Fonte

RU 2017 5147

Ordinanza
sulla formazione professionale
(Ordinanza sulla formazione professionale, OFPr)

Modifica del 15 settembre 2017

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 novembre 20031 sulla formazione professionale è modificata come segue:

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 28a Commissione federale per le scuole specializzate superiori

Viene istituita la Commissione federale per le scuole specializzate superiori.

Nella Commissione sono rappresentati le organizzazioni di settore, gli operatori della formazione, i Cantoni e la Confederazione.

La SEFRI assume la segreteria della Commissione.

La Commissione fornisce consulenza alla SEFRI in materia di riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori.

Art. 36 cpv.3

Gli attestati professionali e i diplomi sono firmati dal presidente dell’organo responsabile della procedura di qualificazione e da un membro della Direzione della SEFRI.

Art. 38 rubrica e cpv.1

Elenco dei titoli e delle professioni (art. 19 cpv. 2 lett. e, art. 28 cpv. 2 e 29 cpv. 3 LFPr)

La SEFRI pubblica un elenco in forma elettronica2:

  1. dei titoli protetti della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore nelle tre lingue ufficiali della Confederazione; può anche aggiungere una denominazione inglese se questa è univoca a livello internazionale;

  2. dei partner della formazione professionale associati ai rispettivi titoli protetti.

Art. 61 rubrica e lett. c

Ripartizione della quota della Confederazione (art. 52 LFPr) La quota della Confederazione è suddivisa nel modo seguente:

c. contributi ai sensi degli articoli 56 e 56a LFPr;

Titolo prima dell’art. 63

Sezione 3 Contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e

della qualità nonché per prestazioni particolari di interesse pubblico

Art. 63 rubrica

Contributi per progetti di sviluppo della formazione professionale e della qualità (art. 4 e 54 LFPr)

Titolo prima dell’art. 65

Sezione 4 Contributi per lo svolgimento degli esami federali di professione e degli

esami professionali federali superiori, nonché per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori

Titolo prima dell’art. 66

Sezione 5 Procedura di concessione dei contributi

Art. 66 rubrica

Abrogato

www.bvz.admin.ch

Titolo prima dell’art. 66a

Sezione 6 Contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione

Art. 66a Domande di contributi e momento di presentazione

Le persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione o agli esami professionali federali superiori possono presentare una domanda di contributi federali alla SEFRI.

Di norma la domanda viene presentata dopo il sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.

Se le condizioni di cui all’articolo 66e sono soddisfatte, può essere presentata una domanda di pagamento di contributi parziali prima che venga sostenuto l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore.

Art. 66b Domanda presentata dopo il sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore

La domanda di contributi presentata dopo il sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore comprende:

  1. i dati relativi al richiedente;

  2. le fatture, rilasciate dall’operatore del corso di preparazione, che attestano i costi del corso che devono essere pagati dal richiedente;

  3. la ricevuta, rilasciata dall’operatore del corso di preparazione, che attesta i costi computabili del corso pagati dal richiedente;

  4. la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.

Art. 66c Requisiti per l’accesso ai contributi dopo il sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore

La SEFRI versa contributi se:

  1. al momento della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore il richiedente è fiscalmente domiciliato in Svizzera;

  2. il corso di preparazione seguito: 1. era iscritto nella lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g nell’anno in cui è iniziato, e 2. è iniziato al massimo sette anni prima della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore;

  1. i costi computabili del corso superano i 1000 franchi;

  2. il richiedente è in possesso di una ricevuta rilasciata dall’operatore del corso di preparazione che attesta il pagamento da parte dello stesso richiedente dei costi computabili del corso e tale ricevuta non è già stata presentata in occasione di un’altra domanda;

  3. è stato sostenuto un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;

  4. la domanda viene presentata entro due anni dalla notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.

La SEFRI versa i contributi esclusivamente alle persone che hanno seguito i corsi.

Art. 66d Domanda di contributi parziali prima del sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore

La domanda di contributi parziali prima del sostenimento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore comprende:

  1. i dati relativi al richiedente;

  2. un impegno scritto nei confronti della SEFRI a: 1. sostenere l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore in questione, e 2. presentare al massimo entro cinque anni dalla prima domanda la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore;

  3. le fatture, rilasciate dall’operatore del corso di preparazione, che attestano i costi del corso che devono essere pagati dal richiedente;

  4. la ricevuta, rilasciata dall’operatore del corso di preparazione, che attesta i costi computabili del corso pagati dal richiedente;

  5. la prova che secondo l’ultima tassazione definitiva il richiedente ha versato un’imposta federale diretta inferiore a 88 franchi.

È possibile presentare diverse domande di contributi parziali. Eventuali contributi residui possono essere richiesti dopo il ricevimento della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore.

Art. 66e Requisiti per i contributi parziali, conteggio e rimborso

La SEFRI versa contributi parziali se:

  1. al momento della presentazione della domanda il richiedente è fiscalmente domiciliato in Svizzera;

  2. è stato presentato un impegno scritto ai sensi dell’articolo 66d capoverso 1 lettera b;

  1. il corso di preparazione seguito: 1. era riportato nella lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g nell’anno in cui è iniziato, e 2. è iniziato al massimo due anni prima della presentazione della domanda;

  2. per ogni domanda i costi computabili del corso superano i 3500 franchi;

  3. il richiedente è in possesso di una ricevuta rilasciata dall’operatore del corso di preparazione che attesta il pagamento da parte sua dei costi computabili del corso e tale ricevuta non è già stata presentata in occasione di un’altra domanda;

  4. secondo l’ultima tassazione definitiva il richiedente ha versato un’imposta federale diretta inferiore a 88 franchi.

Dopo aver ricevuto la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore e altre eventuali ricevute, la SEFRI elabora un conteggio finale e versa, su richiesta, eventuali contributi residui fino al raggiungimento del tetto massimo.

La SEFRI versa i contributi esclusivamente alle persone che hanno seguito i corsi.

Se entro il termine stabilito nell’articolo 66d capoverso1 lettera b numero 2 non perviene alcuna decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale di professione o dell’esame professionale federale superiore, il contributo versato diventa esigibile. Si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi.

Art. 66f Tasso di contribuzione, tetto massimo e costi computabili dei corsi

Per le domande di cui all’articolo 66b e all’articolo 66d il tasso di contribuzione ammonta al 50 per cento dei costi computabili dei corsi.

Il tetto massimo dei costi computabili dei corsi per ogni persona avente diritto ai contributi e per ogni titolo ammonta a:

  1. 19 000 franchi per gli esami federali di professione;

  2. 21 000 franchi per gli esami professionali federali superiori.

È considerata computabile soltanto la parte dei costi del corso finalizzata direttamente alla trasmissione di conoscenze utili per l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore. In particolare, non sono considerate computabili le spese per i viaggi, il vitto e il pernottamento.

Non sono computabili i costi dei corsi che ricevono contributi nell’ambito dell’Accordo intercantonale del 22 marzo 20124 sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS).

Consultabile sul sito della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) www.edk.ch > Attività > Accordi sui finanziamenti > Scuole specializzate superiori

Art. 66g Lista dei corsi di preparazione

La SEFRI gestisce una lista dei corsi di preparazione. La lista è parte integrante dell’ordinanza e viene pubblicata sotto forma di rinvio (art.5 cpv.1 lett. c della legge sulle pubblicazioni ufficiali del 18 giugno 20045. La lista è accessibile in forma elettronica6. La SEFRI aggiorna la lista annualmente.

Gli operatori che vogliono inserire i propri corsi nella lista dei corsi di preparazione devono:

  1. avere la loro sede in Svizzera;

  2. garantire il rispetto degli obblighi loro imposti (art. 66i);

Gli operatori presentano un’apposita richiesta alla SEFRI fornendo i dati e i documenti necessari.

La SEFRI inserisce un corso nella lista se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. il corso si svolge in Svizzera; e

  2. i contenuti del corso offrono una preparazione diretta a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore. Inoltre, il corso copre interamente o parzialmente le competenze richieste per l’esame.

In casi eccezionali e motivati, in particolare se in Svizzera non viene offerto il corso corrispondente, può essere inserito nella lista anche un corso che non si svolge in Svizzera o che viene offerto da un operatore la cui sede non si trova in Svizzera.

L’operatore deve confermare il corso inserito nella lista ogni anno affinché compaia nella lista l’anno seguente.

Art. 66h Controlli a campione

La SEFRI verifica i dati dell’operatore del corso di cui agli articoli 66g capoversi 2 e 4 e 66i capoverso1 tramite controlli a campione.

Art. 66i Obblighi dell’operatore del corso e sanzioni

L’operatore del corso rilascia alle persone che hanno seguito il corso una ricevuta basata sul modello della SEFRI. La ricevuta riporta in maniera corretta:

  1. l’importo complessivo dei costi del corso;

  2. i costi computabili;

  3. i costi computabili pagati dalla persona che ha seguito il corso.

L’operatore collabora allo svolgimento di controlli a campione.

Se un operatore fornisce informazioni false, non utilizza il modello di cui al capoverso1, non si attiene alle direttive o non fornisce i documenti richiesti nell’ambito dei controlli a campione entro i termini stabiliti, la SEFRI può cancellare il corso o i corsi dell’operatore dalla lista.

www.sbfi.admin.ch/fps-finanziamento

Inoltre, se un operatore fornisce deliberatamente informazioni non veritiere la SEFRI può bloccare l’iscrizione alla lista per un anno.

Art. 66j Delega di compiti

La SEFRI può delegare compiti definiti nella sezione 6 a organizzazioni del mondo del lavoro.

La delega è fatta tramite una convenzione sulle prestazioni.

Titolo prima dell’art. 67

Sezione 7 Riduzione o rifiuto dei contributi federali

(art. 58 LFPr)

Titolo prima dell’art. 68

Sezione 8 Fondo per la formazione professionale

Art. 78a Disposizioni transitorie della modifica del 15 settembre 2017

È possibile richiedere i contributi di cui agli articoli 66c e 66e per i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori se tali corsi sono iniziati dopo il 1° gennaio 2017.

La SEFRI provvede affinché l’efficacia delle disposizioni della sezione 6 del

capitolo 8 (art. 66a-66j) venga verificata tre anni dopo l’entrata in vigore della

modifica del 15 settembre 2017 e affinché venga presentato un rapporto al Consiglio federale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

15 settembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr