RU 2017 5519
Ordinanza
sulla radiotelevisione
(ORTV)
Modifica del 18 ottobre 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 57
Importo del canone annuo: franchi
per un’economia domestica di tipo privato 365.–
per una collettività 730.–
Art. 67b
La cifra d’affari annua minima che determina l’obbligo di pagare il canone per le imprese ammonta a 500 000 franchi.
Il canone annuo per un’impresa ammonta, in base al livello di cifra d’affari, a:
Cifra d’affari in franchi Canone in franchi
Livello1 da 500 000 a 999 999 365
Livello 2 da 1 000 000 a 4 999 999 910
Livello 3 da 5 000 000 a 19 999 999 2 280
Livello 4 da 20 000 000 a 99 999 999 5 750
Livello 5 da 100 000 000 a 999 999 999 14 240
Livello 6 1 000 000 000 e oltre 35 590
Art. 86 cpv.1
Il nuovo canone radiotelevisivo subentrerà al canone di ricezione (cambiamento di sistema) il 1° gennaio 2019.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2017.
18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |