Fonte

RU 2017 6559

Legge
sulle multe disciplinari
(LMD)

del 18 marzo 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 123 capoverso1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 dicembre 20142,
decreta:

Art. 1 Principi

È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:

  1. in una delle seguenti leggi: 1. legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri, 2. legge del 26 giugno 19984 sull’asilo, 3. legge federale del 19 dicembre 19865 contro la concorrenza sleale, 4. legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio, 5. legge del 20 giugno 19977 sulle armi, 6. legge del 21 giugno 19328 sull’alcool, 7. legge federale del 19 dicembre 19589 sulla circolazione stradale (LCStr), 8. legge del 19 marzo 201010 sul contrassegno stradale (LUSN), RS 314.1 9. legge federale del 3 ottobre 197511 sulla navigazione interna, 10. legge del 3 ottobre 195112 sugli stupefacenti (LStup), 11. legge del 7 ottobre 198313 sulla protezione dell’ambiente, 12. legge del 9 ottobre 199214 sulle derrate alimentari, 13. legge federale del 3 ottobre 200815 concernente la protezione contro il fumo passivo, 14. legge forestale del 4 ottobre 199116, 15. legge del 20 giugno 198617 sulla caccia, 16. legge federale del 21 giugno 199118 sulla pesca, 17. legge federale del 23 marzo 200119 sul commercio ambulante; o

  2. in un’ordinanza emanata in virtù di una legge di cui alla lettera a numeri 1–9 e 11–17.

La procedura della multa disciplinare si applica soltanto alle fattispecie contravvenzionali che figurano in un elenco di cui all’articolo15.

Non si applica alle contravvenzioni perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo.

La multa disciplinare ammonta al massimo a 300 franchi.

Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell’imputato.

Art. 2 Organi competenti

Le multe disciplinari sono riscosse dagli organi di polizia e dalle autorità competenti per l’esecuzione delle leggi di cui all’articolo1 capoverso1 lettera a e delle ordinanze emanate in virtù delle stesse. I Cantoni designano gli organi competenti per la riscossione delle multe disciplinari.

Nella misura in cui il diritto federale le conferisce competenze di controllo nei settori di cui all’articolo1 capoverso1 lettera a, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è autorizzata a riscuotere multe disciplinari in caso di infrazioni. Se la multa disciplinare non è pagata immediatamente, l’AFD trasmette il caso alla competente autorità di perseguimento penale.

Il rappresentante dell’organo competente deve legittimarsi come tale dinanzi all’imputato.

Art. 3 Presupposti

La procedura della multa disciplinare si applica alle infrazioni accertate direttamente dal rappresentante dell’organo competente.

Si applica parimenti alle infrazioni alla LCStr21 e alle ordinanze emanate in virtù della stessa accertate da un impianto di sorveglianza automatico che soddisfa i requisiti della legge federale del 17 giugno 201122 sulla metrologia.

Art. 4 Eccezioni

La presente legge non si applica alle infrazioni commesse da persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i15 anni; è fatto salvo il capoverso2.

Le infrazioni alla LStup23 non sono punite nella procedura della multa disciplinare se sono state commesse da persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i18 anni.

Le infrazioni non sono neppure punite nella procedura della multa disciplinare se:

  1. nel commettere l’infrazione, l’imputato ha messo in pericolo o ferito persone o causato danni;

  2. all’imputato è contestata anche un’altra infrazione che non figura in un elenco di cui all’articolo15;

  3. l’imputato si oppone alla procedura della multa disciplinare per una o più infrazioni imputategli;

  4. il Codice di procedura penale24 richiede atti procedurali che non sono menzionati nella presente legge.

Art. 5 Concorso di infrazioni

Se, con uno o più atti contemporanei, l’imputato commette più fattispecie contravvenzionali punite nella procedura della multa disciplinare, gli importi sono cumulati ed è inflitta una multa complessiva. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nel caso in cui più fattispecie contravvenzionali hanno lo stesso obiettivo di protezione.

Se la multa complessiva prevedibile ammonta a più di 600 franchi, tutte le infrazioni sono giudicate nella procedura penale ordinaria.

Art. 6 Procedura in generale

Se è identificato al momento dell’infrazione, l’imputato può pagare la multa immediatamente o entro30 giorni (termine di riflessione).

Se paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una ricevuta che non menziona il suo nome.

Se non paga immediatamente la multa, deve fornire i suoi dati personali e riceve un modulo concernente il termine di riflessione e una cedola di versamento. Il rappresentante dell’organo competente conserva una copia del modulo. Se l’imputato paga la multa entro il termine prescritto, la copia è distrutta.

Se l’imputato non paga la multa entro il termine prescritto, è avviato un procedimento penale ordinario.

Se l’autore dell’infrazione è sconosciuto, è avviato un procedimento penale ordinario. È fatto salvo l’articolo7.

Nella procedura della multa disciplinare non si applicano le prescrizioni sulla comunicazione di sentenze, di decreti d’accusa o di decreti d’abbandono.

Art. 7 Responsabilità del detentore del veicolo

Se il conducente di un veicolo non viene sorpreso o fermato al momento dell’infrazione alla LCStr25, alle ordinanze emanate in virtù della stessa oppure alla LUSN26, la multa è inflitta al detentore del veicolo indicato nella licenza di circolazione.

La multa è comunicata per scritto al detentore indicato nella licenza di circolazione. Questi può pagarla entro30 giorni.

Se il detentore non paga la multa entro il termine prescritto, è avviato un procedimento penale ordinario.

Se il detentore fornisce nome e indirizzo dell’autore dell’infrazione, nei confronti dello stesso è avviato il procedimento di cui ai capoversi2 e 3.

Se l’autore dell’infrazione non può essere identificato senza sforzi sproporzionati, il detentore deve pagare la multa entro un termine di30 giorni, salvo se nell’ambito del procedimento penale ordinario rende verosimile che il suo veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà e senza che egli potesse impedirlo, nonostante abbia usato la dovuta diligenza.

Art. 8 Messa al sicuro e confisca

Con la riscossione della multa disciplinare sono messi al sicuro oggetti e valori patrimoniali che vanno confiscati secondo gli articoli 69 e 70 del Codice penale27.

Gli oggetti e i valori patrimoniali messi al sicuro sono considerati confiscati con il pagamento della multa.

Art. 9 Moduli

La ricevuta per la multa disciplinare contiene le indicazioni seguenti:

  1. la designazione dell’organo competente;

  2. la data, l’ora e il luogo dell’infrazione;

  3. la fattispecie contravvenzionale realizzata;

  4. l’importo della multa;

  5. la descrizione degli oggetti e dei valori patrimoniali eventualmente confiscati;

  6. il luogo e la data dell’emissione;

  7. il cognome e il nome della persona che rilascia la ricevuta.

Il modulo concernente il termine di riflessione contiene le indicazioni seguenti:

  1. il cognome, il nome, la data di nascita, il luogo d’origine e il domicilio dell’imputato;

  2. la data di consegna del modulo;

  3. l’indicazione che sarà avviato un procedimento penale ordinario se la multa disciplinare non è pagata entro30 giorni; è fatta salva la lettera d;

  4. l’indicazione che l’importo depositato è computato nella multa disciplinare se l’imputato accetta esplicitamente la multa entro30 giorni o il termine di riflessione scade inutilizzato;

  5. la designazione dell’organo competente;

  6. la data, l’ora e il luogo dell’infrazione;

  7. la fattispecie contravvenzionale realizzata;

  8. l’importo della multa;

  9. la descrizione degli oggetti e dei valori patrimoniali eventualmente messi al sicuro;

  10. il luogo e la data dell’emissione;

  11. il cognome e il nome della persona che rilascia il modulo.

Nei casi di cui all’articolo7, il modulo concernente il termine di riflessione può essere apposto sul parabrezza. Al posto dei dati personali secondo il capoverso 2 lettera a è indicata la targa del veicolo.

Art. 10 Imputati non domiciliati in Svizzera

L’imputato non domiciliato in Svizzera che non paga immediatamente la multa disciplinare deve depositarne l’importo oppure prestare una garanzia adeguata.

Se il termine di riflessione di cui all’articolo6 capoverso1 scade inutilizzato o se l’imputato accetta esplicitamente la multa disciplinare entro tale termine, l’importo depositato è computato nella multa disciplinare. Con il computo, la multa disciplinare è considerata pagata.

Art. 11 Passaggio in giudicato

Con il pagamento o il computo, la multa passa in giudicato.

Art. 12 Spese

Nella procedura della multa disciplinare non sono riscosse spese.

Art. 13 Opposizione alla procedura della multa disciplinare

Ilrappresentante dell’organo competente comunica all’imputato che egli può opporsi alla procedura della multa disciplinare.

Se l’imputato si oppone alla procedura, è avviato un procedimento penale ordinario; è fatto salvo l’articolo15 capoverso 3 LUSN28.

Art. 14 Multa disciplinare nella procedura penale ordinaria

La multa disciplinare può essere pronunciata anche nella procedura penale ordinaria.

Art. 15 Esecuzione

Il Consiglio federale, dopo aver consultato i Cantoni, elenca le fattispecie contravvenzionali punite con una multa disciplinare e stabilisce l’importo delle multe.

Art. 16 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 17 Coordinamento

All’entrata in vigore della legge del 20 giugno 201429 sulle derrate alimentari la disposizione qui appresso della presente legge avrà il seguente tenore:

Art. 1 cpv.1 lett. a n. 12

È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:

a. in una delle seguenti leggi:

12. legge del 20 giugno 201430 sulle derrate alimentari,

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016 Consiglio nazionale, 18 marzo 2016 Il presidente: Raphaël Comte La presidente: Christa Markwalder La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 luglio 2016.31

Entrano in vigore il 1° gennaio 201832:

  1. l’articolo23 capoverso1 lettera e del Codice di procedura penale (all. cifra II 1);

  2. l’articolo15 capoverso1 della legge sul contrassegno stradale (all. cifra II 2).

Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 20 novembre 2017.

Allegato

(art. 16) Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge del 24 giugno 197033 sulle multe disciplinari è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice di procedura penale34

Art. 23 cpv.1 lett. e

Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP35:

e. i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confederazione, pesi e misure; è eccettuato il contrassegno per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe;

2. Legge del 19 marzo 201036 sul contrassegno stradale

Art. 12 Prestazione di garanzia

Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l’assoggettamento o non pagano immediatamente la tassa devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un’altra garanzia appropriata.

Art. 14, rubrica e cpv.2

Delitti e contravvenzioni

Abrogato

Art. 15 Perseguimento penale da parte dell’Amministrazione delle dogane

L’Amministrazione delle dogane persegue e giudica le contravvenzioni che rientrano nella sua sfera di competenza (art.11 lett. a). Le violazioni dell’articolo 245 del Codice penale37 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

La procedura dinnanzi all’Amministrazione delle dogane è retta dalla legge del 18 marzo 201638 sulle multe disciplinari.

Se il contravventore rifiuta la procedura della multa disciplinare o non paga la multa entro30 giorni, l’Amministrazione delle dogane persegue e giudica la contravvenzione conformemente alla legge federale del 22 marzo 197439 sul diritto penale amministrativo.

Art. 16 cpv.2 e 3

Abrogati

Art. 18 cpv.3

Il Dipartimento federale delle finanze può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo e il perseguimento penale nella procedura della multa disciplinare.

3. Legge del 3 ottobre 195140 sugli stupefacenti

Titolo prima dell’art.28

Sezione 2 Perseguimento penale

Art. 28b –28l

Abrogati