RU 2017 27
Ordinanza
sul gioco d’azzardo e le case da gioco
(Ordinanza sulle case da gioco, OCG)
Modifica del 2 dicembre 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 settembre 20041 sulle case da gioco è modificata come segue:
Art. 69 cpv. 1bis
La Commissione può autorizzare deroghe per 270 giorni all’anno alle case da gioco con una concessione B la cui regione d’ubicazione dipende economicamente da un turismo stagionale e che, nonostante una gestione aziendale oculata, non raggiungono una redditività adeguata.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.
2 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr