RU 2017 4041
Legge federale
sull’imposizione del tabacco
(Legge sull’imposizione del tabacco, LImT)
Modifica del 17 marzo 2017
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 20161,
decreta:
I
La legge del 21 marzo 19692 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 103 e 131 capoverso1 lettera a della Costituzione federale3, Sostituzione di espressioni
Nell’articolo2 «Direzione generale delle dogane» è sostituito con «Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane)».
Negli articoli 15 capoversi 1–3, 17 capoverso1, 18 capoverso1, 24 capoverso 1 lettera b e 36 capoverso1 lettera g «Direzione generale delle dogane» è sostituito con «Amministrazione delle dogane».
Nell’articolo 19 capoverso1 «Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane)» è sostituito con «Amministrazione delle dogane».
Art. 10 cpv.1 lett. b
L’imposta è stabilita:
b. per il tabacco trinciato fine e il tabacco per pipe ad acqua, per chilogrammo e in per cento del prezzo al minuto;
Art. 32
II. Ricorso 1 I rimedi giuridici per le decisioni degli uffici doganali nell’ambito della procedura d’imposizione doganale sono retti dalla LD4.
Le altre decisioni degli uffici doganali emanate sulla base della presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.
Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario emanate sulla base della presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.
II
L’allegato III è modificato come segue:
Titolo Tariffa d’imposta per il tabacco trinciato fine e il tabacco per pipe ad acqua
III
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 marzo 2017 Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 luglio 2017.5
La presente legge entra in vigore il 1° settembre 20176.
16 agosto 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
D sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 20 lug. 2017.