RU 2017 2785
Ordinanza
sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti
(Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti, OAMed)
Modifica del 5 aprile 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 ottobre 20011 sull’autorizzazione dei medicamenti è modificata come segue:
Art. 6b Medicamenti omologati dai Cantoni
La fabbricazione di medicamenti secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera f LATer non è soggetta all’obbligo di autorizzazione rilasciata dall’Istituto.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
5 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |