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Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto

AS 2017 3273 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 2 giu 2017

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2017-3273/it/ordinanza-concernente-l-entrata-e-il-rilascio-del-visto

Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (RS 142.204)

RU 2017 3273

Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)

Modifica del 2 giugno 2017

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 4 cpv.1, nota a piè di pagina

I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/20012 sono soggetti all’obbligo del visto per entrate in vista di un soggiorno di durata non superiore a 90 giorni.

Footnotes

  1. [1] RS 142.204

II

L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore l’11 giugno 2017.

2 giugno 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 mar. 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/850, GU L 133 del 22.5.2017, p.1.

Allegato 2

(art. 4 cpv. 4 lett. a) Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività Albania Bosnia ed Erzegovina Georgia Macedonia Moldova Montenegro Serbia Taiwan (Taipei cinese) Ucraina