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Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto

AS 2017 6307 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 18 ott 2017

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2017-6307/it/ordinanza-concernente-l-imposta-sul-valore-aggiunto

Consultato il 31 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)

RU 2017 6307

Ordinanza
concernente l’imposta sul valore aggiunto
(Ordinanza sull’IVA, OIVA)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 27 novembre 20091 sull’IVA è modificata come segue:

Art. 3, rubrica, cpv. e 31

Dichiarazione d’adesione nell’ambito dell’importazione di un bene (art.7 cpv.3 lett. a LIVA)

Abrogato

Se rinuncia a importare i beni a proprio nome, il fornitore della prestazione segnala la rinuncia nella fattura destinata all’acquirente.

Footnotes

  1. [7] RS 221.431
  2. [3] RS 632.10, allegato

Art. 4

Nel caso in cui un bene sia trasferito dall’estero in un deposito in territorio svizzero per essere fornito a partire da tale deposito, il luogo della fornitura è considerato sito all’estero se il destinatario della fornitura e la controprestazione dovuta sono noti al momento del trasferimento dei beni in territorio svizzero e i beni sono in libera pratica doganale al momento della fornitura.

Art. 5 cpv.1 e 2 lett. h, nonché art. 6a cpv.1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 8

Art. 9 Esenzione e fine dell’esenzione dall’assoggettamento per le imprese situate sul territorio svizzero

(art.10 cpv.2 lett. a e c nonché 14 cpv.1 lett. a e 3 LIVA)

Le imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero che avviano la propria attività o la estendono mediante assunzione di un’azienda o apertura di un nuovo settore d’attività sono esentate dall’assoggettamento se, alla luce delle circostanze, in quel momento è presumibile che nell’arco dei successivi

mesi esse non raggiungano il limite della cifra d’affari proveniente da prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all’estero secondo l’articolo10 capoverso2 lettera a o c LIVA. Qualora nel momento specifico non sia possibile valutare se il suddetto limite della cifra d’affari verrà raggiunto o meno, si dovrà effettuare una nuova valutazione dopo non più di tre mesi.

Se sulla base della nuova valutazione è presumibile il raggiungimento del suddetto limite della cifra d’affari, l’esenzione dall’assoggettamento termina, a scelta, al momento:

  1. dell’avvio o dell’estensione dell’attività; oppure

  2. della nuova valutazione, e comunque entro e non oltre l’inizio del quarto mese.

Per le imprese già esentate dall’assoggettamento, l’esenzione termina allo scadere dell’esercizio in cui viene raggiunto il limite della cifra d’affari. Se l’attività che fonda l’assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l’anno, la cifra d’affari è riportata su un anno intero.

Footnotes

  1. [10] RS 152.1
  2. [2] RS 101

Art. 9a Esenzione e fine dell’esenzione dall’assoggettamento per le imprese estere

(art.10 cpv.2 lett. a e c nonché 14 cpv.1 lett. b e 3 LIVA)

Le imprese che non hanno sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero e che eseguono per la prima volta una prestazione sul territorio svizzero sono esentate dall’assoggettamento se, alla luce delle circostanze, in quel momento è presumibile che nell’arco dei successivi 12 mesi esse non raggiungano il limite della cifra d’affari proveniente da prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all’estero secondo l’articolo10 capoverso2 lettera a o c LIVA. Qualora nel momento specifico non sia possibile valutare se il suddetto limite della cifra d’affari verrà raggiunto o meno, si dovrà effettuare una nuova valutazione dopo non più di tre mesi.

Se sulla base della nuova valutazione è presumibile il raggiungimento del suddetto limite della cifra d’affari, l’esenzione dall’assoggettamento termina, a scelta, al momento:

  1. dell’esecuzione della prima prestazione sul territorio svizzero; oppure

  2. della nuova valutazione, e comunque entro e non oltre l’inizio del quarto mese.

Per le imprese già esentate dall’assoggettamento, l’esenzione termina allo scadere dell’esercizio in cui viene raggiunto il limite della cifra d’affari. Se l’attività che fonda l’assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l’anno, la cifra d’affari è riportata su un anno intero.

Art. 10 cpv.1 lett. c e 2 lett. c

Sono considerati prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni segnatamente:

c. la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasferimento di dati;

Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni segnatamente:

c. la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all’uso esclusivo del locatario per il trasferimento di dati.

Art. 11 e 13

Art. 14 n. 6, 9 e 15

Sono considerate imprenditoriali e quindi imponibili le prestazioni di una collettività pubblica che non costituiscono attività sovrane secondo l’articolo3 lettera g LIVA. Hanno segnatamente carattere imprenditoriale le seguenti prestazioni delle collettività pubbliche: 6. Abrogato 9. la gestione di depositi;

15. Concerne soltanto il testo francese

Art. 15, 18 cpv. lett. b e 20 cpv. e 332

Concerne soltanto il testo francese

Art. 32 Insiemi e combinazioni di prestazioni

(art. 19 cpv. 2 LIVA) Per determinare se il luogo della prestazione in caso di combinazioni di prestazioni si trovi in territorio svizzero o all’estero si applica per analogia l’articolo 19 capoverso 2 LIVA.

Art. 36 cpv.1 e 37

Art. 38 Collaborazione tra collettività pubbliche

(art. 21 cpv.2 n. 28 lett. b e c LIVA)

Per partecipazione di collettività pubbliche a società di diritto privato o pubblico ai sensi dell’articolo 21 capoverso2 numero 28 lettera b LIVA si intende sia la partecipazione diretta sia quella indiretta.

Per istituti e fondazioni fondati da collettività pubbliche ai sensi dell’articolo 21 capoverso2 numero 28 lettera c LIVA si intendono gli istituti e le fondazioni fondati sia in modo diretto che indiretto da collettività pubbliche.

L’esclusione dall’imposta si estende:

  1. alle prestazioni effettuate tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali società o gli istituti e le fondazioni fondati in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali società;

  2. alle prestazioni effettuate tra gli istituti o le fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche e le società detenute in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali istituti e fondazioni o gli istituti e le fondazioni fondati in modo diretto o indiretto esclusivamente da tali istituti e fondazioni.

Art. 38a Istituti di formazione e di ricerca

(art. 21 cpv. 7 LIVA)

Sono considerati istituti di formazione e di ricerca:

  1. gli istituti del settore delle scuole universitarie che, nell’ambito dell’articolo 63a della Costituzione federale2, sono promossi da Confederazione e Cantoni in virtù di una base legale;

  2. le organizzazioni di pubblica utilità secondo l’articolo3 lettera j LIVA nonché le collettività pubbliche secondo l’articolo 12 LIVA;

  3. gli ospedali pubblici, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

Le imprese dell’economia privata non sono considerate istituti di formazione e di ricerca.

Art. 39 Opzione per l’imposizione delle prestazioni escluse dall’imposta

(art. 22 LIVA) L’opzione mediante dichiarazione nel rendiconto è esercitata nel medesimo periodo fiscale in cui è sorto il debito fiscale. Trascorso il termine di finalizzazione di cui all’articolo 72 capoverso 1 LIVA, non è più possibile esercitare l’opzione o rinunciare a un’opzione già esercitata.

Art. 40

Art. 45 cpv.3, 3bis e 4

La conversione viene fatta al tasso di cambio pubblicato dall’AFC, con possibilità di scelta tra il corso medio mensile e il corso del giorno per la vendita delle divise.

Alle valute estere per le quali l’AFC non pubblica alcun corso si applica il corso del giorno per la vendita delle divise pubblicato da una banca situata sul territorio svizzero.

I contribuenti che fanno parte di un gruppo possono operare la conversione basandosi sul corso del gruppo. Tale corso è applicato tanto alle prestazioni infragruppo quanto nei rapporti con terzi.

Titolo prima dell’art. 48a

Sezione 1a Imposizione dei margini

Art. 48a Oggetti d’arte, antichità e altri pezzi da collezione

Sono considerati oggetti d’arte le seguenti opere fisiche di autori ai sensi dell’articolo 21 capoverso2 numero 16 LIVA:

  1. quadri eseguiti personalmente dall’artista quali dipinti a olio, acquerelli, pastelli, disegni, collage e simili; sono esclusi piani e disegni di architetti e di ingegneri, disegni tecnici e altri progetti e disegni eseguiti per scopi industriali, commerciali, topografici o simili, oggetti manufatti dipinti o decorati a mano, tele dipinte per scenari di teatro, per sfondi di studi d’arte e per usi simili;

  2. incisioni, stampe e litografie originali ottenute, in un numero limitato di esemplari, in bianco e nero o a colori, direttamente da una o più matrici lavorate interamente a mano dall’artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico;

  3. serigrafie che presentano le caratteristiche di un’opera artistica originale, eseguite dall’artista in un numero limitato di esemplari e stampate da matrici lavorate interamente a mano dall’artista;

  4. opere originali dell’arte statuaria o scultoria eseguite interamente dall’artista nonché sculture copiate, in un numero limitato di esemplari, sotto il controllo dell’artista o dei suoi successori in diritto;

  5. arazzi e tappeti murali eseguiti a mano in un numero limitato di esemplari da disegni originali forniti da artisti;

  6. esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall’artista e firmati dal medesimo;

  7. opere smaltate interamente eseguite a mano in un numero limitato di esemplari, numerate e recanti la firma dell’artista o dell’atelier che le ha realizzate;

  8. fotografie eseguite dall’artista, riprodotte da lui stesso o sotto il suo controllo in un numero limitato di esemplari e certificate o firmate dal medesimo;

i. oggetti d’arte eseguiti personalmente dall’artista in un numero limitato di esemplari e non citati alle lettere a−h.

Sono considerati antichità i beni mobili aventi più di 100 anni.

Sono considerati pezzi da collezione in particolare anche:

  1. francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, che non sono destinati ad avere corso;

  2. collezioni e pezzi da collezione di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia o pezzi da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico;

  3. autoveicoli la cui prima immatricolazione all’atto dell’acquisto risale ad oltre 30 anni;

  4. vini e altri alcolici recanti l’indicazione dell’annata e accertabili mediante numerazione o in altro modo;

  5. oggetti realizzati in metalli preziosi, placcati in metalli preziosi, con pietre preziose, pietre semipreziose e simili quali gioielli, articoli di gioielleria, orologi e monete di valore collezionistico.

Art. 48b Imposizione dei margini per beni acquistati a un prezzo complessivo

Se ha acquistato pezzi da collezione a un prezzo complessivo, il rivenditore assoggetta all’imposizione dei margini la vendita di tutti questi pezzi.

La controprestazione della rivendita di singoli pezzi da collezione acquistati a un prezzo complessivo è dichiarata nel periodo di rendiconto nel quale è stata conseguita. Nel momento in cui supera il prezzo complessivo, la somma di tutte le controprestazioni è imponibile.

Se i pezzi da collezione vengono acquistati assieme ad altri beni a un prezzo complessivo, l’imposizione dei margini si applica solo qualora sia possibile determinare approssimativamente la quota percentuale del prezzo d’acquisto relativa ai pezzi da collezione.

Art. 48c Fatturazione

Se in caso di rivendita di pezzi da collezione indica chiaramente l’imposta, il contribuente è tenuto a pagarla e non può né applicare l’imposizione dei margini né dedurre l’imposta precedente fittizia.

Art. 48d Registrazioni

Il contribuente effettua una registrazione dell’acquisto e della vendita dei pezzi da collezione. In caso di beni acquistati a un prezzo complessivo sono effettuate registrazioni separate per ogni lotto.

Art. 50a Giornali e riviste elettronici senza carattere pubblicitario

(art. 25 cpv.2 lett. abis LIVA)

Sono considerati giornali e riviste elettronici senza carattere pubblicitario i prodotti elettronici che:

  1. vengono trasmessi per via elettronica o offerti su supporti di dati;

  2. sono costituiti prevalentemente da testo o immagini; e

  3. svolgono fondamentalmente la stessa funzione di giornali e riviste secondo l’articolo 50.

Dei giornali e delle riviste elettronici senza carattere pubblicitario fanno parte anche gli audiogiornali e le audioriviste il cui contenuto riflette in massima parte l’opera originale.

Art. 51a Libri elettronici senza carattere pubblicitario

(art. 25 cpv.2 lett. abis LIVA)

Sono considerati libri elettronici senza carattere pubblicitario i prodotti elettronici che:

  1. vengono trasmessi per via elettronica o offerti su supporti di dati;

  2. sono opere singole compiute, costituite prevalentemente da testo o immagini e non interattive; e

  3. svolgono fondamentalmente la stessa funzione dei libri stampati secondo l’articolo 51.

Dei libri elettronici senza carattere pubblicitario fanno parte anche gli audiolibri il cui contenuto riflette in massima parte l’opera originale.

Art. 52 Carattere pubblicitario

(art. 25 cpv.2 lett. a n. 9 e abis LIVA)

I prodotti stampati ed elettronici hanno carattere pubblicitario se a livello di contenuti l’intento principale è quello di propagandare le attività commerciali dell’editore o di un terzo che lo sostiene.

Sono considerate terzi che sostengono l’editore:

  1. le persone e le imprese per cui l’editore opera o da questi controllate; o

  2. le altre persone strettamente vincolate all’editore ai sensi dell’articolo3 lettera h LIVA.

È considerata pubblicità sia la pubblicità diretta, come la pubblicità e le inserzioni, sia quella indiretta, come gli articoli pubbliredazionali e i comunicati pubblicitari.

Art. 60

Titolo prima dell’art. 62

Sezione 2 Deduzione dell’imposta precedente fittizia

Art. 62 Metalli e pietre preziosi

Non sono considerati beni mobili accertabili i metalli preziosi delle voci di tariffa doganale 7106–71123 e le pietre preziose delle voci di tariffa doganale 7102–7105.

Art. 63 Diritto alla deduzione dell’imposta precedente fittizia

La deduzione dell’imposta precedente fittizia è ammessa unicamente se vengono acquistati beni mobili accertabili a un prezzo complessivo.

La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa se nel prezzo complessivo sono compresi pezzi da collezione (art. 48a) o beni mobili non accertabili e non sia possibile determinare approssimativamente la quota percentuale del prezzo d’acquisto relativa ai beni di cui all’articolo 28a LIVA.

La deduzione dell’imposta precedente fittizia è esclusa se:

  1. al momento dell’acquisto del bene è stata applicata la procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA;

  2. il contribuente ha importato il bene;

  3. sono stati acquistati beni di cui all’articolo 44 capoversi1 lettere a e b e 2;

  4. il contribuente sa o dovrebbe sapere che tale bene è stato importato in esenzione d’imposta.

Per i pagamenti effettuati nell’ambito della liquidazione dei danni, la deduzione dell’imposta precedente è consentita unicamente sul valore effettivo del bene al momento della sua assunzione.

Art. 64

Art. 77 cpv.2 lett. e, nonché3

Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che:

e. realizzano più del 50 per cento della loro cifra d’affari con prestazioni imponibili eseguite per altri contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo, se le persone coinvolte sono poste sotto una direzione unica.

I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo non possono optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso2 numeri 1–24, 27,

e 30 LIVA. Se l’imposta viene comunque menzionata nella fattura, l’importo indicato è versato all’AFC fatto salvo l’articolo 27 capoverso 2 LIVA.

Art. 78 cpv.3

Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso1, il contribuente applica il metodo di rendiconto effettivo per almeno tre anni prima di poter passare al metodo delle aliquote saldo. Il passaggio anticipato è possibile in concomitanza con ogni adeguamento dell’aliquota saldo corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.

Art. 79 cpv.3

In caso di passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d’esercizio né sui beni d’investimento. Resta salva una correzione conformemente all’articolo 93, se dal momento del passaggio i beni immobili vengono utilizzati in minor misura per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Art. 81 cpv.5

In caso di passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d’esercizio né sui beni d’investimento. Resta salvo uno sgravio fiscale successivo conformemente all’articolo 32 LIVA, se dal momento del passaggio le scorte di merci, i mezzi d’esercizio o i beni d’investimento vengono utilizzati in maggior misura per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente.

Footnotes

  1. [5] RS 631.0

Art. 82 cpv.2, frase introduttiva e lett. b

Al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti l’imposta sul valore attuale dei beni immobili è conteggiata all’aliquota normale in vigore in quel momento se:

b. il contribuente ha acquistato il bene nell’ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo.

Art. 83 cpv.1, frase introduttiva

Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo non utilizza oppure utilizza in misura inferiore rispetto all’alienante, per un’attività che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, un patrimonio o parte di esso dal momento della sua assunzione nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA, occorre procedere come segue:

Art. 86 cpv.1 lett. b

Il contribuente è autorizzato ad applicare due aliquote saldo se:

b. almeno due di queste attività costituiscono ciascuna oltre il10 per cento della cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili.

Art. 88 cpv.2

Nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 LIVA la controprestazione complessiva può essere conteggiata all’aliquota saldo autorizzata applicabile alla prestazione preponderante. Se tuttavia le prestazioni sono tutte soggette alla medesima aliquota di cui all’articolo 25 LIVA, la controprestazione complessiva andrà conteggiata all’aliquota saldo autorizzata più elevata, salvo che il contribuente riesca a dimostrare quale percentuale della prestazione complessiva sia relativa alle singole prestazioni parziali.

Art. 89 cpv.3

Se un’attività accessoria usuale per il settore o più attività accessorie usuali per il settore per le quali l’ordinanza dell’AFC prevede la stessa aliquota saldo costituiscono oltre il 50 per cento della cifra d’affari complessiva realizzata con l’attività principale imponibile e con le attività accessorie imponibili usuali per il settore, il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo è retto dagli articoli 86–88.

Art. 90 cpv.2 e 2bis

I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo e acquistano beni mobili accertabili senza che sia loro chiaramente trasferita l’imposta possono applicare, al momento della vendita di questi beni, la procedura di computo dell’imposta precedente fittizia messa a disposizione dall’AFC. Tale procedura non è applicabile agli autoveicoli usati il cui peso complessivo non supera i 3500 kg né ai beni:

  1. che il contribuente ha ricevuto nell’ambito della procedura di notifica da una persona che applica il metodo di rendiconto effettivo;

  2. di cui il contribuente sa o dovrebbe sapere che sono stati importati in esenzione d’imposta;

  3. che il contribuente ha acquistato in territorio svizzero in esenzione d’imposta; o

  4. che il contribuente ha ricevuto nell’ambito di una liquidazione dei danni, se gli importi pagati eccedono il valore effettivo del bene al momento della sua assunzione.

La procedura di cui al capoverso2 si applica per analogia quando si vendono pezzi da collezione (art. 48a).

Art. 93 cpv.1, frase introduttiva e lett. b

Se un bene immobile non è più utilizzato nell’ambito dell’attività imprenditoriale del contribuente o viene destinato a un’attività esclusa dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA, l’imposta è calcolata sul valore attuale all’aliquota normale in vigore in quel momento se:

b. il contribuente ha acquistato il bene nell’ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo.

Art. 94 cpv.1 lett. a–c,3 e 4

Fattosalvo l’articolo 93, le prestazioni a persone strettamente vincolate sono considerate, nel rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, come segue:

  1. Abrogata

  2. Abrogata

  3. i beni e le prestazioni di servizi sono conteggiati all’aliquota saldo autorizzata alla controprestazione pagata, ma almeno al valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti;

Alle persone strettamente vincolate che fanno parte del personale si applica il capoverso2.

Le prestazioni che devono figurare nel certificato di salario ai fini delle imposte dirette sono considerate come eseguite a titolo oneroso. L’imposta è calcolata sull’importo determinante anche per le imposte dirette.

Art. 95 Vendita di mezzi d’esercizio e beni d’investimento

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) La vendita di mezzi d’esercizio e beni d’investimento che non sono stati impiegati esclusivamente per l’esecuzione di prestazioni escluse dall’imposta è conteggiata all’aliquota saldo autorizzata. Se sono state autorizzate due aliquote saldo e il mezzo d’esercizio o il bene d’investimento è stato utilizzato in entrambe le attività, le controprestazioni sono conteggiate all’aliquota saldo più elevata.

Art. 97 cpv.1, 3 e 4

Le istituzioni affini di cui all'articolo 37 capoverso 5 LIVA sono segnatamente i consorzi comunali e gli altri raggruppamenti di collettività pubbliche, le parrocchie, le scuole e gli internati privati, gli ospedali privati, i centri medici, i centri di riabilitazione, le case di cura, le organizzazioni private Spitex, le case di riposo, le case di cura, le residenze per anziani, le imprese attive nel sociale come i laboratori per disabili, le residenze e le scuole speciali, i gestori di impianti sportivi e centri culturali sussidiati da collettività pubbliche, le assicurazioni cantonali di edifici, le cooperative idriche, le imprese di trasporto pubblico, le corporazioni forestali di diritto privato sussidiate da collettività pubbliche, gli organizzatori di manifestazioni non ricorrenti nei settori della cultura e dello sport, le associazioni secondo gli articoli 60–79 del Codice civile (CC)4 e le fondazioni ai sensi degli articoli 80–89bis CC.

I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie non possono optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso2 numeri 1–24, 27, 29 e 30 LIVA. Se l’imposta viene comunque menzionata nella fattura, l’importo indicato è versato all’AFC, fatto salvo l’articolo 27 capoverso 2 LIVA.

I servizi autonomi di cui all’articolo 12 capoverso 1 LIVA che si riuniscono in un unico soggetto fiscale (art. 12 cpv. 2 LIVA) possono applicare il metodo delle aliquote forfetarie.

Footnotes

  1. [4] RS 210

Art. 98 cpv.2

Il metodo delle aliquote forfetarie è mantenuto per almeno tre periodi fiscali. Se il contribuente sceglie il metodo di rendiconto effettivo, può passare al metodo delle aliquote forfetarie soltanto dopo dieci anni. Il passaggio anticipato è possibile in occasione di qualsiasi adeguamento dell’aliquota forfetaria che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote d’imposta di cui agli articoli 25 e 55 LIVA.

Art. 99a Rendiconto dell’imposta sull’acquisto

(art. 37 cpv. 5 LIVA) I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie e acquistano prestazioni di imprese con sede all’estero secondo gli articoli 45–49 LIVA versano trimestralmente l’imposta sull’acquisto all’aliquota legale corrispondente.

Art. 107, rubrica e cpv.1

Modifica del sistema di rendiconto in caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo o del metodo delle aliquote forfetarie (art. 39 LIVA)

In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio il contribuente conteggia i crediti esistenti al momento del passaggio applicando le aliquote saldo o forfetarie autorizzate.

Art. 109 e 110

Art. 115 cpv.1 lett. a

L’importo della garanzia ammonta, in caso di crediti fiscali sorti condizionatamente o qualora siano accordate agevolazioni di pagamento secondo l’articolo 76 capoverso 1 LD5:

a. al 100 per cento nel caso di immagazzinamento di merci di gran consumo;

Art. 118 cpv.1 lett. c e d

L’autorizzazione è rilasciata se il contribuente:

c. tiene per detti beni un controllo dettagliato sull’importazione, sul deposito e sull’esportazione;

d. presenta nei suoi periodici rendiconti fiscali con l’AFC, per le importazioni ed esportazioni di beni di cui alla lettera b, eccedenti d’imposta precedente regolarmente superiori a 10 000 franchi per anno, che provengono dal versamento dell’imposta sull’importazione all’AFD; e

Titolo prima dell’art. 121a

Titolo quinto: Diritto procedurale applicabile all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e all’imposta sull’acquisto

Capitolo 1 Diritti e obblighi del contribuente

Sezione 1 Rinuncia all’annuncio di inizio dell’assoggettamento

(art. 66 cpv. 1 LIVA)

Art. 121a

Le imprese che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall’imposta possono rinunciare ad annunciarsi come contribuenti presso l’AFC. Nel caso delle imprese che non hanno sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero la rinuncia è possibile anche se, oltre alle suddette, eseguono prestazioni per le quali sono esentate dall’assoggettamento secondo l’articolo 10 capoverso2 lettera b LIVA.

Titolo prima dell’art. 122

Sezione 1a Giustificativi in forma non cartacea

(art. 70 cpv. 4 LIVA)

Art. 122

La trasmissione e la conservazione dei giustificativi in forma non cartacea sono rette dagli articoli 957–958f del Codice delle obbligazioni6 e dall’ordinanza del 24 aprile 20027 sui libri di commercio.

Footnotes

  1. [6] RS 220

Art. 123 –125

Titolo prima dell’art. 131

Capitolo 3 Diritti e obblighi delle autorità

Sezione 1 Protezione dei dati

Art. 131 Consulenza in materia di protezione dei dati

(art. 76 cpv. 1 LIVA)

L’AFC designa un consulente responsabile in materia di protezione e sicurezza dei dati.

Il consulente controlla che vengano osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati e provvede, in particolare, a una verifica periodica dell’esattezza e della sicurezza dei dati.

Il consulente provvede inoltre affinché si svolgano controlli periodici che garantiscano l’esattezza dei dati raccolti e il loro trasferimento completo su supporti di dati.

Art. 132, rubrica, cpv. e 32

Trattamento dei dati

L’AFC può trattare in forma elettronica o altra forma i dati che essa rileva o raccoglie oppure riceve da partecipanti a un procedimento, da terzi o da autorità.

Abrogato

Art. 133 Responsabilità per il sistema d’informazione

L’AFC è responsabile della sicurezza dell’esercizio e della manutenzione del sistema d’informazione e della legittimità del trattamento dei dati.

Art. 134 Categorie di dati

I dati che l’AFC può trattare ai sensi dell’articolo 76a capoverso 3 LIVA sono i seguenti:

  1. dati sull’identità delle persone: in particolare nominativi, forma giuridica, iscrizione nel registro di commercio, data di nascita o di costituzione, indirizzo, domicilio e sede sociale, numeri di mezzi di telecomunicazione, indirizzo di posta elettronica, attinenza, riferimento bancario, rappresentante legale, numero d’assicurato AVS;

  2. dati sulle attività economiche: genere di attività commerciale, cifre d’affari realizzate o preventivate, data d’iscrizione e di cancellazione, luogo di esecuzione della prestazione nonché i dati riguardanti il trasferimento e l’importazione ed esportazione di merci necessari per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto;

  1. dati sulla situazione reddituale e patrimoniale: in particolare dati raccolti da libri contabili, cifre economico-aziendali, immobili, denaro contante, conti postali e bancari, cartevalori e altri beni mobili di valore nonché le eredità indivise;

  2. dati sulla situazione tributaria: rendiconti fiscali;

  3. dati su debiti e cessioni di crediti: durata ed entità delle cessioni di crediti, ammontare dei crediti imponibili ceduti;

  4. dati su procedure di esecuzione, fallimento e sequestro: procedure di esecuzione, fallimento, sequestro e procedura di concordato, atti giudiziali e extragiudiziali finalizzati alla riscossione di crediti;

  5. dati sull’osservanza degli obblighi fiscali: osservanza degli obblighi di collaborazione fiscale, pagamento puntuale delle imposte dovute, obbligo di tenere la contabilità, accertamenti fatti nell’ambito di un controllo, nonché dati che sono necessari per garantire l’incasso delle imposte dovute dai contribuenti e dalle persone responsabili in solido;

  6. dati sul sospetto di infrazioni, su reati, oggetti e mezzi di prova sequestrati nonché su procedimenti penali: sospetto fondato di infrazioni, oggetti e mezzi di prova sequestrati, reati e conseguenti sanzioni e ricuperi d’imposta ai sensi dell’articolo 12 della legge del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo;

  7. dati su procedimenti amministrativi: dati riguardanti procedimenti amministrativi e procedimenti giudiziari in ambito fiscale, necessari per l’emissione di avvisi di tassazione e per la valutazione delle pretese di restituzione e delle domande di condono dell’imposta;

  8. dati su procedure di assistenza amministrativa e giudiziaria: autorità richiedente, data e oggetto della richiesta, persone interessate, svolgimento della procedura e tipo di misure.

Footnotes

  1. [8] RS 313.0

Art. 135 Statistiche

L’AFC allestisce e tiene statistiche nella misura in cui siano necessarie per l’adempimento dei compiti legali.

L’AFC può trasmettere dati, a fini statistici, alle autorità federali e cantonali nonché ad altre persone interessate, sempre che tali dati siano resi anonimi e non contengano indicazioni che permettono di risalire alle persone interessate. È fatto salvo l’articolo10 capoversi4 e 5 della legge del 9 ottobre 19929 sulla statistica federale.

I dati che non sono stati resi anonimi possono essere utilizzati per controlli interni e per la pianificazione interna.

Footnotes

  1. [9] RS 431.01

Art. 136 Comunicazione di dati all’AFD

L’AFC accorda al personale dell’AFD incaricato di determinare e riscuotere l’imposta sul valore aggiunto l’accesso ai dati di cui all’articolo 134 mediante una procedura di richiamo, nella misura in cui tali dati siano necessari per una corretta e completa imposizione dell’importazione o per l’esecuzione di procedimenti penali o amministrativi.

Art. 137 Durata di conservazione, distruzione e archiviazione dei dati

L’AFC distrugge i dati al più tardi allo scadere dei termini fissati nell’articolo 70 capoversi2 e 3 o nell’articolo 105 LIVA. Sono fatti salvi i dati di cui l’AFC necessita periodicamente per la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto.

I dati destinati alla distruzione sono offerti all’Archivio federale conformemente alla legge federale del 26 giugno 199810 sull’archiviazione.

Art. 138 Valutazione dell’offerta Internet dell’AFC

Per la valutazione della sua offerta Internet, l’AFC è autorizzata a trattare i dati di persone che fanno uso di tale offerta (logfile).

I dati possono essere trattati solo per tale valutazione e per la durata assolutamente necessaria. Dopo la valutazione sono distrutti o resi anonimi.

Art. 139

Art. 144 cpv.1 lett. b

Sono esenti dall’imposta:

b. l’ottenimento di prestazioni di imprese con sede all’estero da parte di beneficiari istituzionali e persone beneficiarie.

Art. 150, secondo periodo

… Tale opzione è limitata a fondi e parti di fondi destinati a scopi amministrativi, segnatamente uffici, sale per conferenze, depositi e parcheggi, o utilizzati esclusivamente per la residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di un’altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di un posto consolare.

Art. 151 cpv.1, frase introduttiva, e 2

Ha diritto al rimborso delle imposte versate secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettere a e c LIVA chi importa beni o riceve prestazioni a titolo oneroso in Svizzera e:

Il diritto al rimborso dell’imposta è salvaguardato se il richiedente è esentato dall’assoggettamento conformemente all’articolo10 capoverso2 lettera b LIVA e non rinuncia a questa esenzione.

Art. 153 cpv.1 e 2

Il rimborso dell’imposta corrisponde, per entità e restrizioni, al diritto alla deduzione dell’imposta precedente di cui agli articoli 28–30 e 33 capoverso 2 LIVA. Il rimborso è limitato all’ammontare corrispondente all’aliquota prevista dalla legge per la specifica prestazione. L’imposta sul valore aggiunto versata per le prestazioni non soggette o esentate da tale imposta ai sensi della LIVA non viene rimborsata.

Le agenzie di viaggio e gli organizzatori di manifestazioni con sede all’estero non hanno diritto al rimborso delle imposte loro fatturate in Svizzera per forniture e prestazioni di servizi ricevute che essi rifatturano ai loro clienti.

Art. 158 Composizione dell’organo consultivo

(art. 109 LIVA) L’organo consultivo si compone di 14 membri permanenti.

Art. 159 cpv. 1bis e 2

L’AFC partecipa alle riunioni dell’organo consultivo in qualità di consulente.

L’AFC assume i compiti amministrativi di segretariato e tiene il verbale delle riunioni; il verbale riporta le raccomandazioni dell’organo consultivo ed eventuali pareri di maggioranza e minoranza.

Art. 160 Pareri e raccomandazioni

(art. 109 LIVA) L’organo consultivo presenta i propri pareri e le proprie raccomandazioni all’attenzione del DFF. Può indicare i pareri di maggioranza e quelli di minoranza.

Art. 161 cpv.2

La decisione circa la definizione della prassi spetta all’AFC.

Art. 162 Informazione del pubblico

Le deliberazioni e i documenti sottoposti all’organo consultivo o da esso redatti sono confidenziali. Sono fatti salvi i progetti inerenti alla definizione della prassi dell’AFC; tali progetti sono pubblicati sul sito Internet dell’AFC11 contemporaneamente alla convocazione della seduta in cui sono presumibilmente trattati.

L’organo consultivo può informare il pubblico, con il consenso dell’AFC, riguardo agli affari da esso trattati.

Art. 166a Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017

(art.10 cpv.1 lett. a LIVA) Per le imprese estere che non hanno uno stabilimento d’impresa in territorio svizzero e che nei 12 mesi precedenti l’entrata in vigore della presente ordinanza hanno eseguito prestazioni imponibili in territorio svizzero, l’esenzione dall’assoggettamento secondo l’articolo 9a termina al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza se nel corso di questi 12 mesi l’impresa ha raggiunto il limite della cifra d’affari secondo l’articolo10 capoverso2 lettera a o c LIVA proveniente da prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all’estero che non sono escluse dall’imposta e se è presumibile che anche nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore dell’ordinanza esegue prestazioni imponibili in territorio svizzero. Se le prestazioni non sono state eseguite per tutti e 12 i mesi, la cifra d’affari è riportata su un anno intero.

Footnotes

  1. [1] RS 641.201

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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