RU 2017 3575
Legge federale
concernente l’imposta sul valore aggiunto
(Legge sull’IVA, LIVA)
Modifica del 30 settembre 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 20151,
decreta:
I
La legge del 12 giugno 20092 sull’IVA è modificata come segue:
Art. 3 lett. g, h e i
Ai sensi della presente legge si intende per:
attività sovrana: attività di una collettività pubblica, oppure di una persona o di un’organizzazione designata da una collettività pubblica, che non è di natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le attività di offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti, contributi o altre tasse;
persone strettamente vincolate: 1. i titolari di almeno il20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’impresa o di una corrispondente partecipazione a una società di persone, oppure persone a loro vicine, 2. fondazioni e associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto; non sono considerati persone strettamente vincolate gli istituti di previdenza;
dono: liberalità fatta senza aspettarsi una controprestazione ai sensi del diritto dell’imposta sul valore aggiunto; una liberalità è anche considerata dono: 1. se è menzionata una o più volte, in forma neutra, in una pubblicazione, e ciò anche in caso di indicazione della ditta o del logo del donatore, 2. se si tratta di contributi di membri passivi e di benefattori ad associazioni o a organizzazioni di utilità pubblica; i contributi di benefattori sono considerati doni anche quando nei limiti dei fini previsti negli statuti le organizzazioni di utilità pubblica concedono volontariamente vantaggi ai propri benefattori comunicando loro nel contempo che non può essere fatta valere alcuna pretesa;
Art. 4 cpv.2 e 3
Le perdite di imposta che il capoverso1 comporta per la Confederazione devono essere compensate dai Comuni di Samnaun e di Valsot.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli d’intesa con i Comuni di Samnaun e di Valsot. Tiene debitamente conto del risparmio dovuto alle minori spese di riscossione.
Art. 7 cpv.2 e 3
È considerato luogo della fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per cui viene effettuata la fornitura, oppure, in assenza di tale sede o stabilimento, il luogo nel quale l’energia elettrica, il gas o il teleriscaldamento sono effettivamente utilizzati o consumati.
In caso di fornitura di un bene dall’estero in territorio svizzero, il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero, sempre che il fornitore della prestazione:
disponga di un’autorizzazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a importare i beni a proprio nome (dichiarazione d’adesione) e al momento dell’importazione non vi rinunci; oppure
esegua forniture di cui al capoverso1 lettera b con beni che, ai sensi dell’articolo 53 capoverso1 lettera a, in ragione dell’ammontare d’imposta irrilevante sono esenti dall’imposta sull’importazione, e realizzi con tali forniture una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi all’anno.
Art. 10 cpv.1, 1bis, 1ter,2 e 2bis
È assoggettato all’imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un’impresa e:
con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o
ha sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero.
Esercita un’impresa chiunque:
svolge un’attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall’importo dell’afflusso di mezzi che non sono considerati controprestazione secondo l’articolo18 capoverso2; e
agisce in nome proprio nei confronti di terzi.
L’acquisto, la detenzione e l’alienazione di partecipazioni secondo l’articolo 29 capoversi2 e 3 costituiscono un’attività imprenditoriale.
È esentato dall’assoggettamento chi:
realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso2;
indipendentemente dalla cifra d’affari esercita un’impresa con sede all’estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture: 1. prestazioni esenti dall’imposta, 2. prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l’articolo8 capoverso1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall’assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti, 3. fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;
quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 150 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso2.
La cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta.
Art. 12 cpv.3
Ilsoggetto fiscale di una collettività pubblica è esentato dall’assoggettamento finché la sua cifra d’affari proveniente da prestazioni imponibili rese a terzi che non sono collettività pubbliche è inferiore a 100 000 franchi annui. La cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta.
Art. 14 cpv.1 e 2
L’assoggettamento inizia:
per un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero, nel momento in cui viene avviata l’attività imprenditoriale;
per tutte le altre imprese, nel momento in cui esse eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero.
L’assoggettamento termina:
per un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero: 1. al termine dell’attività imprenditoriale, 2. in caso di liquidazione patrimoniale, alla chiusura della procedura di liquidazione;
per tutte le altre imprese, alla fine dell’anno civile in cui esse eseguono per l’ultima volta una prestazione sul territorio svizzero.
Art. 15 cpv.1 lett. c e 4
Sono solidalmente responsabili con il contribuente:
c. ogni persona o società di persone appartenente a un gruppo d’imposizione (art. 13), ad eccezione degli istituti di previdenza, per tutte le imposte dovute dal gruppo; se una persona o una società di persone esce dal gruppo, essa risponde soltanto per i crediti fiscali risultanti dalle proprie attività imprenditoriali;
Qualora il contribuente ceda crediti della sua impresa a terzi, questi rispondono sussidiariamente con lui per l’imposta sul valore aggiunto ceduta con i crediti se al momento della cessione il debito fiscale nei confronti dell’AFC non è ancora sorto ed è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.
Art. 21 cpv.2 n. 2,3, 8, 11, frase introduttiva,14, frase introduttiva e lett. b,16, 17,
18, 25, 28, 28bis e 30 nonché6 e 7
Sono esclusi dall’imposta:
2. Concerne soltanto il testo francese 3. Concerne soltanto il testo francese 8. le prestazioni delle istituzioni di aiuto e sicurezza sociali, delle organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e delle case per anziani, case di riposo e case di cura; 11. le seguenti prestazioni nell’ambito dell’educazione e della formazione: 14. le prestazioni di servizi culturali rese direttamente al pubblico o, se non rese direttamente, da quest’ultimo fruibili direttamente nei seguenti settori:
spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori, prestazioni di persone che partecipano sul piano artistico a tali spettacoli, nonché prestazioni di baracconisti, compresi i giochi d’abilità che essi propongono, 16. le prestazioni di servizi culturali e la fornitura di opere d’arte di natura culturale da parte degli autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere; questa disposizione si applica anche alle opere di seconda mano di cui all’articolo3 della legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d’autore che sono di natura culturale; 17. le prestazioni in caso di manifestazioni come vendite di beneficenza, mercatini dell’usato e tombole effettuate da istituzioni che svolgono attività esclu- se dall’imposta nel settore dello sport e della cultura senza scopo lucrativo, nei settori della cura ai malati, dell’aiuto e della sicurezza sociali, dell’assistenza all’infanzia e alla gioventù, da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali manifestazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a dette istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; le prestazioni eseguite a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali; 18. nel settore assicurativo:
le prestazioni di assicurazione e di riassicurazione,
le prestazioni delle assicurazioni sociali,
le seguenti prestazioni nell’ambito delle assicurazioni sociali e della prevenzione: – prestazioni reciproche tra istituti delle assicurazioni sociali – prestazioni degli organi di esecuzione in virtù di compiti preventivi prescritti dalla legge – prestazioni che servono alla formazione professionale e alla formazione professionale continua,
le prestazioni relative all’attività di agente o di intermediario d’assicurazione; 25. Abrogato 28. le prestazioni effettuate:
tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica,
tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative,
tra gli istituti o le fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche e le collettività pubbliche che hanno partecipato alla loro fondazione o le loro unità organizzative; 28bis. la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche; 30. le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e di ricerca che partecipano a una cooperazione in materia di istruzione e di ricerca, se effettuate nell’ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di istruzione e di ricerca si presenti quale soggetto fiscale.
Le unità organizzative di una collettività pubblica secondo il capoverso2 numero
sono i suoi servizi, le sue società di diritto privato o pubblico, purché non vi partecipino né altre collettività pubbliche né altri terzi, nonché i suoi istituti e le sue fondazioni, purché la collettività pubblica li abbia fondati senza la partecipazione di altre collettività pubbliche o di altri terzi.
Il Consiglio federale stabilisce quali istituti sono considerati istituti di formazione e di ricerca secondo il capoverso2 numero 30.
Art. 22 cpv.1 e 2 lett. b
Fatto salvo il capoverso2, il contribuente può assoggettare all’imposta prestazioni che ne sono escluse (opzione), purché la indichi chiaramente o la dichiari nel rendiconto.
L’opzione è esclusa per:
b. le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso2 numeri20 e 21, se il destinatario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo.
Art. 23 cpv.2 n. 2,3, 3bis,7 e 10
Sono esenti dall’imposta:
2. la messa a disposizione di beni per l’uso o il godimento, segnatamente la loro locazione o il loro noleggio, purché il destinatario stesso della fornitura utilizzi i beni prevalentemente all’estero; 3. la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell’ambito del regime di transito (art. 49 LD4, del regime di deposito doganale (art. 50–57 LD), del regime di ammissione temporanea (art. 58 LD) o del regime del perfezionamento attivo (art. 59 LD), purché il regime sia concluso regolarmente o con autorizzazione successiva dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD); 3bis. la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero a causa del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale (art. 62–66 LD) e che non hanno perso questo statuto doganale con effetto retroattivo; 7. le prestazioni di trasporto e le attività accessorie nel settore della logistica, quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio:
per le quali il luogo della prestazione di servizi secondo l’articolo 8 capoverso1 è sul territorio svizzero, ma la prestazione di servizi è eseguita esclusivamente all’estero, o
che sono effettuate in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale; 10. le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché gli stessi si avvalgano di forniture di beni e prestazioni di servizi che terzi effettuano all’estero; se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all’estero, è esente dall’imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell’agenzia di viaggio o dell’organizzatore concernente le prestazioni all’estero;
Art. 24, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv.2
Concerne soltanto il testo francese
Art. 24a Imposizione dei margini
Ai fini del calcolo dell’imposta, il contribuente che ha acquistato pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità e simili, può, al momento in cui li rivende, dedurre il prezzo d’acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia dedotto l’imposta precedente sul prezzo d’acquisto (imposizione dei margini). Se il prezzo d’acquisto è superiore al prezzo di vendita, la perdita può essere computata deducendo la differenza dalla cifra d’affari imponibile.
Per i pezzi da collezione importati dal rivenditore, l’imposta sull’importazione versata può essere addizionata al prezzo d’acquisto.
È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o sulla base di un contratto di commissione d’acquisto o di vendita per conto di terzi.
Il Consiglio federale definisce la nozione di pezzi da collezione.
Se più pezzi da collezione sono acquistati a un prezzo complessivo, l’imposta può essere calcolata sulla differenza tra il prezzo d’acquisto complessivo e il prezzo di vendita complessivo. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.
Art. 25 cpv.2 lett. abis e 3
L’imposta ammonta al 2,5 per cento (aliquota ridotta):
abis. su giornali, riviste e libri elettronici senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale;
Agli alimenti offerti nell’ambito di prestazioni della ristorazione si applica l’aliquota normale. È considerata prestazione della ristorazione la somministrazione di alimenti quando il contribuente li prepara o li serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto. Se gli alimenti sono destinati a essere asportati o consegnati si applica l’aliquota ridotta, purché a tale scopo siano stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati per la delimitazione di queste prestazioni rispetto a quelle della ristorazione; diversamente si applica l’aliquota normale. Se gli alimenti sono offerti in distributori automatici si applica l’aliquota ridotta.
Art. 27 cpv.2 lett. b e 3
Chi menziona un’imposta in una fattura senza esservi autorizzato o indica un’imposta troppo elevata per una prestazione deve l’imposta indicata, salvo che:
b. renda verosimile che per la Confederazione non ne risulta una perdita d’imposta; non vi è perdita d’imposta segnatamente se il destinatario della fattura non ha dedotto l’imposta precedente o se l’imposta precedente dedotta è stata rimborsata alla Confederazione.
Le conseguenze giuridiche di cui al capoverso2 si verificano anche in caso di accredito, sempre che il destinatario dell’accredito non si opponga per scritto a un’imposta indicata senza fondamento o a un ammontare d’imposta troppo elevato.
Art. 28 cpv.3
Ex cpv.4
Art. 28a Deduzione dell’imposta precedente fittizia
Il contribuente può dedurre un’imposta precedente fittizia se:
nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, ha acquistato un bene mobile accertabile; e
all’acquisto del bene non gli viene chiaramente trasferita l’imposta sul valore aggiunto.
L’imposta precedente fittizia viene calcolata sull’importo pagato dal contribuente. Tale importo comprende l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile al momento dell’acquisto del bene.
Per i beni assoggettati all’imposizione dei margini secondo l’articolo 24a non può essere dedotta alcuna imposta precedente fittizia.
Art. 29 cpv. 1bis e 4
Per le prestazioni eseguite all’estero, la deduzione dell’imposta precedente è ammessa nella stessa misura in cui sarebbe possibile se le prestazioni fossero eseguite sul territorio svizzero e si fosse potuto optare per la loro imposizione secondo l’articolo 22.
Per la determinazione dell’imposta precedente deducibile le società holding possono basarsi sull’attività imprenditoriale delle imprese da esse detenute che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
Art. 37 cpv.3, secondo periodo
… Sono fissate dall’AFC previa consultazione delle associazioni dei settori interessati.
Art. 38 cpv.1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), nonché lett. a
eb
Se l’imposta calcolata sul prezzo di alienazione secondo l’aliquota legale supera
000 franchi o l’alienazione è effettuata a favore di una persona strettamente vincolata, il contribuente deve adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell’imposta mediante notifica:
in caso di ristrutturazioni conformemente agli articoli19 o 61 LIFD5;
in caso di altri trasferimenti di un patrimonio o di una parte di esso a un altro contribuente nell’ambito di una costituzione, di una liquidazione, di una ristrutturazione, di un’alienazione di un’attività commerciale o di un negozio giuridico disciplinato dalla legge del 3 ottobre 20036 sulla fusione.
Art. 44 cpv.2
La cessione o la costituzione in pegno del credito fiscale lascia impregiudicati i diritti dell’AFC, segnatamente le sue eccezioni e le misure a garanzia dell’imposta.
Art. 45 cpv.1 lett. a, c e d, nonché2, frase introduttiva e lett. b
Soggiacciono all’imposta sull’acquisto:
prestazioni di servizi che, secondo l’articolo8 capoverso1, vengono eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;
la fornitura di beni immobili sul territorio svizzero che non soggiace all’imposta sull’importazione ed è effettuata da imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti, fatta eccezione per la messa a disposizione di tali beni per l’uso o il godimento;
la fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all’estero a contribuenti in territorio svizzero.
È assoggettato all’imposta per le prestazioni di cui al capoverso1 il destinatario delle stesse, sempre che:
b. acquisti nell’anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi.
Art. 45a Prestazioni che non soggiacciono all’imposta sull’acquisto
Non soggiacciono all’imposta sull’acquisto le prestazioni escluse dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l’articolo 21 o esenti dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l’articolo 23.
Art. 51 cpv.2 lett. b e 3
La responsabilità solidale secondo l’articolo 70 capoverso 3 LD delle persone che allestiscono a titolo professionale dichiarazioni doganali (art. 109 LD) decade se:
b. il debito fiscale è addebitato all’importatore sul conto della procedura accentrata di conteggio dell’AFD (PCD); e 3 L’AFD può esigere dalla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali la prova del suo potere di rappresentanza.
Art. 52 cpv.2
Se al momento dell’importazione di supporti di dati non è possibile stabilirne il valore di mercato e se l’importazione non è esente da imposta secondo l’articolo 53, non è dovuta alcuna imposta sull’importazione e sono applicabili le disposizioni sull’imposta sull’acquisto (art. 45–49).
Art. 53 cpv.1 lett. g
È esente da imposta l’importazione di:
g. energia elettrica in condotte, gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento;
Art. 54, rubrica
Base di calcolo
Art. 55 cpv.2
Sull’importazione di beni ai sensi dell’articolo 25 capoverso2 lettere a e a bis l’imposta ammonta al 2,5 per cento.
Art. 58 lett. c, cbis e d
Non viene riscosso un interesse moratorio se:
i beni tassati con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51 cpv. 2 lett. b, 58 e 59 LD) previa conclusione del regime doganale: 1. sono riesportati, o 2. sono assegnati a un altro regime doganale (art. 47 LD);
cbis. in caso di beni tassati con obbligo di pagamento condizionato, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero;
Abrogata
Titolo prima dell’art. 74
Capitolo 4 Diritti e doveri delle autorità
Sezione 1 Segreto e assistenza amministrativa
Titolo prima dell’art. 76
Sezione 2 Protezione dei dati
Art. 76 Trattamento dei dati
Per l’adempimento dei suoi compiti legali, l’AFC è autorizzata a trattare dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione, compresi i dati concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali.
L’AFC è autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’assicurazione vecchiaia e superstiti secondo l’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19467 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per accertare l’assoggettamento fiscale.
Art. 76a Sistema d’informazione
L’AFC gestisce un sistema d’informazione per trattare dati personali e dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali nonché i profili della personalità.
Il sistema serve per:
accertare l’assoggettamento fiscale di persone fisiche e giuridiche nonché di comunità di persone;
accertare le prestazioni imponibili, nonché determinare e verificare le imposte dovute sulle stesse e le imposte precedenti deducibili;
verificare le prestazioni dichiarate come escluse dall’imposta e le relative imposte precedenti;
verificare l’esenzione fiscale di prestazioni che per legge soggiacciono all’imposta o per la cui imposizione si è optato;
eseguire controlli sui giustificativi di importazione ed esportazione rilevanti per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto;
garantire la riscossione delle imposte dovute dai contribuenti e dalle persone responsabili in solido;
infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
lottare contro i reati fiscali;
tenere statistiche necessarie alla determinazione dell’imposta;
eseguire analisi ed elaborare profili di rischio.
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione:
dati sull’identità delle persone;
dati sulle attività economiche;
dati sulla situazione reddituale e patrimoniale;
dati sulla situazione tributaria;
dati su debiti e cessioni di crediti;
dati su procedure di esecuzione, fallimento e sequestro;
profili della personalità secondo l’articolo3 lettera d della legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati;
dati sull’osservanza degli obblighi fiscali;
dati sul sospetto di infrazioni;
dati su reati, oggetti sequestrati e mezzi di prova;
dati su procedimenti amministrativi e penali nonché su procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria.
Art. 76b Comunicazione dei dati
In virtù dell’articolo10 della legge del 28 giugno 19679 sul Controllo delle finanze, per l’adempimento dei suoi compiti legali il Controllo federale delle finanze ha accesso al sistema d’informazione dell’AFC.
L’AFC può comunicare o rendere accessibili i dati di cui all’articolo 76a capoverso3 mediante procedura di richiamo al personale dell’AFD incaricato della determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’esecuzione di procedimenti amministrativi e penali, sempre che questo sia necessario all’esecuzione dei suoi compiti.
Art. 76c Conservazione dei dati e dei documenti
I dati e i documenti utilizzati e trattati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi. 2I documenti conservati in base alla presente disposizione sono equiparati agli originali.
Art. 76d Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
il sistema d’informazione;
le categorie dei dati personali trattati;
l’elenco dei dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali;
il diritto d’accesso e di trattamento;
la durata di conservazione dei dati; e
l’archiviazione e la distruzione dei dati.
Titolo prima dell’art. 77
Sezione 3 Garanzia della corretta riscossione delle imposte
Art. 86 cpv.7
La riscossione di un ammontare d’imposta secondo il capoverso2 lascia impregiudicata la determinazione del credito fiscale definitivo secondo gli articoli 72, 78 e 82. Se la determinazione del credito fiscale non ha luogo a causa di inattività del contribuente, in particolare perché non corregge le lacune ai sensi dell’articolo 72 né chiede una decisione ai sensi dell’articolo 82, con la scadenza del termine di prescrizione del diritto di tassazione si considerano credito fiscale anche gli importi dell’imposta determinati dall’AFC secondo il capoverso2.
Art. 88 cpv.3
Il contribuente può chiedere la restituzione di imposte pagate ma non dovute, purché il credito fiscale non sia passato in giudicato.
Art. 89 cpv.2, 4 e 5
Se il credito fiscale non è ancora passato in giudicato ed è contestato, l’AFC emana una decisione. La collocazione definitiva non si opera finché non esista una decisione passata in giudicato.
Abrogato
L’AFC deve indicare i crediti fiscali negli inventari pubblici o insinuarli in caso di diffida pubblica ai creditori.
Art. 92 cpv.1, frase introduttiva e 6
L’AFC può condonare in tutto o in parte un’imposta accertata e passata in giudicato se:
Abrogato
Art. 93 cpv.1, frase introduttiva
L’AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non sono passati in giudicato, né scaduti, se:
Art. 96 cpv.4 lett. b
Concerne soltanto il testo francese
Art. 105 cpv.1 lett. b–e
Il diritto di avviare un procedimento penale si prescrive:
nell’ambito dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell’imposta sull’acquisto: 1. per le contravvenzioni secondo l’articolo 96 capoversi 1–3, in sei mesi dal passaggio in giudicato del corrispondente credito fiscale, 2. in caso di sottrazione d’imposta secondo l’articolo 96 capoverso4, in due anni dal passaggio in giudicato del corrispondente credito fiscale, 3. per i delitti secondo l’articolo 97 capoverso2 e per i delitti secondo gli articoli 14–17 DPA10, in sette anni dalla fine del periodo fiscale interessato;
nell’ambito dell’imposta sull’importazione: per tutti i delitti e le contravvenzioni secondo gli articoli 96, 97 capoverso2 e 99 nonché per i delitti secondo gli articoli 14–17 DPA, in sette anni;
Abrogata
Abrogata
Art. 107 cpv.1 lett. c e 2
Il Consiglio federale:
c. disciplina il trattamento in materia di IVA delle prestazioni rese a persone che appartengono al personale e sono allo stesso tempo persone strettamente vincolate; a tale scopo tiene conto del trattamento di queste prestazioni nel quadro dell’imposta federale diretta e può prevedere eccezioni all’articolo 24 capoverso2.
IlConsiglio federale può emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l’imposizione delle operazioni con monete d’oro e con oro fino nonché l’imposizione della loro importazione.
Art. 109 cpv.1
Il Consiglio federale può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti dei contribuenti, dei Cantoni, degli ambienti scientifici, degli operatori fiscali e dei consumatori.
Art. 115 cpv.1
Gli articoli 112 e 113 sono applicabili per analogia alla modifica delle aliquote d’imposta. Il Consiglio federale adegua di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell’articolo 37 capoverso1.
Art. 115a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2016
Su pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità e simili per i quali al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 è già stata dedotta l’imposta precedente, la deduzione dell’imposta precedente non deve essere applicata retroattivamente, purché la vendita dei beni in questione sia effettuata sul territorio svizzero e sia versata l’imposta sul valore aggiunto sul prezzo di vendita totale.
II
La legge del 12 giugno 200911 sull’IVA nel tenore del 26 settembre 201412 della legge federale sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 18 cpv.2 lett. l
Priva d’oggetto
Art. 25 cpv.2 lett. b
Priva d’oggetto
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV
Coordinamento con la legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge del 20 giugno 2014 13 sulle derrate alimentari o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l’articolo 25 cpv. 3 avrà il seguente tenore:
Alle derrate alimentari offerte nell’ambito di prestazioni della ristorazione si applica l’aliquota normale. È considerata prestazione della ristorazione la somministrazione di derrate alimentari quando il contribuente le prepara o le serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto. Se le derrate alimentari, ad eccezione delle bevande alcoliche, sono destinate a essere asportate o consegnate si applica l’aliquota ridotta, purché a tale scopo siano stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati per la delimitazione di queste prestazioni da quelle della ristorazione; diversamente si applica l’aliquota normale. Se le derrate alimentari, ad eccezione delle bevande alcoliche, sono offerte in distributori automatici si applica l’aliquota ridotta.
V
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 gennaio 2017.14
Fatto salvo il capoverso3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018 15.
L’articolo7 capoverso3 lettera b (cifra I) entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2 giugno 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
D sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 26 mag. 2017.
Allegato
(cifra III) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa
Art. 14 cpv.1 lett. g e 2
1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l’audizione di testimoni:
g. l’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Le autorità indicate al capoverso1 lettere a, b, d–g affidano l’audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.
2. Legge federale dell’11 aprile 188917 sulla esecuzione e sul fallimento
Art. 80 cpv.2 n. 5
Sono parificati alle decisioni giudiziarie:
5. nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, rendiconti fiscali e avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il subentrare della prescrizione del diritto di tassazione, nonché avvisi di tassazione che sono passati in giudicato con il riconoscimento scritto da parte del contribuente.
3. Legge federale del 18 giugno 201018 sul numero d’identificazione delle imprese
Art. 6a Identificatore personale nel registro IDI
L’UST può utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato dell’AVS secondo l’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194619 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, se questo è necessario per identificare persone fisiche nel registro IDI.
L’UST può comunicare il numero d’assicurato ai servizi IDI autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato, se questo è necessario per identificare la persona interessata nel registro.
Art. 11 cpv.6
Il numero d’assicurato dell’AVS non è pubblico.
4. Legge del 28 giugno 196720 sul Controllo federale delle finanze
Art. 6 lett. k
Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti:
k. Abrogata Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.