RU 2018 3137
Ordinanza
relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità
e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati
dalla Svizzera quale Stato ospite
(Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)
Modifica del 15 agosto 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 20071 sullo Stato ospite è modificata come segue:
Art. 6 cpv.1, frase introduttiva
Conformemente al diritto internazionale e agli usi internazionali, ai seguenti beneficiari istituzionali vengono accordati tutti i privilegi, tutte le immunità e le facilitazioni previsti dall’articolo 3 LSO, oppure, d’intesa con i beneficiari istituzionali interessati, solo determinati privilegi, immunità e facilitazioni:
Art. 24 cpv. 2, frase introduttiva
I privilegi, le immunità e le facilitazioni sono accordati ai beneficiari istituzionali seguenti, alle persone chiamate in veste ufficiale presso gli stessi e alle persone autorizzate ad accompagnare queste ultime mediante la conclusione di un accordo tra il Consiglio federale e il beneficiario istituzionale oppure, in via eccezionale, mediante una decisione unilaterale del Consiglio federale:
Art. 25 cpv. 2 lett. a
La richiesta deve contenere i seguenti elementi:
a. la bozza di atto d’acquisto, tra cui segnatamente la bozza di un contratto di vendita, di un contratto istituente un diritto di compera o di un contratto di locazione di lunga durata, oppure un contratto preliminare firmato o un atto di donazione;
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
15 agosto 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |