Fonte

RU 2017 5039

Legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni
(LAID)

Modifica del 17 marzo 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 20161,
decreta:

I

La legge federale del 14 dicembre 19902 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:

Art. 4 cpv.1 e 2 lett. g

Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un’impresa o uno stabilimento d’impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.

Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

g. fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.

Art. 21 cpv.1 lett. b e d, nonché2 lett. b

Le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all’imposta se:

  1. gestiscono uno stabilimento d’impresa nel Cantone;

  2. commerciano immobili siti nel Cantone.

Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all’estero sono inoltre assoggettate all’imposta se:

b. fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.

Art. 72x3 Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 marzo 2017

I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica del 17 marzo 2017 degli articoli4 capoversi1 e 2 lettera g, nonché 21 capoversi1 lettera d e 2 lettera b per la data di entrata in vigore di tale modifica.

A partire da tale data, gli articoli4 capoversi1 e 2 lettera g, nonché 21 capoversi1 lettera d e 2 lettera b sono direttamente applicabili laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad essi contrario.

II

Coordinamento della presente modifica con la legge federale del 30 settembre 2016 sull’energia e la legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa 1. Legge federale del 30 settembre 20164 sull’energia (allegato cifra II n. 4) Art. 72v5 Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 30 settembre 2016 2. Legge federale del 16 dicembre 20166 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa (cifra I n. 2) Art. 72w7 Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 16 dicembre 2016

Il numero definitivo della presente disposizione sarà stabilito dalla Cancelleria federale in

III

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017 Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 luglio 20178.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20199.

16 agosto 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 10 agosto 2017.