RU 2018 3379
Ordinanza
sull’aiuto in caso di catastrofe all’estero
(OACata)
Modifica del 28 settembre 2018
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20011 sull’aiuto in caso di catastrofe all’estero è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 15 della legge federale del 19 marzo 19762 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali; visto l’articolo 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM); visto l’articolo 75 capoverso1 della legge federale del 4 ottobre 20024 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, Sostituzione di espressioni
In tutta l’ordinanza «regioni frontaliere» è sostituito con «zone limitrofe di Paesi confinanti».
Concerne soltanto il testo tedesco
Negli articoli 14, 16 capoverso1 e 17 «accordi internazionali» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «trattati internazionali».
Art. 1 cpv.1
La presente ordinanza disciplina per quanto concerne l’aiuto in caso di catastrofe all’estero:
l’impiego e il coordinamento dei mezzi civili e militari della Confederazione;
il coordinamento di detti mezzi con quelli dei Cantoni.
Art. 2 lett. abis, b e d
Nella presente ordinanza, si intende per:
abis. aiuto in caso di catastrofe: prestazioni per la gestione delle catastrofi e la preparazione alle catastrofi;
zone limitrofe di Paesi confinanti: zone di Paesi confinanti con la Svizzera in un raggio di circa 30 km dal confine nazionale;
mezzi: l’insieme delle squadre di soccorso e degli specialisti a disposizione, inclusi l’equipaggiamento, i mezzi di soccorso, i mezzi di approvvigionamento e le prestazioni.
Art. 6 Forme d’assistenza
L’aiuto in caso di catastrofe fornito dalla Svizzera può rivestire segnatamente le forme seguenti:
invio di singoli specialisti, segnatamente per compiti di accertamento e di consulenza;
invio di squadre di soccorso;
fornitura di mezzi di soccorso e di approvvigionamento;
messa a disposizione o impiego di mezzi di trasporto e di mezzi speciali;
fornitura di prestazioni finanziarie.
Art. 6a Trattati internazionali
Il DFAE può concludere trattati internazionali nel settore dell’aiuto in caso di catastrofe all’estero.
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può concludere trattati internazionali per interventi di cui all’articolo 10 capoverso2 lettera a in virtù dell’articolo 150a LM.
Gli uffici federali competenti possono concludere trattati internazionali di portata limitata nonché accordi di diritto pubblico o privato nel settore dell’aiuto in caso di catastrofe all’estero purché i crediti siano stati stanziati.
Art. 7 cpv.2, primo periodo
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 8 Mezzi militari
Su richiesta del delegato, possono essere impiegati mezzi militari per compiti di accertamento e di consulenza nonché per operazioni di salvataggio e di aiuto alla sopravvivenza. I provvedimenti più estesi sono di competenza del Consiglio federale.
Il Comando Operazioni (Cdo Op) può ammettere nel pool dei volontari per le operazioni di assistenza umanitaria dell’esercito i militari che hanno terminato la scuola reclute.
Un’operazione di soccorso transfrontaliera spontanea con mezzi militari può essere ordinata soltanto dal DDPS d’intesa con il DFAE.
Il Cdo Op decide l’equipaggiamento dei militari impiegati. Questi ultimi sono di massima disarmati.
Art. 9 cpv.3
Abrogato
Art. 10 Decisione d’intervento
Il delegato decide gli interventi di soccorso della Confederazione in caso di catastrofe. Può chiedere presso autorità federali l’impiego dei mezzi di cui dispongono.
Gli interventi di militari sono decisi da:
il DDPS su proposta del DFAE: in caso di interventi urgenti di fino a 100 militari disarmati; il DDPS ne informa successivamente il Consiglio federale;
il Consiglio federale su proposta del DDPS e del DFAE: in tutti gli altri casi.
In caso di interventi della Catena svizzera di salvataggio, il Cdo Op mette direttamente a disposizione del delegato i mezzi militari disponibili. Esso ordina la messa di picchetto e decide in merito alla convocazione per gli interventi.
Art. 11 cpv.2
Il Cdo Op designa il comandante dell’aiuto militare in caso di catastrofe. Quest’ultimo e il responsabile delle formazioni della protezione civile sono messi a disposizione, sul posto, del capo dell’intervento. Essi sono rispettivamente responsabili della condotta della truppa e delle formazioni della protezione civile.
Art. 16 cpv.3
I dipartimenti federali finanziano l’impiego dei loro mezzi. Il DFAE si assume inoltre le rimanenti spese accessorie relative all’intervento all’estero, segnatamente per:
i trasporti di personale verso e dal luogo di intervento;
l’alloggio e il vitto sul posto;
il materiale supplementare.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2018.
28 settembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Alain Berset |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |