RU 2018 2279
Ordinanza della CaF
concernente il voto elettronico
(OVE)
Modifica del 30 maggio 2018
La Cancelleria federale svizzera (CaF)
ordina:
I
L’ordinanza della CaF del 13 dicembre 20131 concernente il voto elettronico è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 2 lett. f nonché 3
Nel caso in cui oltre il 30 per cento dell’elettorato cantonale sia ammesso a una prova di voto (art. 4 e 5), il sistema e il suo esercizio devono essere verificati in modo particolarmente approfondito riguardo ai seguenti criteri:
f. impiego di un sistema che presenta la caratteristica della verificabilità completa di cui all’articolo 5: componenti di controllo (allegato n. 5.4).
Nel caso in cui al massimo il 30 per cento dell’elettorato cantonale sia ammesso a una prova di voto e il sistema presenta la caratteristica della verificabilità completa di cui all’articolo 5, il sistema e il suo esercizio devono essere verificati in modo particolarmente approfondito riguardo ai seguenti criteri:
protocollo crittografico (allegato n. 5.1);
funzionalità (allegato n. 5.2); la verifica può escludere i software dei portali di autorità che sono vincolati a un sistema;
sicurezza dell’infrastruttura e dell’esercizio (allegato n. 5.3); la verifica può vertere unicamente sull’infrastruttura che registra il voto e fornisce all’elettore la nota di conferma di cui all’articolo 4 capoverso 2;
tutela da tentativi di introdursi nell’infrastruttura (allegato n. 5.5);
componenti di controllo (allegato n. 5.4).
Art. 7a Pubblicazione del codice sorgente
Il codice sorgente del software del sistema deve essere pubblicato.
La pubblicazione avviene se il sistema presenta la caratteristica della verificabilità completa di cui all’articolo 5 dopo la verifica di cui:
all’articolo 7 capoverso 2, nel caso in cui oltre il 30 per cento dell’elettorato cantonale sia ammesso a una prova di voto;
all’articolo 7 capoverso 3, nel caso in cui al massimo il 30 per cento dell’elettorato cantonale sia ammesso a una prova di voto.
Non vi è l’obbligo di pubblicare il codice sorgente di:
componenti terzi quali sistemi operativi, banche dati, server web e server di applicazioni, sistemi di gestione dei diritti, firewall e router, per quanto tali componenti siano ampiamente diffusi e siano costantemente aggiornati;
portali di autorità che sono vincolati a un sistema.
Art. 7b Modalità della pubblicazione del codice sorgente
Il codice sorgente deve essere preparato e documentato conformemente alle migliori prassi.
L’accesso via Internet al codice sorgente deve essere semplice e gratuito.
Una documentazione relativa al sistema e al suo esercizio deve indicare la rilevanza delle singole parti del codice sorgente per la sicurezza del voto elettronico. Tale documentazione deve essere pubblicata insieme al codice sorgente.
Chiunque può esaminare, modificare, compilare ed eseguire il codice sorgente a scopi ideali nonché redigere studi in proposito e pubblicarli. Il proprietario del codice sorgente può autorizzarne l’utilizzazione ad altri fini.
II
L’allegato è modificato come segue:
Nota a piè di pagina al titolo dell’allegato
Il testo dell’all. alla presente O non è pubblicato nella RU. Può essere scaricato gratuitamente all’indirizzo www.bk.admin.ch > Temi > Diritti politici > Voto elettronico > Esigenze del diritto federale oppure ottenuto gratuitamente presso la Cancelleria federale, Sezione Diritti politici, Palazzo federale ovest, 3003 Berna .
Art. N. 2 .7.2
Abrogato
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.
30 maggio 2018 Cancelleria federale svizzera: Walter Thurnherr