeno cinque anni o 4500 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto;
per i veterinari: una durata di formazione di almeno cinque anni o 4500 ore d’insegnamento teorico e pratico in un’università o in una scuola universitaria di livello equivalente riconosciuto.
Art. 13
Concerne solo il testo francese
Art. 14, rubrica e cpv.1
Esercizio della professione per titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell’UE e da Stati non membri dell’AELS
Le persone di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed con un diploma o un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possono esercitare la loro professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale se:
insegnano in un ospedale nell’ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitano la loro professione in tale ospedale nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale; oppure
esercitano la loro professione in una regione in cui è comprovato un insufficiente approvvigionamento di cure medico-sanitarie.
Art. 18a cpv.1 e 3
Abrogati
Art. 18b Disposizioni transitorie della modifica del 5 aprile 2017
I titolari di un diploma federale in farmacia che, prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 aprile 2017, disponevano di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione di farmacista e che fino a tale data non avevano conseguito un titolo federale di perfezionamento possono, nei tre anni successivi all’entrata in vigore di tale modifica, richiedere un titolo federale di perfezionamento in farmacia d’officina, purché:
siano in possesso di un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d’officina; oppure
abbiano concluso prima del 2001 un perfezionamento teorico in farmacia d’officina e nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di rilascio del titolo federale di perfezionamento abbiano svolto l’attività d’officina per almeno due anni.
I titolari di un diploma federale in farmacia che prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 aprile 2017 disponevano di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione di farmacista e che fino a tale data non avevano conseguito un titolo federale di perfezionamento possono, nei tre anni successivi all’entrata in vigore di tale modifica, richiedere un titolo federale di perfezionamento in farmacia d’ospedale, purché siano in possesso di un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d’ospedale.
I titoli federali di perfezionamento in chirurgia vascolare o in chirurgia toracica possono essere rilasciati solo dopo l’accreditamento dei cicli di perfezionamento corrispondenti.
Sono esonerati dall’obbligo di fornire la prova di cui all’articolo 11c e dall’obbligo di pagare gli emolumenti di cui al numero 3b dell’allegato 5, se al momento dell’entrata in vigore della modifica del 5 aprile 2017 erano già iscritti nel registro delle professioni mediche:
i titolari di diplomi e di titoli di perfezionamento federali, per l’iscrizione delle lingue in cui hanno conseguito la formazione o il perfezionamento; e
i titolari di diplomi e titoli di perfezionamento esteri riconosciuti, per l’iscrizione della lingua nazionale comprovata alla MEBEKO nell’ambito della procedura di riconoscimento.
II
Gli allegati1 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
L’allegato 3a è sostituito dalla versione qui annessa.
III
L’ordinanza del 27 giugno 19957 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 39 cpv.2
Sono assimilati ai medici titolari di un titolo di perfezionamento federale i medici titolari di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto secondo l’articolo 21 LPMed o di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed.
Art. 40 Perfezionamento
I farmacisti devono aver conseguito un titolo di perfezionamento secondo l’arti-
Art. 41 Equipollenza di attestati scientifici
Sono assimilati ai farmacisti titolari di un diploma federale i farmacisti titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 15 LPMed9.
Sono assimilati ai farmacisti titolari di un titolo federale di perfezionamento i farmacisti titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto secondo l’articolo 21 LPMed o di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed.
Art. 43 Equipollenza di attestati scientifici
Sono assimilati ai medici-dentisti titolari di un diploma federale i medici-dentisti titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 15 LPMed10 o di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed.
Art. 44 cpv.1
Concerne solo il testo francese Disposizione transitoria della modifica del 5 aprile 2017
I farmacisti che, al momento dell’entrata in vigore della modifica del 5 aprile 2017, stanno svolgendo il perfezionamento pratico di due anni in una farmacia e dispongono di un’autorizzazione cantonale secondo l’articolo 65 capoverso1 bis LPMed11 possono essere ammessi a esercitare la professione a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nei due anni successivi all’entrata in vigore di tale modifica, se entro questo periodo hanno terminato il perfezionamento.
I farmacisti, già autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie al momento dell’entrata in vigore della modifica del 5 aprile 2017, continuano ad esserlo.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
5 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato 1
(art.2 cpv.1 lett. a e b nonché art. 10) Perfezionamento dei medici
Art. N. 1
Inserire le seguenti specializzazioni dopo l’iscrizione «malattie infettive» genetica medica 5 anni oncologia medica6 anni
Art. N. 3
Stralciare le seguenti specializzazioni genetica medica 5 anni oncologia medica6 anni Inserire la specializzazione «chirurgia vascolare» dopo l’iscrizione «angiologia» e la specializzazione «chirurgia toracica» dopo l’iscrizione «medicina legale» chirurgia vascolare6 anni chirurgia toracica6 anni
Allegato 3a
(art.2 cpv.1 lett. e nonché art. 10) Perfezionamento dei farmacisti Specializzazioni e relativa durata in farmacia secondo gli articoli 10–15 della direttiva 2005/36/CE12 farmacia d’officina2 anni farmacia d’ospedale3 anni
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 set. 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato III Sezione A dell’Accordo di libero scambio (RS 0.142.112.681).
Allegato 5
(art. 15) Emolumenti
Art. N. 2a, lett. b e 3b3
Sono fissati gli emolumenti seguenti: franchi 2a. Per la verifica di diplomi e l’iscrizione nella banca dati della MEBEKO secondo l’articolo 33a capoverso 2 LPMed 800–1200 3. Per il riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri e l’iscrizione nella banca dati della MEBEKO:
b. abrogata 3b. Per la verifica delle conoscenze linguistiche del titolare del diploma e la loro iscrizione nel registro delle professioni mediche secondo l’articolo 11c 50–100