RU 2017 6543
Ordinanza
sull’integrazione degli stranieri
(OIntS)
Modifica del 15 novembre 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:
Art. 18 cpv. 3 e 4
La SEM può concedere la somma forfettaria di cui al capoverso1 sulla base di un accordo di programma a favore dei programmi cantonali d’integrazione. La Confederazione versa ai Cantoni due volte l’anno la somma forfettaria in funzione del numero di decisioni effettive concernenti le persone di cui al capoverso1; il suo importo è definito fondandosi sulle cifre della banca dati finanziamento asilo (Finasi) con data di riferimento al 1° giugno e al 1° dicembre.
Abrogato
Art. 19 Rimborso di contributi finanziari della Confederazione
La Confederazione esige dal Cantone il rimborso dei contributi di cui all’articolo 55 capoversi 2 e 3 LStr se:
il Cantone non adempie gli obiettivi convenuti in materia di prestazioni e di efficacia o li adempie solo parzialmente;
non sono possibili ulteriori miglioramenti; e
il Cantone non dimostra di essere esente da colpa.
Se non adempie gli obiettivi in materia di prestazioni e di efficacia entro il termine supplementare convenuto e non è in grado di dimostrare di essere esente da colpa, il Cantone rimborsa alla Confederazione i contributi di cui all’articolo 55 capoversi 2 e
LStr.
Se ha raggiunto gli obiettivi convenuti e rimangono dei contributi, il Cantone li impiega per lo scopo previsto entro due anni dalla conclusione del programma cantonale d’integrazione. Decorso tale termine, il Cantone restituisce alla Confederazione i rimanenti contributi.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
15 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |