RU 2018 3087
Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)
del 15 agosto 2018
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr),
ordina:
Sezione 1 Oggetto, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina l’entrata, il transito aeroportuale e il rilascio del visto agli stranieri.
La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen (AAS) non prevedano disposizioni derogatorie.
Gli AAS sono menzionati nell’allegato1.
L’ordinanza disciplina parimenti la competenza di concludere accordi di portata limitata in relazione con i regolamenti (UE) n. 514/20142 e (UE) n. 515/20143.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
soggiorno di breve durata: soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
soggiorno di lunga durata: soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
RS 142.204
Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 apr. 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, versione della GU L 150 del20.5.2014, pag. 112.
Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 apr. 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE, versione della GU L 150 del20.5.2014, pag. 143.
transito aeroportuale: transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da uno degli AAS4;
visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C): documento sotto forma di vignetta rilasciato da uno Stato Schengen che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere: 1. uniforme: valido per il territorio di tutti gli Stati Schengen, 2. con validità territoriale limitata: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen;
visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A): documento sotto forma di vignetta rilasciato da uno Stato Schengen che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere: 1. uniforme: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen, 2. con validità territoriale limitata: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen;
visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D): documento sotto forma di vignetta rilasciato da uno Stato Schengen che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata.
Sezione 2 Disposizioni concernenti l’entrata e il transito aeroportuale
Art. 3 Condizioni d’entrata per un soggiorno di breve durata
Le condizioni d’entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall’articolo 6 del codice frontiere Schengen5.
I mezzi di sussistenza di cui all’articolo 6 paragrafo1 lettera c del codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti segnatamente se è garantito che durante il soggiorno nello spazio Schengen non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale.
A dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti sono ammessi (art. 14–18):
denaro contante;
depositi in banca;
Gli accordi di associazione a Schengen sono menzionati nell’allegato1.
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del23.3.2016, pag.1.
una dichiarazione di garanzia; o
altre garanzie.
Nei limiti delle loro competenze, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possono, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art.25 del codice dei visti6), autorizzare l’entrata in Svizzera per un soggiorno di breve durata ai cittadini di Paesi terzi che:
non soddisfano una o più condizioni d’entrata (art. 6 par. 5 lett. a e c del codice frontiere Schengen); o
sono stati oggetto di un’opposizione di uno o più Stati Schengen nel quadro della consultazione Schengen (art. 22 del codice dei visti).
Le persone soggette all’obbligo del visto autorizzate a entrare in Svizzera in virtù del capoverso 4 ottengono un visto con validità territoriale limitata alla Svizzera.
Art. 4 Condizioni d’entrata per un soggiorno di lunga durata
Per un soggiorno di lunga durata gli stranieri devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all’articolo 6 paragrafo1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen7, anche le seguenti condizioni d’entrata:
devono, all’occorrenza, essere in possesso di un visto per soggiorni di lunga durata secondo l’articolo 9;
devono adempiere le condizioni d’ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno.
In casi motivati, le persone che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere autorizzate per motivi umanitari a entrare in Svizzera in vista di un soggiorno di lunga durata. Ciò è il caso in particolare se la loro vita o integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza.
Art. 5 Condizioni per il transito aeroportuale
Per un transito aeroportuale, gli stranieri devono soddisfare le seguenti condizioni:
essere titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto ai sensi dell’articolo 6;
all’occorrenza, aver ottenuto un visto di transito aeroportuale secondo l’articolo 10;
disporre dei documenti di viaggio e dei visti necessari per entrare nel Paese di destinazione;
possedere un biglietto d’aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione e aver fatto le necessarie prenotazioni;
Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), versione della GU L 243 del 15.9.2009, pag.1.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv.1.
non essere segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) o nelle banche dati nazionali svizzere ai fini della non ammissione;
non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la sanità pubblica o le relazioni internazionali della Svizzera.
Art. 6 Documento di viaggio
Per un soggiorno di breve o lunga durata o per un transito aeroportuale, gli stranieri devono essere provvisti di un documento di viaggio valido e riconosciuto dalla Svizzera. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.
Il documento di viaggio deve soddisfare i requisiti seguenti:
la sua validità è di almeno tre mesi oltre la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri;
è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.
al momento del deposito della domanda di visto, ove il titolare soggiaccia all’obbligo del visto, contiene almeno due pagine in bianco.
Le autorità competenti possono derogare:
al requisito di cui al capoverso 2 lettera a, in casi di emergenza motivati ove lo straniero entri per un soggiorno di breve durata;
ai requisiti di cui al capoverso 2, in casi di emergenza motivati ove lo straniero entri per un soggiorno di lunga durata.
Un documento di viaggio è riconosciuto dalla SEM se soddisfa i requisiti seguenti:
attesta l’identità del titolare e la sua appartenenza allo Stato o all’entità o autorità territoriale che l’ha rilasciato;
è stato rilasciato da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera, da un’entità o autorità territoriale o da un’organizzazione internazionale riconosciuta dalla Svizzera;
lo Stato oppure l’entità o autorità territoriale che l’ha rilasciato garantisce in qualsiasi momento il ritorno dei suoi cittadini;
reca gli elementi di sicurezza richiesti conformemente alle specifiche internazionali; è in particolare applicabile l’allegato 9 della Convenzione del 7 dicembre 19448 relativa all’aviazione civile internazionale.
In casi motivati la SEM può riconoscere documenti di viaggio che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 4. Tale è il caso in particolare dei documenti di viaggio rilasciati a persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato di rilascio, ma che hanno diritto di soggiornare legalmente sul suo territorio.
Art. 7 Deroghe all’obbligo di possedere un documento di viaggio
In casi motivati, in particolare per motivi umanitari o per salvaguardare interessi nazionali, la SEM può autorizzare deroghe all’obbligo di possedere un documento di viaggio.
Art. 8 Obbligo del visto per soggiorni di breve durata
I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 539/20019 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata.
In deroga al capoverso1, sono esentate dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata le persone seguenti:
i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen (art. 6 par.1 lett. b e 39 par.1 lett. a del codice frontiere Schengen10);
i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ufficiale valido della Bolivia, del Marocco e degli altri Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi bilaterali o multilaterali in materia;
i piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio conformemente all’allegato VII numero 2 del codice frontiere Schengen;
i titolari di un lasciapassare delle Nazioni Unite valido;
gli scolari di uno Stato non membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) domiciliati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, purché i loro nomi figurino sull’elenco degli scolari rilasciato o autenticato dall’autorità competente dello Stato interessato conformemente alla decisione 94/795/GAI11;
i titolari di un documento di viaggio per rifugiati valido rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS conformemente all’Accordo del 15 ottobre 194612 concernente il rilascio di un titolo di viaggio ai rifugiati che sono sottoposti alla competenza del Comitato intergovernamentale per i rifugiati o conformemente alla Convenzione del 28 luglio 195113 sullo statuto dei rifugiati, purché soggiornino in detto Stato;
Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 mar 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/372, GU L61 dell’8.3.2017, pag.1.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv.1.
Decisione del Consiglio, del 30 nov. 1994, relativa a un’azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell’art. K.3, par. 2, lett. b) del trattato sull’Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro (94/795/GAI), versione della GU L 327 del19.12.1994, pag.1.
g. i titolari di un documento di viaggio per apolidi valido rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS conformemente alla Convenzione del 28 settembre 195414 relativa allo status degli apolidi, purché soggiornino in detto Stato.
I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 e i gruppi di cittadini britannici di cui al punto 3 di tale allegato non sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata.
In deroga al capoverso 3, ai soggiorni con attività lucrativa si applicano le regole seguenti:
i cittadini degli Stati e delle collettività territoriali elencati nell’allegato 2 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata sin dal primo giorno di esercizio dell’attività;
i cittadini degli Stati e delle entità o autorità territoriali elencati nell’allegato 3 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata se svolgono un’attività lucrativa di oltre otto giorni per anno civile; se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nel settore alberghiero o nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse oppure nel giardinaggio o nella paesaggistica, queste persone sono soggette all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività;
i cittadini britannici che non siano cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (British Overseas Territories Citizens, British Overseas Citizens, British Subjects e British Protected Persons) sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata se svolgono un’attività lucrativa di oltre otto giorni per anno civile. Se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nel settore alberghiero o nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse oppure nel giardinaggio o nella paesaggistica, sono soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) adegua l’allegato 3 non appena la Svizzera è informata in merito alla conclusione di un accordo in materia di esenzione dall’obbligo del visto tra l’UE e uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.
Art. 9 Obbligo del visto per soggiorni di lunga durata
Per un soggiorno di lunga durata in Svizzera i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS sono soggetti all’obbligo del visto pertinente.
In deroga al capoverso1, i cittadini dei seguenti Stati sono esentati dall’obbligo del visto per soggiorni di lunga durata: Andorra, Brunei Darussalam, Città del Vaticano, Giappone, Malaysia, Monaco, Nuova Zelanda, San Marino e Singapore.
Art. 10 Obbligo del visto di transito aeroportuale
I passeggeri di aeromobili soggetti all’obbligo del visto in virtù degli articoli8 e 9 sono esentati dall’obbligo del visto di transito aeroportuale se soddisfano le condizioni dell’articolo 5 lettere a, c–f.
In deroga al capoverso1, sono soggetti all’obbligo del visto di transito aeroportuale:
i cittadini degli Stati elencati nell’allegato IV del codice dei visti15 (art. 3 par.1 del codice dei visti);
i cittadini degli Stati elencati nell’allegato 4 per i quali il DFGP ha introdotto un obbligo di visto di transito aeroportuale a causa di un forte numero di entrate illegali in Svizzera di passeggeri di aeromobili in transito (art. 3 par. 2 del codice dei visti).
Il DFGP ha la facoltà di adeguare periodicamente l’allegato 4 previo esame della situazione migratoria.
In virtù dell’articolo 3 paragrafo 5 del codice dei visti, le seguenti persone sono esentate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale:
i titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS;
i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS, in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d’America, secondo l’allegato V del codice dei visti;
i cittadini di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS, in possesso di un visto valido per uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d’America. La presente esenzione dall’obbligo del visto è applicabile soltanto se, scaduto il visto, i predetti cittadini rientrano nel loro Paese partendo dallo Stato che ha rilasciato il visto;
i familiari di cittadini di uno Stato membro dell’UE di cui all’articolo 3 dell’allegato I dell’Accordo del 21 giugno 199916 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
i titolari di un passaporto diplomatico riconosciuto e valido rilasciato da uno degli Stati menzionati nel capoverso 2;
i membri dell’equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente alla convenzione del 7 dicembre 194417 relativa all’aviazione civile internazionale.
I passeggeri di aeromobili esentati dall’obbligo del visto in virtù degli articoli8 e 9 sono parimenti esentati dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.
Sezione 3 Visto per soggiorni di breve durata e visto di transito aeroportuale
Art. 11 Rilascio di un visto per soggiorni di breve durata
Un visto per soggiorni di breve durata è rilasciato nei casi seguenti:
soggiorno di breve durata con o senza permesso di lavoro in Svizzera;
entrata in Svizzera secondo l’articolo 3 capoverso 4.
Art. 12 Applicazione delle disposizioni del codice dei visti
Le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata e dei visti di transito aeroportuale sono rette dalle disposizioni del titolo III (art. 4–36) del codice dei visti18.
Tali disposizioni sono completate dagli articoli 13–19.
Art. 13 Impronte digitali
Le impronte digitali dei richiedenti un visto per soggiorni di breve durata sono rilevate secondo l’ordinanza VIS del 18 dicembre 201319.
Possono inoltre essere utilizzate per stabilire l’identità del richiedente conformemente all’articolo 102 capoverso 1 LStr.
Art. 14 Dichiarazione di garanzia
L’autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile che abbia il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera per dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti (art. 3 cpv. 2). Se la persona fisica è coniugata, occorre il consenso scritto del coniuge. La presente disposizione si applica anche ai partenariati registrati.
Per gli stranieri che non possono appellarsi all’Accordo sulla libera circolazione delle persone20, la dichiarazione di garanzia può essere richiesta dai competenti organi di controllo alla frontiera.
Possono farsi garanti:
i cittadini svizzeri;
gli stranieri titolari di un permesso di dimora (art. 33 LStr) o di domicilio (art. 34 LStr);
le persone giuridiche iscritte al registro del commercio.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.
Art. 15 Portata della garanzia
La dichiarazione di garanzia copre le spese che il soggiorno dello straniero nello spazio Schengen cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche, ossia:
le spese di sostentamento (vitto e alloggio);
le spese per malattia e infortunio;
le spese per il ritorno.
La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.
L’obbligo ha effetto a decorrere dalla data d’entrata nello spazio Schengen e si estingue dodici mesi dopo tale data.
Le spese scoperte occasionate nel periodo in cui vige tale obbligo possono essere fatte valere per i cinque anni successivi.
L’importo della garanzia ammonta a 30 000 franchi per persona e per ogni gruppo o famiglia di dieci persone al massimo.
Art. 16 Procedura di dichiarazione di garanzia
L’autorità cantonale o comunale competente controlla la dichiarazione di garanzia.
Può, in singoli casi motivati, fornire informazioni relative alla dichiarazione di garanzia alle autorità interessate, segnatamente alle autorità di aiuto sociale.
Art. 17 Assicurazione sanitaria di viaggio
Chiunque sollecita un visto per soggiorni di breve durata deve dimostrare di possedere un’assicurazione sanitaria di viaggio ai sensi dell’articolo 15 del codice dei visti21.
Sono esentati dall’obbligo di stipulare un’assicurazione sanitaria di viaggio:
le persone la cui situazione professionale lascia presumere una copertura assicurativa adeguata (art. 15 par. 6 del codice dei visti);
i titolari di un passaporto diplomatico (art. 15 par. 7 del codice dei visti).
Per le domande di visto presentate alla frontiera non è richiesta un’assicurazione sanitaria. In determinati casi eccezionali la SEM può reintrodurre tale obbligo.
Art. 18 Altre garanzie
Gli stranieri possono, d’intesa con l’autorità competente per il rilascio dei permessi, produrre una garanzia bancaria di una banca svizzera o altre garanzie equivalenti per dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti (art. 3 cpv. 2).
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.
Art. 19 Emolumento di visto
Per il trattamento di una domanda di visto per soggiorni di breve durata o di visto di transito aeroportuale è percepito un emolumento conformemente all’articolo16 del codice dei visti22 e all’ordinanza del 24 ottobre 200723 sugli emolumenti LStr (OEmol-LStr).
Art. 20 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto
Il DFAE e la SEM si accertano che la delega di compiti in virtù dell’articolo 98b LStr sia limitata a prestatori di servizi esterni che garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati.
Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi incaricati di svolgere taluni compiti nel quadro della procedura del visto, conformemente all’articolo 43 paragrafo 2 e all’allegato X del codice dei visti24.
Spetta al DFAE:
verificare la solvenza e l’affidabilità dei prestatori di servizi incaricati;
verificare che i prestatori di servizi rispettino le condizioni e modalità stabilite nella convenzione di cui al capoverso 2;
controllare l’attuazione della convenzione di cui al capoverso 2, conformemente all’articolo43 paragrafo 11 del codice dei visti;
formare il prestatore di servizi esterno affinché abbia le conoscenze necessarie per fornire un servizio adeguato e comunicare informazioni sufficienti ai richiedenti;
garantire che i dati trasferiti alle rappresentanze svizzere siano resi sicuri ai sensi dell’articolo44 del codice dei visti.
Le rappresentanze svizzere possono, in collaborazione con altre rappresentanze di Stati Schengen, condividere il medesimo prestatore di servizi. In tal caso, i compiti di cui al capoverso 3 sono svolti in collaborazione.
Per i loro servizi, i prestatori di servizi esterni possono fatturare spese che oltrepassano gli emolumenti usuali percepiti per il rilascio del visto secondo il principio della copertura delle spese effettive. Conformemente all’articolo17 paragrafo 4 del codice dei visti, l’emolumento prelevato non deve superare la metà dell’emolumento di visto.
Conformemente all’articolo42 del codice dei visti, i consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere alcuni o tutti i compiti di cui all’articolo 43 paragrafo 6 del codice dei visti.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.
Sezione 4 Visto per soggiorni di lunga durata
Art. 21 Rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata
Un visto per soggiorni di lunga durata è rilasciato nei casi seguenti:
ritorno in Svizzera dopo un viaggio all’estero (visto di ritorno ai sensi del capoverso 2);
soggiorno in Svizzera secondo gli articoli 10 capoverso 2 e 11 capoverso 1 LStr;
entrata in Svizzera secondo l’articolo 4 capoverso 2.
È rilasciato un visto di ritorno se:
lo straniero adempie le condizioni di soggiorno in Svizzera, ma non dispone ancora di un permesso di dimora o di domicilio;
il soggiorno dello straniero è stato autorizzato nel quadro della procedura di cui all’articolo17 capoverso 2 LStr; oppure
sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 7 e 9 dell’ordinanza del 14 novembre 201225 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri.
Art. 22 Competenza territoriale delle rappresentanze svizzere all’estero
Gli stranieri devono in linea di principio presentare le loro domande di visto per soggiorni di lunga durata presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio all’estero.
Le autorità cantonali di migrazione possono consentire deroghe a favore degli stranieri tenuti a spostarsi di frequente e a brevissimo termine, come gli impiegati di società internazionali, gli artisti, gli sportivi o altri professionisti.
La rappresentanza può accettare la domanda di uno straniero che non è domiciliato nel proprio circondario consolare se reputa pertinenti i motivi per i quali lo straniero non ha potuto presentare la sua domanda presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio.
Art. 23 Comparizione personale
Gli stranieri non sono in linea di principio tenuti a presentarsi di persona alla rappresentanza per presentare le proprie domande.
La SEM può esigere la comparizione personale dei richiedenti a scopo di identificazione o per altre verifiche.
Nei casi di cui all’articolo 4 capoverso 2, la comparizione personale è in linea di principio obbligatoria. In circostanze eccezionali la SEM può tuttavia derogare a tale obbligo.
Art. 24 Documenti da allegare alla domanda di visto per soggiorni di lunga durata
La SEM definisce la lista dei documenti necessari per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata.
Art. 25 Emolumento di visto
Per il trattamento di una domanda di visto per soggiorni di lunga durata è percepito un emolumento conformemente all’OEmol-LStr26.
Art. 26 Impronte digitali
Le impronte digitali dei richiedenti di un visto per soggiorni di lunga durata non sono rilevate.
In deroga al capoverso1, le impronte digitali possono essere rilevate per accertare l’identità del richiedente conformemente all’articolo 102 capoverso 1 LStr.
Nei casi di cui all’articolo 4 capoverso 2, le impronte digitali sono rilevate sistematicamente.
Art. 27 Periodo di validità dei visti per soggiorni di lunga durata
I visti per soggiorni di lunga durata hanno un periodo di validità massimo di
giorni.
In deroga al capoverso1 e conformemente all’articolo 18 paragrafo 2 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen27, un visto per soggiorni di lunga durata con un periodo di validità di 120 giorni può essere rilasciato agli stranieri che in un arco di tempo di12 mesi esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi (art.19 cpv. 4 lett. a. dell’ordinanza del 24 ottobre 200728 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa).
Sezione 5 Procedura alla frontiera
Art. 28 Attraversamento della frontiera
Le entrate e le partenze sono rette dal codice frontiere Schengen29. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 18 marzo 200530 sulle dogane e le pertinenti disposizioni d’esecuzione.
Convenzione, del14 giu. 1985, di applicazione dell’Accordo di Schengen tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; GU L 239 del 22.09.2000 pag.19.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv.1.
Art. 29 Frontiere esterne Schengen
La SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d’intesa con l’Amministrazione federale delle dogane, le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l’Ufficio federale dell’aviazione civile.
I controlli delle persone alle frontiere esterne Schengen al momento dell’entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono rette dall’articolo8 e dall’allegato VI numeri1 e 2 del codice frontiere Schengen31.
L’entrata attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli delle persone nell’area d’atterraggio.
Art. 30 Reintroduzione dei controlli alle frontiere interne
Se sono adempiute le condizioni previste all’articolo25 paragrafo1 del codice frontiere Schengen32, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.
In casi urgenti il DFGP ordina le misure immediate necessarie per reintrodurre i controlli alle frontiere. Ne informa senza indugio il Consiglio federale.
Il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) procede ai controlli alle frontiere interne d’intesa con i Cantoni di confine.
Art. 31 Competenza per il controllo delle persone
Il DFGP disciplina l’esecuzione dei controlli delle persone alle frontiere interne ed esterne.
I Cantoni e il Cgcf svolgono il controllo delle persone alla frontiera. Il Cgcf esercita tale attività nel quadro delle sue mansioni ordinarie o in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (art. 9 cpv. 2 LStr e art. 97 della legge del 18 marzo 200533 sulle dogane).
La SEM può abilitare gli organi di controllo alla frontiera a emanare e notificare il rifiuto d’entrata giusta l’articolo 65 capoverso 2 LStr.
I Cantoni possono abilitare il Cgcf a emanare e notificare la decisione di allontanamento di cui all’articolo 64 capoverso1 lettere a e b LStr.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv.1.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv.1.
Sezione 6 Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto aereo
Art. 32 Portata dell’obbligo di diligenza
Sono considerati provvedimenti ragionevolmente esigibili dalle imprese di trasporto aereo secondo l’articolo 92 capoverso 1 LStr:
la debita oculatezza nel selezionare, formare e sorvegliare il personale;
l’organizzazione richiesta per i controlli di registrazione e d’imbarco e l’approntamento dell’infrastruttura tecnica richiesta.
I provvedimenti di cui al capoverso1 mirano a garantire l’esecuzione delle operazioni seguenti:
controllare prima della partenza se i documenti di viaggio, i visti e i titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito aeroportuale sono validi e riconosciuti;
identificare i documenti di viaggio, i visti e i titoli di soggiorno la cui contraffazione o falsificazione può essere riconosciuta da una persona che ha ricevuto una formazione adeguata e dotata di una facoltà visiva media;
identificare un documento di viaggio, visto o titolo di soggiorno manifestamente non appartenente al passeggero;
determinare i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati in base al timbro sul documento di viaggio.
La SEM può esigere dall’impresa di trasporto aereo ulteriori provvedimenti se:
determinati collegamenti sono a forte rischio di migrazione; o
è in forte aumento il numero delle persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito aeroportuale.
Per ulteriore provvedimento si intende in particolare la produzione di copie di documenti di viaggio, di visti o di titoli di soggiorno prima della partenza.
Art. 33 Modalità di cooperazione
Le modalità di cooperazione ai sensi dell’articolo 94 capoverso 1 LStr comprendono segnatamente:
la collaborazione della SEM alla formazione e al perfezionamento professionali nell’ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi tesi a impedire l’entrata di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di viaggio richiesti;
la consulenza della SEM al fine di prevenire e scoprire documenti e visti contraffatti;
l’esecuzione della procedura di respingimento nonché l’adempimento da parte dell’impresa di trasporto aereo dei propri obblighi di assistenza e di rimpatrio nei confronti dei passeggeri cui è negato l’ingresso o il transito;
la collaborazione tra le imprese di trasporto aereo e le autorità in materia di rinvio coatto di persone nel loro Paese d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo.
Se sono stati convenuti importi forfetari a copertura delle spese di cui all’articolo 94 capoverso 2 lettera b LStr, la SEM si assume le spese di mantenimento e di assistenza dei passeggeri secondo l’articolo 93 LStr.
Sezione 7 Autorità competenti
Art. 34 Conclusione di trattati internazionali
La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione che la Commissione europea ha erogato ai fini dello sviluppo e dell’attuazione tecnica del sistema d’entrata e di uscita conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) 2017/222634, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 199735 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).
Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea riguardanti le procedure di rendicontazione in merito al sostegno operativo nell’ambito dei programmi nazionali degli Stati Schengen e erogati in virtù degli articoli 10 paragrafo 6 e 11 paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 515/201436, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA.
Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE)
514/2014, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e riguardino:
la comunicazione di irregolarità finanziarie e siano emanati in virtù dell’articolo 5 paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 514/2014;
il programma di lavoro e l’assistenza emergenziale e siano emanati in virtù dell’articolo 6 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 514/2014;
Regolamento (UE) n. 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 nov. 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag.20.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.1 cpv. 4.
il modello conformemente al quale sono redatti i programmi nazionali e siano emanati in virtù dell’articolo14 paragrafo 4 del regolamento (UE)
le condizioni e le modalità del sistema di scambio elettronico dei dati e siano emanati i virtù dell’articolo 24 paragrafo 5 del regolamento (UE)
le procedure e le prescrizioni necessarie in vista di unificare i controlli svolti dalle autorità competenti e siano emanati in virtù dell’articolo 27 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 514/2014;
i modelli da utilizzare per presentare la richiesta di pagamento del saldo annuale e siano emanati in virtù dell’articolo44 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 514/2014;
le modalità della procedura di liquidazione annuale dei conti e siano emanati in virtù dell’articolo45 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 514/2014;
le modalità per l’esecuzione della verifica di conformità e siano emanati in virtù dell’articolo47 paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 514/2014;
le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità e siano emanati in virtù dell’articolo53 paragrafo 5 del regolamento (UE)
i modelli per le relazioni annuale e finale di esecuzione e siano emanati in virtù dell’articolo54 paragrafo8 del regolamento (UE) n. 514/2014.
Art. 35 Segreteria di Stato della migrazione
La SEM ha la competenza di autorizzare o rifiutare l’entrata in Svizzera. Sono fatte salve le competenze del DFAE secondo l’articolo 38, come pure quelle delle autorità cantonali in materia di migrazione secondo l’articolo 39.
Ha la competenza di autorizzare l’entrata in Svizzera delle persone di cui all’articolo 4 capoverso 2.
È competente per tutte le mansioni non attribuite ad altre autorità federali, segnatamente:
emanare direttive in materia di visti e di controllo alle frontiere, sempreché non rientrino nella regolamentazione europea;
emanare direttive sul ritiro di documenti di viaggio, documenti d’identità e documenti giustificativi falsi o falsificati o per i quali sussistono indizi concreti di un utilizzo abusivo;
allestire rapporti sull’immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti, il controllo alle frontiere esterne Schengen e le misure sostitutive nazionali alle frontiere interne, collaborando a tal fine con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate;
collaborare alla formazione e al perfezionamento professionali delle autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza;
allestire rapporti sui visti rilasciati e rifiutati nonché statistiche in materia di visti;
sviluppare la strategia svizzera per una gestione integrata delle frontiere in collaborazione con le autorità federali e cantonali interessate.
Art. 36 Rappresentanze all’estero
Le rappresentanze all’estero rilasciano, rifiutano, annullano e revocano i visti per soggiorni di breve e lunga durata o di transito aeroportuale a nome delle autorità competenti, ossia la SEM, il DFAE e i Cantoni.
Art. 37 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata alle frontiere esterne e delle condizioni di transito aeroportuale
Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata alle frontiere esterne e delle condizioni di transito aeroportuale rilasciano, rifiutano, annullano e revocano i visti per soggiorni di breve e lunga durata o i visti di transito aeroportuale a nome delle autorità competenti, ossia la SEM, il DFAE e i Cantoni.
Art. 38 Dipartimento federale degli affari esteri
Il DFAE ha la competenza di autorizzare o rifiutare l’entrata in Svizzera delle persone seguenti:
persone che, in ragione della loro posizione politica, sono suscettibili di influire sulle relazioni internazionali della Svizzera;
titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale che entrano o transitano in Svizzera;
persone che godono di privilegi e immunità in virtù del diritto internazionale o conformemente all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 200737 sullo Stato ospite.
È competente per le proroghe dei visti per soggiorni di breve durata e di transito aeroportuale rilasciati in virtù del capoverso1. Questa competenza può essere delegata ai Cantoni.
Il DFAE emana istruzioni in materia di visti rientranti nel proprio ambito di competenza.
Art. 39 Autorità cantonali di migrazione
Le autorità cantonali di migrazione sono competenti in materia di rilascio dei visti quando il soggiorno è soggetto a permesso cantonale.
Alle autorità cantonali di migrazione compete:
rilasciare un visto per un soggiorno di breve durata successivo a un soggiorno di lunga durata in Svizzera; e
prorogare i visti per soggiorni di breve durata a nome della SEM e del DFAE.
Art. 40 Sorveglianza
Il DFAE e il DFGP sorvegliano l’esecuzione delle disposizioni sul visto.
Il DFGP sorveglia l’esecuzione delle altre disposizioni in materia d’entrata.
Sezione 8 Collaborazione tra le autorità
Art. 41 Consultazione e informazione nella procedura di rilascio del visto
Il DFAE e la SEM sottopongono per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l’ordine pubblici o le relazioni internazionali della Svizzera alle autorità seguenti, segnatamente:
all’Ufficio federale di polizia;
alla Segreteria di Stato dell’economia;
all’Amministrazione federale delle finanze;
alle autorità cantonali in materia di migrazione;
al Servizio delle attività informative della Confederazione.
Se uno Stato Schengen richiede una consultazione (art. 22 del codice dei visti38), la competente rappresentanza all’estero trasmette la domanda di visto alla SEM. Questa provvede alla trasmissione all’autorità estera competente. La procedura è retta dall’articolo 22 del codice dei visti.
Nei casi previsti dagli articoli 31 e 34 del codice dei visti, la SEM informa gli altri Stati Schengen.
Art. 42 Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto
La rappresentanza nella procedura di rilascio del visto fra le rappresentanze all’estero degli Stati Schengen è retta dagli articoli 5 paragrafo 4 e 8 del codice dei visti39. Sono fatti salvi accordi bilaterali specifici.
D’intesa con il DFGP, il DFAE può concludere con gli Stati Schengen accordi di rappresentanza per la procedura di rilascio del visto. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con gli Stati in questione.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.
Art. 43 Collaborazione consolare in loco
La collaborazione fra le rappresentanze all’estero degli Stati Schengen nella procedura di rilascio del visto è retta dall’articolo48 del codice dei visti40.
Art. 44 Collaborazione fra le autorità svizzere
Le autorità federali e cantonali preposte all’esecuzione delle disposizioni sull’entrata lavorano in stretto contatto tra di loro.
Sezione 9 Controllo automatizzato alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti
Art. 45 Controllo di frontiera automatizzato
Per semplificare il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen negli aeroporti, le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono applicare una procedura automatizzata per il controllo alla frontiera.
In caso di controllo di frontiera automatizzato:
i dati biometrici dei partecipanti registrati nel passaporto biometrico o su una carta per partecipanti sono confrontati con le caratteristiche biometriche dell’interessato al momento dell’entrata in Svizzera e della partenza dalla Svizzera;
i dati personali dei partecipanti sono controllati mediante il sistema informatizzato di ricerca (RIPOL) di cui all’articolo1 dell’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 201641 nonché mediante il SIS conformemente all’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 201342.
Se la persona interessata è iscritta nel RIPOL o nel SIS, l’entrata o la partenza nel punto di controllo automatizzato non è autorizzata. Le iscrizioni nel RIPOL o nel SIS devono essere notificate alle autorità competenti per il controllo alla frontiera tramite misure tecniche adeguate.
Art. 46 Partecipazione al controllo di frontiera automatizzato
Possono partecipare al controllo di frontiera automatizzato esclusivamente le persone che:
possiedono la cittadinanza svizzera o che possono appellarsi all’Accordo sulla libera circolazione delle persone43;
sono maggiorenni;
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.
possiedono un passaporto valido che non è iscritto né nel RIPOL né nel SIS; e
non sono segnalate né nel RIPOL né nel SIS e non sono oggetto di una misura di respingimento né di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale44 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192745.
La partecipazione al controllo di frontiera automatizzato richiede una previa registrazione nel sistema d’informazione di cui all’articolo48; i titolari di un passaporto biometrico sono esentati da detto obbligo.
Le autorità competenti per il controllo alla frontiera comunicano le modalità di partecipazione alle persone desiderose di prendere parte al controllo di frontiera automatizzato.
Art. 47 Carta per partecipanti
Le persone registrate nel sistema d’informazione di cui all’articolo48 ricevono una carta per partecipanti al controllo di frontiera automatizzato.
Ai fini del rilascio della carta per partecipanti, le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono rilevare i dati biometrici seguenti:
impronte digitali;
immagini facciali.
Nessun dato biometrico è conservato una volta che i dati sono stati registrati sulla carta.
Il contenuto del microchip dev’essere reso sicuro con misure appropriate.
Art. 48 Sistema d’informazione
Le autorità competenti per il controllo alla frontiera gestiscono un sistema d’informazione per l’elaborazione dei dati personali registrati in vista del controllo di frontiera automatizzato.
I dati seguenti possono essere trattati nel sistema d’informazione:
cognome;
cognome d’affinità;
nome;
sesso;
data e luogo di nascita;
cittadinanza;
stato civile;
indirizzo;
tipo, numero e data di scadenza del passaporto;
data di registrazione;
abilitazione a partecipare al controllo di frontiera automatizzato.
Il sistema d’informazione comprende anche un verbale con i risultati dell’esame delle condizioni di partecipazione effettuato al momento della registrazione.
Le persone che si fanno registrare per partecipare al controllo di frontiera automatizzato devono dare il loro accordo scritto affinché i loro dati personali possano essere trattati. Prima della registrazione devono essere informate in merito al detentore del sistema d’informazione, alla finalità del trattamento dei dati e alle diverse categorie di destinatari di tali dati.
Art. 49 Comunicazione di dati
I dati registrati nel sistema d’informazione riguardanti una persona iscritta o il cui passaporto è iscritto nel RIPOL o nel SIS possono essere comunicati all’autorità che ha fatto la segnalazione.
Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono informare la società aeroportuale o un terzo da essa incaricato sulle persone registrate nel sistema d’informazione in virtù dell’articolo48.
Art. 50 Responsabilità e cancellazione dei dati
Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili del sistema d’informazione e del trattamento dei dati personali.
I dati personali registrati nel sistema sono cancellati immediatamente se:
l’interessato ritira la propria partecipazione al controllo di frontiera automatizzato;
risulta a posteriori che le condizioni di partecipazione di cui all’articolo 46 capoverso1 non sono più adempiute.
I dati inesatti devono essere rettificati d’ufficio.
Art. 51 Diritti degli interessati
Se il sistema d’informazione è gestito da un’autorità cantonale, i diritti degli interessati, segnatamente quelli d’accesso, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all’aeroporto. protezione adeguato, è applicabile la legge federale del 19 giugno 199246 sulla protezione dei dati (LPD).
Una persona interessata che intenda far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta alle autorità competenti per il controllo alla frontiera.
Art. 52 Sicurezza dei dati
Se il sistema d’informazione è gestito da un’autorità cantonale, la sicurezza dei dati è retta dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all’aeroporto. protezione adeguato, la sicurezza dei dati è retta dall’ordinanza del 14 giugno 199347 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dalle disposizioni relative alla sicurezza informatica previste dall’ordinanza del 9 dicembre 201148 sull’informatica nell’Amministrazione federale, nonché dalle raccomandazioni dell’Organo di direzione informatica della Confederazione.
Le autorità competenti adottano, nei loro rispettivi ambiti, le misure organizzative e tecniche atte a salvaguardare la sicurezza dei dati personali.
Art. 53 Statistica e analisi
Se il sistema d’informazione è gestito da un’autorità cantonale, il trattamento dei dati contenuti nel sistema d’informazione è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all’aeroporto. protezione adeguato, è applicabile la LPD49.
I dati devono essere trattati in modo da impedire l’identificazione dell’interessato.
Sezione 10 Sorveglianza dell’arrivo all’aeroporto
Art. 54 Sistema di riconoscimento facciale
Le autorità competenti per il controllo alla frontiera possono utilizzare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l’articolo 103 capoverso 1 LStr. Il sistema funziona secondo un principio biometrico che consente di misurare i lineamenti delle persone che arrivano all’aeroporto.
Art. 55 Dati contenuti nel sistema
Il sistema di riconoscimento facciale rileva e memorizza i dati seguenti:
un’immagine statica del viso (immagine primaria);
cognome, nomi e pseudonimi della persona in questione;
data di nascita;
sesso;
cittadinanza;
aeroporto di partenza;
riprese visive dei documenti di viaggio, di altri documenti personali e dei documenti di volo;
luogo, data e ora del rilevamento.
Il sistema di riconoscimento facciale misura l’immagine statica del viso e memorizza i dati biometrici ottenuti.
I dati di cui al capoverso1 lettere a–f vengono ricavati dai documenti di viaggio e di volo. I dati che non figurano nei documenti verranno tratti dalle dichiarazioni della persona in questione.
Art. 56 Condizioni per il rilevamento dei dati
Il sistema di riconoscimento facciale può essere utilizzato quando una persona che giunge in Svizzera per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Art. 57 Condizioni per interrogare il sistema
I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l’identità o la provenienza di una persona che:
nella zona di transito dell’aeroporto, viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d’asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e
non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.
Art. 58 Procedura per interrogare il sistema
Se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli56 e 57, viene acquisita un’immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l’immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale.
Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui all’articolo55 capoverso1.
Art. 59 Comunicazione dei dati ad altri enti
I dati di cui all’articolo55 capoverso1 possono, in determinati casi, essere trasmessi ai seguenti servizi amministrativi che ne necessitano per una procedura d’asilo o d’allontanamento:
SEM;
autorità cantonali in materia di migrazione;
rappresentanze all’estero.
Art. 60 Cancellazione dei dati
I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale vanno cancellati entro
giorni.
I dati necessari nel quadro di una procedura pendente in materia di diritto penale o di una procedura pendente in materia di diritto d’asilo o di stranieri sono cancellati soltanto al passaggio in giudicato della decisione o in caso di non luogo a procedere.
L’immagine statica e i dati biometrici destinati al confronto con l’immagine primaria vanno distrutti immediatamente dopo la consultazione dei dati.
Art. 61 Responsabilità
Le autorità competenti per il controllo alla frontiera sono responsabili della sicurezza del sistema di riconoscimento facciale e della legalità del trattamento dei dati personali.
Art. 62 Diritti degli interessati, sicurezza dei dati, statistiche e analisi
Gli articoli 50 capoverso 3 e 51–53 si applicano per analogia ai diritti degli interessati, alla sicurezza dei dati, alle statistiche e all’analisi dei dati.
Sezione 11 Consulenti in materia di documenti
Art. 63 Accordi sull’impiego di consulenti in materia di documenti
Il DFGP, d’intesa con il DFAE, con il Dipartimento federale delle finanze e con le competenti autorità di controllo alla frontiera, può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti (art. 100a cpv. 3 LStr).
Negli accordi di cui al capoverso1 si dovranno stabilire segnatamente il tipo di attività che i consulenti in materia di documenti sono autorizzati a svolgere sul territorio dell’altro Stato, le modalità di notificazione e il loro statuto.
Art. 64 Collaborazione
La SEM, le autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e la Direzione consolare del DFAE (DC) disciplinano la loro mutua collaborazione e in particolare:
le modalità per il distacco dei consulenti svizzeri in materia di documenti;
la ripartizione delle spese per l’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti;
c. le modalità dell’impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti.
Art. 65 Impiego all’estero di consulenti svizzeri in materia di documenti
D’intesa con le competenti autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e con la DC, la SEM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti.
D’intesa con la SEM e con l’autorità di controllo alla frontiera che distacca i consulenti, la DC può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. Gli accordi possono contemplare segnatamente:
la definizione di obiettivi comuni;
la disciplina dello scambio d’informazioni tra consulenti in materia di documenti;
la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego.
L’attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera che distaccano i consulenti.
Art. 66 Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti
D’intesa con le autorità straniere che distaccano i consulenti, con le competenti autorità di controllo alla frontiera svizzere e con il DFAE, la SEM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti stranieri in materia di documenti.
D’intesa con le autorità svizzere di controllo alla frontiera, può concludere con le autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. Gli accordi possono contemplare in particolare:
la definizione di obiettivi comuni;
la disciplina del comportamento, degli impieghi e delle competenze;
la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego.
L’attuazione operativa dell’impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera del luogo d’impiego.
Sezione 12 Rifiuto d’entrata e rimedi giuridici
Art. 67 Soggiorno di breve durata e transito aeroportuale
Le decisioni di rifiuto, annullamento e revoca di un visto per soggiorni di breve durata o di transito aeroportuale sono emanate a nome della SEM (art. 35) o del DFAE (art. 38) mediante il modulo standard di cui all’allegato VI del codice dei visti50.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4.
Se a uno straniero viene negata l’entrata in Svizzera all’aeroporto, la SEM emana una decisione impugnabile conformemente all’articolo 65 capoverso 2 LStr.
Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali in materia di migrazione in virtù dell’articolo 39 possono essere impugnate mediante i rimedi giuridici cantonali.
Art. 68 Soggiorno di lunga durata
Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali in materia di migrazione in virtù dell’articolo 39 possono essere impugnate mediante i rimedi giuridici cantonali.
Le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto secondo l’articolo 21 capoverso1 lettera c sono emanate a nome della SEM mediante un modulo.
Sezione 13 Disposizioni finali
Art. 69 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’ordinanza del 22 ottobre 200851 concernente l’entrata e il rilascio del visto è abrogata.
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 22 maggio 200252 sull’introduzione della libera circolazione delle persone
Art. 7 Procedura di rilascio del visto
(art.1 all. I dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 1 all. K della Conv. AELS) Per i familiari di cittadini dell’UE o dell’AELS e per i prestatori di servizi di cui all’articolo 2 capoverso 3, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli8 e 9 dell’ordinanza del 15 agosto 201853 concernente l’entrata e il rilascio del visto. Il visto è rilasciato allorquando sono adempiute le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS secondo le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.
2. Ordinanza del 24 ottobre 200754 sugli emolumenti LStr
Art. 12 cpv.1
L’importo dell’emolumento è fissato in franchi svizzeri e corrisponde ai seguenti importi in euro: EUR
per una domanda di visto ai sensi degli articoli 8–10 dell’ordinanza del 15 agosto 201855 concernente l’entrata e il rilascio del visto60
per un visto per bambini di età tra i sei e i dodici anni35
3. Ordinanza VIS del 18 dicembre 201356
Art. 6 cpv. 2
Se la domanda verte su un visto per soggiorni di breve durata o di transito aeroportuale, i dati delle categorie I–VI sono trasferiti al C-VIS conformemente all’articolo 5 capoverso 2.
Art. 70 Disposizione transitoria
Il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 71 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2018.
15 agosto 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato 1
(art.1 cpv. 3) Accordi d’associazione a Schengen Gli accordi di associazione a Schengen comprendono gli accordi seguenti:
Accordo del 26 ottobre 200457 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;
Accordo del 26 ottobre 200458 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
Convenzione del 22 settembre 201159 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen;
Accordo del 17 dicembre 200460 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
Accordo del 28 aprile 200561 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
Protocollo del 28 febbraio 200862 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Allegato 2
(art.8 cpv. 4 lett. a) Stati e collettività territoriali i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto per un soggiorno di breve durata sin dal primo giorno di esercizio dell’attività Albania Bosnia ed Erzegovina Georgia Macedonia Moldova Montenegro Serbia Taiwan (Taipei cinese)
Allegato 3
(art.8 cpv. 4 lett. b) Stati e collettività territoriali i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto per un soggiorno di breve durata dal nono giorno di attività oppure dal primo giorno di attività se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nel settore alberghiero o nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, nel commercio ambulante, nel settore a luci rosse oppure nel giardinaggio o nella paesaggistica Antigua e Barbuda Maurizio Argentina Messico Australia Micronesia Bahamas Nicaragua Barbados Palau Brasile Panama Canada Paraguay Cile Perù Colombia Repubblica di Corea Costa Rica Saint Kitts e Nevis Dominica Saint Lucia El Salvador Saint Vincent e Grenadine Emirati Arabi Uniti Samoa Grenada Seicelle Guatemala Stati Uniti d’America Honduras Timor-Leste Hongkong Tonga Isole Marshall Trinidad e Tobago Isole Salomon Tuvalu Israele Uruguay Kiribati Vanuatu Macao Venezuela
Allegato 4
(art. 10 cpv. 2 lett. b) Stati per i quali il DFGP ha introdotto un obbligo di visto di transito aeroportuale a causa di un forte numero di entrate illegali in Svizzera di passeggeri di aeromobili in transito (art. 3 par. 2 del codice dei visti) Siria Turchia