Fonte

RU 2017 5519

Ordinanza
sulla radiotelevisione
(ORTV)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 57

Importo del canone annuo: franchi

  1. per un’economia domestica di tipo privato 365.–

  2. per una collettività 730.–

Art. 67b

La cifra d’affari annua minima che determina l’obbligo di pagare il canone per le imprese ammonta a 500 000 franchi.

Il canone annuo per un’impresa ammonta, in base al livello di cifra d’affari, a:

Cifra d’affari in franchi Canone in franchi

  1. Livello1 da 500 000 a 999 999 365

  2. Livello 2 da 1 000 000 a 4 999 999 910

  3. Livello 3 da 5 000 000 a 19 999 999 2 280

  4. Livello 4 da 20 000 000 a 99 999 999 5 750

  5. Livello 5 da 100 000 000 a 999 999 999 14 240

  6. Livello 6 1 000 000 000 e oltre 35 590

Art. 86 cpv.1

Il nuovo canone radiotelevisivo subentrerà al canone di ricezione (cambiamento di sistema) il 1° gennaio 2019.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2017.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr