RU 2017 775
Ordinanza
sull’imposta preventiva
(OIPrev)
Modifica del 10 marzo 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 dicembre 19661 sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Art. 14a cpv. 2 e 3
Sono considerate società di un gruppo le società i cui conti annuali sono integralmente o in parte consolidati nel conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti.
Il capoverso1 non è applicabile se:
una società svizzera di un gruppo garantisce un’obbligazione di una società estera di un gruppo; e
i fondi trasferiti dalla società estera del gruppo alla società svizzera del gruppo superano, alla data di chiusura del bilancio, l’ammontare del capitale proprio della società estera del gruppo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.
10 marzo 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |