RU 2017 3273
Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)
Modifica del 2 giugno 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 4 cpv.1, nota a piè di pagina
I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/20012 sono soggetti all’obbligo del visto per entrate in vista di un soggiorno di durata non superiore a 90 giorni.
II
L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore l’11 giugno 2017.
2 giugno 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 mar. 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/850, GU L 133 del 22.5.2017, p.1.
Allegato 2
(art. 4 cpv. 4 lett. a) Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività Albania Bosnia ed Erzegovina Georgia Macedonia Moldova Montenegro Serbia Taiwan (Taipei cinese) Ucraina