Fonte

RU 2017 5607

Legge federale
sulla navigazione aerea
(LNA)

Modifica del 16 giugno 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20161,
decreta:

I

La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 2 cpv.2

Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell’ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.

Art. 3a cpv.1 lett. b e cbis,2, frase introduttiva,3 lett. a e c

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:

  1. la sicurezza tecnica nell’aviazione (sicurezza aerea);

  2. cbis. la prevenzione di atti illeciti contro l’aviazione (sicurezza dell’aviazione); 2 Gli accordi concernenti la sicurezza aerea, il servizio della sicurezza aerea e la sicurezza dell’aviazione possono contenere in particolare disposizioni riguardanti: 3 Gli accordi concernenti il servizio della sicurezza aerea possono:

a. Concerne soltanto il testo tedesco

c. prevedere la delega della fornitura di servizi della sicurezza aerea ad altri fornitori di servizi della sicurezza aerea; va rispettato il divieto in materia di delega di cui all’articolo 40b capoverso4.

Art. 10a

IIIa. Lingua 1 Le conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza delle conversazioni radiotele- aerea nello spazio aereo svizzero sono effettuate di regola in inglese. foniche

Il Consiglio federale può prevedere deroghe qualora sia necessario ai fini della sicurezza aerea.

Art. 12 cpv.1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni di polizia, in particolare per garantire la sicurezza aerea, per prevenire gli attentati, per combattere il rumore, l’inquinamento dell’aria e altri effetti dannosi o molesti inerenti all’impiego di aeromobili.

Art. 15

L’UFAC ordina speciali provvedimenti di polizia, segnatamente per garantire la sicurezza aerea e combattere i rumori degli aeromobili, sia all’atto del rilascio di un’autorizzazione, sia mediante apposita decisione.

Art. 20, titolo marginale nonché cpv. e 21

VI. Sistema di 1 Ai fini di migliorare la sicurezza aerea, il Consiglio federale predisegnalazione degli eventi spone un sistema di segnalazione degli eventi particolari nel settore particolari dell’aviazione. Agli infortuni e agli incidenti gravi nel settore dell’aviazione si applica l’articolo23 capoverso1.

Per l’approntamento del sistema di segnalazione il Consiglio federale si ispira al diritto dell’Unione europea.

Art. 21, titolo marginale e cpv. 1bis

VII. Polizia 1bis Abrogato aerea 1. Competenze e poteri

Art. 21a

2. Guardie di 1 Per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza sicurezza nel traffico aereo a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale, a bordo di tali aeromobili o in aerodromi esteri possono essere impiegate guardie di sicurezza.

Possono essere impiegate le seguenti persone formate per tale compito dall’Ufficio federale di polizia (fedpol):

  1. membri dei corpi di polizia cantonale o comunale;

  2. membri della Sicurezza militare;

  3. membri del Corpo delle guardie di confine;

  4. membri di fedpol;

  5. membri della polizia dei trasporti. 3 Le guardie di sicurezza a bordo possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 20083 sulla coercizione è applicabile. 4 In caso di ricorso a personale dei Cantoni o dei Comuni, la Confederazione rimborsa le relative spese.

Art. 21b

3. Sistema Fedpol elabora in un sistema d’informazione i dati necessari allo svold’informazione per l’impiego gimento di analisi dei rischi e delle minacce e alla pianificazione deldi guardie di sicurezza nel l’impiego di guardie di sicurezza. traffico aereo

a. Scopo

Art. 21c

  1. Categorie 1 Nel sistema d’informazione sono trattati i seguenti dati relativi a di dati eventi rilevanti per la sicurezza e a individui potenzialmente pericolosi che vi sono implicati:

  2. dati personali concernenti l’identità e dati di contatto pubblicamente accessibili, segnatamente dati provenienti da reti sociali;

  3. dati personali che sono necessari per valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, come informazioni relative allo stato di salute, alle condanne o alle procedure penali o amministrative pendenti e all’appartenenza a gruppi criminali o terroristici;

  4. registrazioni di immagini e suoni. 2 Nel sistema d’informazione sono inoltre trattati i dati personali relativi all’identità delle guardie di sicurezza che possono essere impiegate.

Art. 21d

c. Diritti di 1 Hanno accesso al sistema d’informazione mediante una procedura di accesso e trasmissione richiamo esclusivamente i servizi di fedpol che: dei dati

  1. valutano il pericolo per la sicurezza dell’aviazione e svolgono le corrispondenti analisi dei rischi e delle minacce;

  2. decidono in merito all’impiego delle guardie di sicurezza, lo pianificano e lo valutano statisticamente. 2 I dati possono essere utilizzati soltanto per l’adempimento di tali compiti. 3 I dati contenuti nel sistema d’informazione possono essere trasmessi ai seguenti servizi per gli scopi indicati qui di seguito:

  3. alle autorità federali, cantonali e comunali di sicurezza e di perseguimento penale, per l’adempimento dei loro obblighi legali in materia di sicurezza dell’aviazione;

  4. alle imprese di trasporto aereo che impiegano aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale, per l’adempimento dei loro obblighi di diritto pubblico relativi alla sicurezza dell’aviazione, in particolare per l’impiego di guardie di sicurezza.

Art. 21e

d. Distruzione 1 Fedpol distrugge i dati relativi a individui potenzialmente pericolosi dei dati al più tardi cinque anni dopo la cessazione della minaccia per la sicurezza dell’aviazione derivante dalla persona in questione. 2 Fedpol distrugge i dati relativi alle guardie di sicurezza al più tardi due anni dopo l’ultimo impiego di queste ultime. 3 Prima della loro distruzione, i dati sono offerti all’Archivio federale conformemente all’articolo6 della legge del 26 giugno 19984 sull’archiviazione.

Art. 21f

4. Elenchi dei 1 Per la prevenzione o il perseguimento di crimini e delitti, le imprese passeggeri di trasporto aereo sono tenute a mettere a disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale, su loro richiesta, i seguenti dati sui passeggeri (elenchi dei passeggeri), per quanto li abbiano già rilevati nell’ambito della loro normale attività:

  1. cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero del documento di viaggio;

  2. data, ora e numero del volo;

  1. luogo di partenza, di transito e destinazione finale del trasporto;

  2. eventuali compagni di viaggio;

  3. informazioni relative al pagamento, in particolare il metodo di pagamento e il mezzo di pagamento impiegato;

  4. dati concernenti il servizio presso il quale è stato prenotato il trasporto. 2 Gli elenchi dei passeggeri sono messi a disposizione al più presto immediatamente dopo la conclusione del check-in e al più tardi sei mesi dopo l’esecuzione del trasporto. 3 L’autorità di perseguimento penale distrugge i dati messile a disposizione 72 ore dopo il loro ricevimento, purché non siano direttamente necessari per gli scopi di cui al capoverso1.

Art. 25

b. Commissione 1 Per svolgere le inchieste il Consiglio federale istituisce una commisd’inchiesta sione extraparlamentare d’inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 La Commissione d’inchiesta (Commissione) si compone di almeno tre e al massimo cinque esperti indipendenti. 3 La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria. Essa è amministrativamente aggregata al DATEC. 4 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione della Commissione. Può accorparla con la Commissione di cui all’articolo 15a della legge federale del 20 dicembre 19576 sulle ferrovie.

Art. 26

c. Procedura 1 La Commissione presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale né può essere impugnato. 2 Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare:

  1. la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;

  2. perquisizioni domiciliari, perquisizioni di carte e registrazioni, nonché perquisizioni di persone e oggetti;

  3. sequestri;

  4. analisi mediche quali prove del sangue o dell’urina;

  1. autopsie;

  2. analisi dei dati contenuti in apparecchi di registrazione;

  3. perizie. 3 Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa. 4 Le decisioni emanate dalla segreteria nell’ambito dell’inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione dinanzi alla Commissione. 5 La Commissione gestisce un sistema di assicurazione della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati. 6 Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.

Art. 26a cpv.1

Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato l’evento oggetto di inchiesta intenzionalmente o per negligenza grave, la Commissione può addossargli una parte delle spese d’inchiesta. Il Consiglio federale ne disciplina il calcolo. Al riguardo considera la gravità della colpa.

Art. 36e

2a. Aeroporti 1 L’uso degli aeroporti nazionali quali punti nodali del traffico aereo nazionali internazionale e come parte del sistema dei trasporti nel suo complesso risponde a un interesse nazionale.

È garantito il mantenimento degli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra nel loro stato attuale, in considerazione della funzione loro attribuita nel quadro dei piani settoriali della Confederazione. Gli organi incaricati di emanare norme di diritto e quelli preposti alla loro applicazione tengono debitamente conto di tale garanzia, in particolare in relazione alle disposizioni riguardanti la protezione delle paludi e delle zone palustri e alla loro esecuzione.

Art. 37c cpv.2

Per motivi importanti, in particolare la tutela della sicurezza aerea e di un ordinato svolgimento dell’esercizio, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall’obbligo di cui al capoverso1.

Art. 38 cpv.1

In quanto gli interessi militari lo consentano, gli aerodromi e gli idroscali appartenenti alla Confederazione devono essere aperti anche all’aviazione civile. Il Consiglio federale stabilisce:

  1. le ulteriori condizioni relative alla coutenza;

  2. le disposizioni relative all’aviazione civile che sono applicabili anche a detti aerodromi e idroscali per motivi legati alla sicurezza dell’aviazione, nonché l’intensità di fruizione a partire dalla quale tali disposizioni sono applicabili;

  3. le competenze.

Art. 39 cpv.1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 40a

1a. Dati aero- 1 Il Consiglio federale disciplina la produzione, la messa a disposizionautici ne, l’amministrazione, la trasmissione e la diffusione di dati aeronautici necessari per la messa a disposizione di informazioni aeronautiche e per la fornitura di servizi della sicurezza aerea.

Provvede all’istituzione e all’esercizio di un’interfaccia nazionale di registrazione dei dati contenente tutti i dati aeronautici secondo il capoverso1. Può delegare questo compito a una persona giuridica di diritto privato. Quest’ultima sottostà alla vigilanza dell’UFAC.

Gli enti di diritto pubblico e le persone di diritto privato che rilevano dati aeronautici e sono tenuti a trasmetterli all’interfaccia nazionale di registrazione dei dati in virtù di prescrizioni nazionali o internazionali si assumono i relativi costi. Questi ultimi comprendono segnatamente anche i costi della prima misurazione di nuovi edifici e di ostacoli alla navigazione aerea nonché i costi per la trasmissione di dati aeronautici all’interfaccia nazionale di registrazione dei dati. Il Consiglio federale può esonerare i proprietari d’ostacoli dall’obbligo di assumere costi.

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni si accordano reciprocamente un accesso agevolato ai dati aeronautici. Lo scambio dei dati è gratuito.

Art. 40abis

Art. 40b

3. Collabora- 1 Previa autorizzazione dell’UFAC, la società può: zione con altre imprese

  1. delegare la fornitura di servizi della sicurezza aerea di sua competenza a fornitori esteri di servizi della sicurezza aerea;

  2. fornire servizi della sicurezza aerea su incarico di fornitori esteri di servizi della sicurezza aerea;

  3. delegare a terzi l’assistenza tecnica che serve a fornire servizi della sicurezza aerea. 2 A tale scopo essa può stipulare contratti o acquisire partecipazioni.

Da una tale collaborazione non possono risultare limitazioni insostenibili per il servizio della sicurezza aerea in Svizzera.

La fornitura di servizi della sicurezza aerea d’importanza nazionale nonché le installazioni tecniche ed edili e il personale necessari a tale fornitura non possono essere oggetto di delega.

Il Consiglio federale stabilisce quali limitazioni sono considerate insostenibili secondo il capoverso3 e quali servizi sottostanno al divieto di cui al capoverso4.

Art. 40bbis

3a. Delega della 1 Il Consiglio federale può delegare la fornitura di servizi della sicufornitura di servizi della rezza aerea locali all’esercente di un aerodromo. sicurezza aerea locali 2 Per la delega occorre un’autorizzazione dell’UFAC.

L’UFAC rilascia l’autorizzazione se è garantita la sicurezza aerea.

Art. 41

III. Ostacoli alla 1 Per creare e per modificare ostacoli alla navigazione aerea occorre navigazione aerea e attività un’autorizzazione dell’UFAC. L’UFAC la rilascia se sono adottate le pericolose per la sicurezza della necessarie misure di sicurezza. navigazione 2 Sono ritenuti ostacoli alla navigazione aerea le costruzioni, gli imaerea 1. Principi pianti e le piantagioni che possono ostacolare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l’esercizio di impianti della navigazione aerea.

Il Consiglio federale stabilisce quali ostacoli alla navigazione aerea devono essere semplicemente notificati all’UFAC oppure direttamente registrati mediante le interfacce nazionali della registrazione dei dati. A tal proposito si basa sul potenziale di pericolo degli ostacoli.

Può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.

Art. 41a

2. Misurazione Il proprietario di un ostacolo alla navigazione aerea è tenuto a provvedere alla sua misurazione e alla trasmissione dei relativi dati all’in- terfaccia nazionale di registrazione dei dati. Il Consiglio federale può prevedere deroghe nei casi in cui i requisiti di qualità dei dati possono essere soddisfatti anche senza misurazione.

Art. 41b

3. Espropria- Per la soppressione totale o parziale di ostacoli alla navigazione aerea zione è applicabile la legislazione federale sull’espropriazione.

Art. 42 cpv. 1bis

Nelle zone di sicurezza può:

  1. limitare l’utilizzo dello spazio aereo mediante ordigni balistici;

  2. limitare le attività che possono compromettere la visibilità o avere un effetto abbagliante.

Art. 49 cpv.1

I fornitori di servizi della sicurezza aerea riscuotono tasse:

  1. per garantire la sicurezza delle rotte;

  2. per garantire la sicurezza degli avvicinamenti e dei decolli su aerodromi;

  3. per i servizi d’informazione di volo, i servizi d’informazione aeronautica e i servizi di meteorologia aeronautica, comprese la fornitura di dati aeronautici e la gestione dell’interfaccia nazionale di registrazione dei dati.

Art. 88

I. Delitti 1 Chiunque, violando un divieto di circolare emanato in virtù dell’arti- 1. Divieto di colo7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o parte circolazione in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata in Svizzera, è punito con la detenzione fino a un anno o con una pena pecuniaria.

Se l’autore ha inoltre violato le prescrizioni dell’articolo18 sull’obbligo di atterrare, la pena è la detenzione fino a tre anni o una pena pecuniaria.

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria

Art. 89

2. Pilotaggio di 1 Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile munito un aeromobile munito di di contrassegni contraffatti o alterati, o privo dei contrassegni prescritcontrassegni falsi ti nell’articolo 59, è punito con la detenzione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria

È parimenti punibile chiunque pilota o fa pilotare fuori della Svizzera un aeromobile indebitamente munito di contrassegni svizzeri. È applicabile l’articolo4 capoverso2 del Codice penale svizzero8.

Art. 89a cpv.1

Chiunque, in qualità di comandante di bordo di un aeromobile, non segue intenzionalmente le istruzioni date da un aeromobile intercettatore secondo le norme della circolazione aerea, è punito con la detenzione fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 90

3. Pericoli 1 Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile, o cagionati in navigazione membro dell’equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le prescrizioni legali o le norme della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo la vita o l’integrità fisica di persone o beni di terzi di notevole valore a terra è punito con la detenzione fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria

Art. 90bis

4. Facoltà È punito con la detenzione fino a tre anni o con una pena pecuniaria menomate dei membri chiunque: dell’equipaggio

  1. svolge funzioni di membro dell’equipaggio in stato di ebrietà o sotto l’influsso di narcotici o sostante psicotrope;

  2. si oppone o si sottrae intenzionalmente a un prelievo di sangue o a una visita medica completiva, ordinati dall’autorità, oppure fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro scopo.

Art. 91 cpv.2 lett. c e d

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

  1. penetra nell’area di sicurezza di un aerodromo senza esservi autorizzato oppure eludendo o vanificando i controlli di sicurezza; il tentativo è punibile;

  2. introduce senza autorizzazione all’interno dell’area di sicurezza di un aerodromo un’arma o un oggetto pericoloso ai sensi dell’articolo4 capoversi1 o 6 della legge del 20 giugno 19979 sulle armi; il tentativo è punibile.

Art. 92, frase introduttiva

Qualora siano state violate disposizioni della presente legge o di ordinanze e altre prescrizioni emanate per la sua applicazione dalle autorità competenti, o disposizioni di accordi internazionali sulla navigazione aerea, l’UFAC può, indipendentemente dall’apertura e dal risultato di qualsiasi procedimento penale, pronunciare:

Art. 95

Abrogato

Art. 96

I. Applicabilità Con riserva degli articoli 89 capoverso3, 89a capoverso3 e 97 della per territorio delle disposizio- presente legge o degli articoli 4–7 del Codice penale svizzero10, le ni penali disposizioni penali sono applicabili soltanto a chi ha commesso un 1. Principio reato in Svizzera.

Art. 97 cpv.4

L’articolo6 capoversi3 e 4 del Codice penale svizzero11 è applicabile.

Art. 100

IV. Obbligo di 1 I pubblici ministeri e le autorità giudicanti informano l’UFAC di informazione e consultazione qualsiasi reato che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati ai sensi dell’articolo 92 lettera a.

Sempre che non sia d’intralcio al procedimento penale, essi informano l’UFAC delle condanne e dei procedimenti penali in corso concernenti persone operanti all’interno dell’area di sicurezza di un aeroporto e aventi come oggetto:

  1. attività terroristiche ai sensi dell’articolo 13a capoverso1 lettera b numero1 della legge federale del 21 marzo 199712 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

  2. i reati di cui agli articoli 111–113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 e 223–226ter del Codice penale svizzero13;

  1. gli atti punibili secondo l’articolo19 capoverso2 della legge del 3 ottobre 195114 sugli stupefacenti;

  2. i reati secondo l’articolo 37 della legge federale del 25 marzo 197715 sugli esplosivi;

  3. i reati secondo l’articolo 33 della legge del 20 giugno 199716 sulle armi. 3 L’UFAC può consultare il Servizio delle attività informative della Confederazione per verificare le autorizzazioni, le licenze e i certificati delle persone impiegate nell’area di sicurezza dell’aeroporto.

Art. 101b cpv.2

Il Consiglio federale verifica ogni tre anni se e in quale misura la Confederazione deve continuare ad assumere queste perdite di proventi.

Art. 106, titolo marginale e cpv.2

III. Applicazione 2 Il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni che disciplinano all’aviazione militare di l’aviazione civile sono applicabili, per ragioni inerenti alla sicurezza disposizioni applicabili aerea, anche all’aviazione militare. all’aviazione civile

1. In generale

Art. 107a cpv.4 e 6

Ai fini delle inchieste sugli infortuni aeronautici e gli incidenti gravi, i fornitori di servizi della sicurezza aerea civile gestiscono un sistema di registrazione di conversazioni e rumori di fondo in ambienti adibiti al traffico aereo. Il Consiglio federale disciplina le responsabilità per la raccolta dei dati, la procedura di valutazione, i destinatari dei dati, la durata di conservazione e la distruzione dei dati, nonché le misure tecniche e organizzative di protezione.

L’UFAC informa gli esercenti degli aeroporti interessati in merito alle denunce e alle prese di posizione che gli sono pervenute in base all’articolo 100 capoversi2 e 3, nella misura in cui il loro contenuto possa dare adito al ritiro delle autorizzazioni, delle licenze e dei certificati delle persone impiegate nell’area di sicurezza dell’aeroporto.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

Coordinamento della modifica del 16 giugno 2017 della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali, LUMin (allegato,

n. 1) con la legge federale del 30 settembre 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, LFOSTRA (allegato, n. 5) All’entrata in vigore della LFOSTRA17, la frase introduttiva dell’articolo 37a capoverso 1 LUMin18 avrà il tenore seguente:

Art. 37a, cpv., frase introduttiva1

La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all’articolo1 capoverso2 secondo la seguente chiave di ripartizione:

IV

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 giugno 2017 Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 5 ottobre 2017.19

Fatto salvo il capoverso3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Gli articoli 3a capoverso3 lettera c, 10a, 38 capoverso1, 40a, 40abis, 40b, 40bbis, 41, 41a, 41b, 42 capoverso 1bis, 49 capoverso1, 101b capoverso2, 106, titolo marginale e capoverso2, nonché 107a capoverso4 entreranno in vigore in un secondo tempo.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(cifra II) Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 22 marzo 198520 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali

Art. 37a cpv.1

1 Previa deduzione delle spese per la sua collaborazione all’esecuzione della presente legge, la Confederazione impiega il prodotto dell’imposta sugli oli minerali

assegnato al traffico aereo conformemente all’articolo 86 capoverso 3bis della Costituzione federale, applicando la seguente chiave di ripartizione:

  1. dal12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di protezione dell’ambiente resi necessari dal traffico aereo;

  2. dal12,5 al 25 per cento, per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, per quanto l’adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;

  3. dal 50 al 75 per cento, per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

Art. 41c Disposizione transitoria della modifica del 16 giugno 2017

La chiave di ripartizione di cui all’articolo 37a capoverso1 stabilita con la modifica del 16 giugno 2017 si applica con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012 per tutto il periodo in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e durante il quale la chiave di ripartizione deve essere rispettata.

2. Legge federale del 20 dicembre 195721 sulle ferrovie

Art. 15a Commissione d’inchiesta

Per svolgere le inchieste il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d’inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge federale del 21 marzo 199722 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

La Commissione d’inchiesta si compone di almeno tre e al massimo cinque esperti indipendenti.

La Commissione d’inchiesta è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria. È amministrativamente aggregata al DATEC.

Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione della Commissione d’inchiesta. Può accorparla con la Commissione d’inchiesta di cui all’articolo25 della legge federale del 21 dicembre 194823 sulla navigazione aerea.

Art. 15b Procedura della Commissione d’inchiesta

La Commissione d’inchiesta presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato.

Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare:

  1. la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;

  2. perquisizioni domiciliari, perquisizioni di carte e registrazioni, nonché perquisizioni di persone e oggetti;

  3. sequestri;

  4. analisi mediche quali prove del sangue e dell’urina;

  5. autopsie;

  6. analisi dei dati contenuti in apparecchi di registrazione;

  7. perizie.

Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa.

Le decisioni emanate dalla segreteria nell’ambito dell’inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione dinanzi alla Commissione d’inchiesta.

La Commissione d’inchiesta gestisce un sistema di assicurazione della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.

Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.

Art. 15c Spese della procedura d’inchiesta

Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato intenzionalmente o per negligenza grave l’evento oggetto di inchiesta, la Commissione d’inchiesta può addossargli una parte delle spese d’inchiesta.

Il Consiglio federale disciplina il calcolo di tali spese. Al riguardo considera la gravità della colpa.

3. Legge federale del 18 giugno 201025 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Art. 3 cpv.3

Le imprese di trasporto che dispongono di una polizia dei trasporti possono assumere compiti di polizia aerea su mandato dell’Ufficio federale di polizia. In tal caso l’impiego del personale è disciplinato dalle prescrizioni in materia di diritto aeronautico. La responsabilità è disciplinata dagli articoli 1–18 della legge del 14 marzo 195826 sulla responsabilità.

4. Legge del 30 aprile 199727 sulle telecomunicazioni Sostituzione di espressioni

In tutta la legge «immissione in commercio» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «messa a disposizione sul mercato».

2 In tutta la legge «immette in commercio» è sostituito con «mette a disposizione sul mercato».

Art. 32b Divieto di impianti e dispositivi che provocano interferenze

Sono vietati la fabbricazione, l’importazione, l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, il possesso, la messa in servizio, l’installazione nonché l’esercizio di impianti di telecomunicazione o di altri dispositivi destinati a interferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione oppure a impedirli.

È fatto salvo l’articolo 32a.

Art. 51

Abrogato

Art. 52 cpv.1 lett. g

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque:

g. fabbrica, importa, offre, mette a disposizione sul mercato, possiede, mette in servizio, installa o esercita impianti di telecomunicazione o altri dispositivi destinati a interferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione oppure a impedirli.