RU 2017 497
Legge federale
sull’imposta preventiva
(LIP)
Modifica del 30 settembre 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 13 aprile 20151; visto il parere del Consiglio federale del 5 giugno 20152,
decreta:
I
La legge federale del 13 ottobre 19653 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 2bis
Non è dovuto alcun interesse di mora se le condizioni materiali per l’adempimento dell’obbligazione fiscale sono soddisfatte mediante la notifica della prestazione imponibile conformemente a:
l’articolo 20 e le sue disposizioni d’esecuzione; o
l’accordo internazionale applicabile nel singolo caso e le sue disposizioni d’esecuzione.
Art. 20
2. Per i redditi di 1 Qualora il pagamento dell’imposta sul reddito di capitali mobili capitali mobili causi complicazioni inutili o rigori manifesti, il contribuente può essere autorizzato a soddisfare alla sua obbligazione fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile.
Il Consiglio federale determina i casi nei quali la procedura di notifica è ammessa. La procedura di notifica è ammessa in particolare per le distribuzioni di dividendi e le prestazioni valutabili in denaro all’interno di un gruppo svizzero o internazionale.
Se, nei casi di cui all’articolo 16 capoverso2 bis, la notifica della prestazione imponibile, la richiesta di applicazione della procedura di notifica oppure l’esercizio del diritto alla procedura di notifica non hanno luogo tempestivamente, la procedura di notifica è concessa dietro eventuale riscossione di una multa disciplinare secondo l’articolo 64.
Art. 70c
V. Disposizioni 1 Gli articoli 16 capoverso 2bis e 20 si applicano anche ai fatti anteriori transitorie della modifica del all’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016, a meno che 30 settembre il credito fiscale o il credito per interessi di mora sia prescritto oppure 2016 sia stato accertato con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2011.
Se il contribuente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 16 capoverso 2bis, l’interesse di mora già pagato è rimborsato su sua richiesta senza interessi rimunerativi.
La richiesta va presentata entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 gennaio 20174.
La presente legge entra in vigore il 15 febbraio 20175.
1° febbraio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthardt |
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr |
Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 30 gennaio 2017.