RU 2017 5059
Legge federale
concernente l’imposta sul valore aggiunto
(Legge sull’IVA, LIVA)
Modifica del 30 settembre 2016 (RU 2017 3575; RS 641.20)
Art. 115a
Invece di: Su pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità e simili per i quali al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 è già stata dedotta l’imposta precedente, la deduzione dell’imposta precedente non deve essere applicata retroattivamente, purché la vendita dei beni in questione sia effettuata sul territorio svizzero e sia versata l’imposta sul valore aggiunto sul prezzo di vendita totale.
Leggasi: Su pezzi da collezione quali oggetti d’arte, antichità e simili per i quali al momento dell’entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 è già stata dedotta l’imposta precedente, la deduzione dell’imposta precedente non deve essere annullata, purché la vendita dei beni in questione sia effettuata sul territorio svizzero e sia versata l’imposta sul valore aggiunto sul prezzo di vendita totale.
30 agosto 2017 Commissione di redazione dell’Assemblea federale