RU 2018 1243
Ordinanza
sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
(ODerr)
Modifica del 28 marzo 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 90
Sezione 2 Derrate alimentari soggette a controlli approfonditi all’importazione
Art. 95 cpv.1 lett. e, 1bis e 2
È previsto un periodo transitorio di un anno a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza per:
e. abrogata 1bis È previsto un periodo transitorio di tre anni a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza per le disposizioni relative alle derrate alimentari assoggettate a controlli approfonditi all’importazione (art. 90 e 91).
È previsto un periodo transitorio di quattro anni a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza per la composizione, la caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, sempreché non sia applicabile il periodo transitorio di cui al capoverso1 lettera a. Alla scadenza del periodo transitorio, le derrate alimentari o gli oggetti d’uso caratterizzati e composti secondo il diritto anteriore possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.
28 marzo 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |