RU 2017 5931
Ordinanza
sulla radiotelevisione
(ORTV)
Modifica del 25 ottobre 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 96a
Capitolo 2a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 ottobre 2017
Art. 96a
Purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 44 LRTV, le attuali concessioni con mandato di prestazioni (art. 38 e 43 LRTV) possono essere prorogate fino al 31 dicembre 2024, su richiesta dell’emittente.
Alla data di scadenza della concessione, il DATEC può modificare le attuali concessioni o rifiutarne la proroga senza indennizzo, a condizione che ciò sia necessario a causa delle mutate condizioni di fatto o di diritto.
II
L’allegato1 è modificato come segue:
Art. N. 2 cpv. 2–2ter
Per l’esercizio degli impianti di trasmissione OUC l’UFCOM tollera una deviazione di frequenza massima di +/–75 kHz con un tasso di deviazione massimo del 10 per cento nella gamma tra i +/–75 kHz e i +/–85 kHz e una potenza di modulazione (potenza del segnale multiplex) massima di +3 dBr. Per le misurazioni di questi parametri va applicata la raccomandazione UIT-R SM.1268-32 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
La deviazione di frequenza va misurata per una durata di almeno 20 minuti e il valore di picco va determinato in un intervallo di tempo di al massimo 10 secondi. Per la distribuzione cumulativa occorre applicare il metodo di misurazione 1E-5.
La potenza del segnale multiplex va misurata per una durata di almeno 20 minuti. La media del valore massimo viene determinata ogni secondo in un intervallo di tempo di 60 secondi. La misurazione avviene durante la diffusione di contenuti tipici di programma.
Art. N. 4 titolo e frase introduttiva
Zone di copertura per la diffusione via etere Sono rilasciate concessioni per la diffusione via etere a emittenti radiofoniche con mandato di prestazioni e partecipazione al canone nelle seguenti zone di copertura:
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2017.
25 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Il testo di questa raccomandazione è disponibile in francese o inglese all’indirizzo www.itu.int.
Allegato
(cifra III) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 9 marzo 20073 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione
Art. 26 cpv.1
Una concessione di radiocomunicazione viene rilasciata senza pubblica gara, se:
conformemente all’articolo 47 dell’ordinanza del 9 marzo 20074 sulla radiotelevisione la capacità trasmissiva disponibile prevista è di almeno il 75 per cento per la diffusione di programmi con e senza diritto d’accesso; e
il richiedente: 1. soddisfa le condizioni del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni secondo l’articolo3 capoverso 2 delle direttive del 22 dicembre 20105 sulle frequenze per la radiodiffusione, 2. dimostra in modo verosimile di poter finanziare gli investimenti necessari e l’esercizio, e 3. garantisce di poter adempiere le disposizioni secondo l’articolo 23 capoverso 1 LTC e l’articolo 51 capoverso 2 LRTV.
Art. 27 Proroga, rinnovo e trasferimento
L’autorità concedente proroga o rinnova la concessione di radiocomunicazione su richiesta del concessionario senza indire una pubblica gara, in particolare se l’evoluzione tecnologica pone le emittenti dinanzi a un compito particolarmente impegnativo e se in questo modo si può garantire una diffusione continua dei programmi.
Il trasferimento della concessione va notificato previamente all’autorità concedente ed è subordinato all’approvazione di quest’ultima.
Le condizioni secondo l’articolo 26 capoverso1 devono continuare a essere soddisfatte in caso di proroga, rinnovo o trasferimento.
Art. 28 e 28a
Abrogati
Art. 62a Disposizione transitoria della modifica del 25 ottobre 2017
Le concessioni di radiocomunicazione per la diffusione analogica di programmi radiofonici possono essere prorogate dall’UFCOM, su richiesta, fino al 31 dicembre 2024, per quanto ciò sia necessario per l’attuazione ordinata del passaggio dalla diffusione analogica a quella digitale.
L’UFCOM può revocare le concessioni prorogate per quanto ciò sia necessario per l’attuazione ordinata del passaggio dalla diffusione analogica a quella digitale. La revoca è ordinata con sei mesi di anticipo.
2. Ordinanza del 7 dicembre 20076 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Art. 17a Disposizione transitoria della modifica del 25 ottobre 2017
1 Fino all’abbandono della diffusione analogica di programmi radiofonici, la tassa di concessione di radiocomunicazione corrisponde all’ultima tassa di concessione
secondo l’articolo 22 della legge federale del 24 marzo 20067 sulla radiotelevisione, riscossa presso la relativa emittente, e ammonta almeno a 10 000 franchi.
In caso di forte riduzione della zona di diffusione, può essere prevista una riduzione della tassa di concessione di radiocomunicazione.
In caso di rinuncia parziale alla concessione di radiocomunicazione o di una sua revoca parziale, la relativa tassa viene ridotta qualora a causa di questi motivi il numero degli utenti diminuisca notevolmente.