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RU 2018 1519

Ordinanza del DFF
concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio

Modifica del 12 marzo 2018

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:

I

L’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20091 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 74 capoverso4 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane (LD); visti gli articoli 187 capoverso1 e 188 capoverso2 dell’ordinanza del 1° novembre 20063 sulle dogane (OD); visto l’articolo 108 della legge del 12 giugno 20094 sull’IVA (LIVA); visto l’articolo 22 capoverso3 della legge federale del 21 giugno 19965 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm); visto l’articolo 25 capoverso3 dell’ordinanza del 6 marzo 20006 sul traffico pesante (OTTP),

Art. 1 cpv.1 lett. h

Un interesse moratorio è dovuto:

h. in caso di pagamento tardivo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni secondo l’articolo 25 capoverso 3 OTTP.

Art. 2 cpv.1 lett. f

Un interesse rimuneratorio viene corrisposto:

f. in caso di rimborso della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni dovuta secondo la legge del 19 dicembre 19977 sul traffico pesante.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.

12 marzo 2018 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer